Il reato di duplicazione di software: differenze fra libero professionista e società commerciale
La detenzione e uso di programmi copiati non ha le stesse conseguenze giuridiche per il libero professionista rispetto alla società commerciale o industriale. Cassazione penale Sentenza n. 300472018

Il fatto.
Ad una società di rivendita auto venivano sequestrati 13 computer in quanto contenenti il sistema operativo (Windows) e altri software non dotati di bollino SIAE, e ciò in violazione dell’art. 171-bis della Legge 633/1941 (legge sul Diritto d’Autore), la quale punisce quale reato la duplicazione di programmi per elaboratore. Proposta e rigettata l’istanza per il riesame, la società promuoveva ricorso per cassazione.
La questione.
Secondo la società ricorrente il reato previsto dall’art. 171-bis L. D. Autore non è applicabile al caso di specie in quanto la stessa società non esercita attività di rivendita di software.
Si riporta l’articolo in questione:
Art. 171 bis legge n. 633/1941.
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
2. ... omissis ...
La ricorrente, afferma in ricorso, non aveva “duplicato” il software, tanto meno per trarne profitto, ma semplicemente detenuto lo stesso nei propri PC. Del resto la detenzione dello stesso software non avveniva per scopo commerciale nel senso che la stessa non svolgeva alcuna attività di vendita diretta o di utilizzo, in favore dei clienti, dei software in uso.
La questione, infatti, si focalizza sul concetto di “detenzione a scopo commerciale”.
La decisione.
Il caso viene deciso dalla Corte di Cassazione penale, con Sentenza n. 30047 depositata in data 04 luglio 2018.
La Corte richiama proprio precedente con il quale si dichiarava sussistere continuità normativa tra il reato di cui all’ art. 171 bis della l. n. 633/41 (così come introdotto dal d.lgs. n. 518/1992), che sanzionava la detenzione a scopo commerciale, per fini di lucro, di copie abusivamente duplicate di programmi per elaboratori, e l’ art. 13 della L. n. 248/2000 (che ha introdotto l'attuale testo dell'art. 171-bis), che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale i detti programmi privi del contrassegno della SIAE, atteso che non vi è stato un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessicali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di applicazione della disposizione.
Quanto allo “scopo commerciale” o “imprenditoriale” esso va inteso sussistere anche in ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale.
Nel caso di specie la detenzione avveniva per l’utilizzo nella propria azienda e quindi traendone un vantaggio, seppur indiretto.
La S.C. da atto che in propri precedenti era stato affermato il principio che la detenzione e utilizzo di software da parte di professionisti non era stata ritenuta integrare il reato di cui all’art. 171 bis, comma 1, Legge 633/1941. Tuttavia, la stessa Corte ricorda che “l’estensione analogica non sarebbe possibile in quanto vietata ex art. 14 preleggi, risolvendosi in un'applicazione in malam partem".
Ciò che è stato deciso per i liberi professionisti non è applicabile al caso di specie trattandosi di impresa commerciale.
A conclusione la Corte enuncia il seguente principio di diritto:
"Mentre non integra il reato di cui all'art. 171 bis, comma 1, L. 27 aprile 1941, n. 633, la detenzione ed utilizzazione, nell'ambito di un'attività libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE, non rientrando tale attività in quella "commerciale o imprenditoriale" contemplata dalla fattispecie incriminatrice (l'estensione analogica non sarebbe possibile in quanto vietata ex art. 14 preleggi, risolvendosi in un'applicazione "in malam partem"), la stessa detenzione ed utilizzazione di programmi software (nella specie Windows, e programmi di grafica, Autocad o Catia) nel campo commerciale o industriale (nