Limiti della pubblicazione di foto e diritto di cronaca

La tutela dell'immagine e della privacy in relazione al diritto di cronaca. La responsabilità per diffusione di materiale in possesso della procura: Corte di Cassazione Sentenza 12834/14

Limiti della pubblicazione di foto e diritto di cronaca

La Corte di Cassazione interviene con Sentenza del 6 giugno 2014, n. 12834 in materia di tutela dell'immagine in un caso controverso di pubblicazone di foto in un quotidiano il giorno seguente l'arresto di un pubblico funzionario.

Si tratta di un tema sentito e la sentenza che riportiamo ha il pregio di svolgere un lungo escursus nei principi in materia, nella costante ricerca di un equilibrio fra il diritto di cronaca da un lato e i diritti alla riservatezza e della tutela dell'immagine della persona sottoposta ad indagini dall'altro.

Questi, in breve, i temi affrontati dalla sentenza.

Sul tema della necessità di far apparire la notizia dell'assoluzione con la medesima dimensione e pari risalto della notizia dell'arresto e della incriminazione, la Corte di Cassazione così motiva:

"La pubblicazione della notizia della conclusione di una inchiesta con proscioglimento dell'indagato, o di revoca della misura cautelare, se deve essere inserita nel quotidiano che ha dato la notizia dell'incriminazione o della misura a tutela dell'onore della persona già da esso citata in quanto il diritto della comunità ad essere informata lo consentiva, non si colloca all'interno del requisito della pertinenza della diffusione della notizia di cronaca, ma della tutela del diritto all'onore della persona, ed essendo stata la prima diffusione della notizia lecita, non deve avere necessariamente risalto pari alla notizia pubblicata come nei casi in cui la notizia divulgata sia falsa o sottratta all'applicabilità della scriminante del diritto di cronaca. In quei casi infatti, il ripristino della verità con risalto pari alla notizia falsa costituisce misura riparatoria dell'onore leso".

Sul punto della richiesta di riconoscimento di responsabilità dell'ente pubblico per fatto illecito di un proprio funzionario non identificato e quindi anonimo o, meglio, sulla possibilità di riconoscere una responsabilità vicaria dell'amministrazione qualora il dipendente pubblico materiale autore dell'illecito doloso sia rimasto ignoto. Secondo la Suprema Corte:

"l'affermazione della responsabilità aquiliana degli enti pubblici per il fatto di funzionari e dipendenti presuppone che sia stata accertata e dichiarata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., di (almeno) una delle persone fisiche poste in rapporto giuridicamente rilevante con l'ente stesso (amministratori, funzionari o dipendenti), le quali, per la posizione di "protezione" rispettivamente rivestita, siano in condizione di adottare le misure preventive necessarie ad evitare la consumazione dell'illecito ... la messa a disposizione della stampa di fotografie o di particolari su una vicenda giudiziaria in corso costituisce iniziativa isolata del singolo agente, eseguita per fini contrari o comunque estranei ai suoi doveri istituzionali, come tale al di fuori del rapporto organico escludendo in ogni caso la responsabilità della amministrazione per il fatto del suo dipendente".

E, infine, l'argomento centrale risolto dalla sentenza in commento: se sia legittima la diffusione e la pubblicazione di una foto segnaletica di persona arrestata, senza che ricorra alcun rilevante interesse pubblico o comprovato motivo di giustizia o di polizia e se sia legittima la diffusione di indiscrezioni su un procedimento penale da parte degli ogani di pubblica sicurezza. Secondo la Corte di Cassazione la Corte d'Appello si era erroneamente limitata ad esaminare un unico criterio di legittimità della pubblicazione della foto, in particolare verificando l'eventuale violazione delle norme sul diritto d'autore. Secondo la Corte di Cassazione tutti gli eventuali risvolti legali della pubblicazione devono essere presi a riferimento e la stessa Suprema Corte inquadra le seguenti fattispecie:

  1. Diritto d'Autore, dovendo sussistere un chiaro collegamento tra la pubblicazione della notizia corredata dalle immagini dei soggetti coinvolti e un fatto di interesse pubblico quale può essere il coinvolgimento in un procedimento penale.
  2. norme del D. Lgs, n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) dove si limita la professione di giornalista e del diritto di cronaca a fronte del diritto alla riservatezza; I giornalisti sono esentati dal raccogliere il consenso dell'interessato, purtuttavia va sempre tenuto fermo il principio della "essenzialità dell'informazione rispetto a dati di interesse pubblico".
  3. Codice deontologico dei giornalisti, che va ad integrare la normativa privacy. Srive la Corte: " Codice deontologico dei giornalisti, ...  è stato adottato nel 1998 e che viene espressamente richiamato dal successivo Codice della privacy, costituendo parte integrante dei suddetti testi normativi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed ha forza e valore di fonte normativa ("in tema di tutela della riservatezza, l'esonero (art. 737 D.Lgs. n. 796 del 2003), per il trattamento dei dati sensibili nell'esercizio della professione di giornalista, dall'autorizzazione del Garante e dal consenso dell'interessato, non può prescindere dal rispetto, oltre che del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione, anche dei principi stabiliti dal codice deontologico delle attivita giornalisticbe, cui deve riconoscersi natura fonte normativa: Cass.penale n. 16145 del 2008)". Il richiamo, infine, è all'art. 8 del Cod. Deontologico.

 

In sostanza, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona ritratta al momento del suo arresto è legittima se sia rispettosa, oltre ai limiti di essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e quelli dell’esercizio del diritto di cronaca, anche delle particolare cautele imposte a tutela della dignità della persona dal codice deontologico dei giornalisti.

La Corte di Cassazione conclude enunciando il seguente principio di diritto:

"In materia di tutela dell'immagine, la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti della essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio del diritto di cronaca fissati dagli artt. 20 e 25 della lge n. 675 del 7996 applicabile pro tempore alla fattispecie in esame e riprodotti nell' art. 137 del codice della privacy) ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall'art 8, primo comma, del codice deontologico dei giornalisti, che costituisce fonte normativa integrativa; l' indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzazione tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diflusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo daparte della persona ritratta".

 

 

Corte di Cassazione Sentenza 6 giugno 2014, n. 12834 il testo:

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 3 dicembre 1998 sul quotidiano “Alto Adige' (oggi “Trentino') veniva pubblicato con ampio risalto un articolo di cronaca che dedicava due pagine all'applicazione a ____ all'epoca capo tecnico idraulico presso il ________ e ad altre tre persone, della misura degli arresti domiciliari allinterno di una inchiesta penale per truffa aggravata ai danni dello Stato, nella quale si contestava al ____ che nella sua qualità avrebbe consentito agli altri arrestati, titolari di alcune concessioni di estrazione di limo dal fiume Adige, l'estrazione di materiali inerti in misura di gran lunga superiore a quanto previsto dalle concessioni e di qualità differente ( consentendo l'estrazione di ghiaia anziché di limo) creando anche rischi di danno ambientale. La pubblicazione dell'articolo era corredata da un richiamo ad esso con un trafiletto sulla prima pagina e dalla pubblicazione delle foto formato tessera delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale.
Gli arresti domiciliari al ________ venivano revocati pochi giorni dopo, in data 16.12.1998, ma questa notizia sul quotidiano non veniva riportata (mentre veniva pubblicata sul quotidiano concorrente), ed il ____ veniva poi assolto con formula piena, sia in primo che in secondo grado; l'assoluzione perché il fatto non sussiste veniva conferrnata anche in Cassazione, ma il quotidiano “Alto Adige' pubblicava solo, a distanza di anni, la notizia dell'assoluzione in appello del ricorrente confinata nella 29' pagina.
Il ____ nel 2003, conclusasi definitivamente la vicenda penale con l'accertamento della sua piena estraneità ai fatti, citava in giudizio per diffamazione sia la ____,Società ________ proprietaria del quotidiano “Alto Adige', che il Ministero de]l'lnterno, assumendo di ritenersi diffamato per il modo con il quale erano state trattate le notizie concernenti l'inchiesta giudiziaria che lo aveva coinvolto: mentre era stato evidenziato al massimo il suo arresto, e gli era stato anche attribuito all'interno dell'ufficio un ruolo chiave che non aveva mai ricoperto, non era stata neppure diffusa la notizia della revoca della misura restrittiva, né era stata ristabilita la sua onorabilità dando notizia della sua assoluzione con formula piena fin dal primo grado ma soltanto, a distanza di anni, era stata pubblicata la notizia della sua assoluzione in appello, con un breve occhiello in 29' pagina, e per di più con una formula secondo il ricorrente atta a creare l'equivoco che l'assoluzione fosse giunta solo in appello : l'occhiello era titolato “Assolto in appello'.
Inoltre, il ____ si riteneva ulteriormente ed autonomamente danneggiato nella sua immagine per aver il quotidiano indicato diffuso al momento dell'arresto non una sua qualsiasi fotografia, ma la foto segnaletica scattatagli dalla polizia al momento dell'arresto, e da questa illegittimamente messa a disposizione della stampa. La domanda di risarcimento danni per diffamazione era rivolta anche contro il Ministero dell'Interno perché anch'esso ritenuto responsabile, per violazione del diritto al ritratto e della privacy, per aver diffuso indiscrezioni sulla inchiesta giudiziaria e per aver consegnato alla stampa una foto segnaletica dell'indagato.
La domanda del ricorrente volta al risarcimento dei danni veniva rigettata sia in primo grado che in appello.
In particolare, la Corte d'Appello di Trento riteneva che il giornale, nel pubblicare le notizie relative ad una presunta truffa a danni dello Stato che vedeva coinvolti il ____ ed altri pubblici funzionari, e quindi un fatto grave che riguardava la tutela ambientale verificatosi nel territorio di diffusione del quotidiano stesso, si fosse mantenuto nei limiti della pertinenza e della continenza, e che si fosse astenuto dal divulgare notizie false.
Rigettava poi la domanda nei confronti del Ministero dell'Interno, ritenendo che ai fini della configurabilità di una responsabilità del Ministero per fatto illecito del pubblico dipendente avrebbe dovuto essere individuato il soggetto che aveva divulgato le notizie e consegnato la foto alla stampa.
ln relazione in particolare alla pubblicazione della foto, la corte territoriale non riteneva accertato che la foto che corredava l'articolo fosse una foto segnaletica, affermando che verosimilmente potesse trattarsi di una foto tessera, e comunque ribadiva che mancasse la prova della consegna della foto al giornale da parte di un appartenente alla Polizia di Stato. Ribadiva poi che, ai sensi dell'art. 97 della legge n. 633 del 1941, la riproduzione sul giornale della foto di un pubblico funzionario, al momento della pubblicazione stessa pesantemente coinvolto in una grave indagine penale e a corredo dell'articolo che infonnava sullo stato dell'inchiesta, si doveva ritenere legittima perché giustificata da un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e dei loro protagonisti.
____ propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 279 del 2007, depositata dalla Corte d'Appello di Trento il 12.11.2007, articolato in cinque motivi, nei confronti di ____ e del Ministero degli Interni .
I controricorrenti resistono con controricorso.
Le parti costituite non hanno depositato memorie.

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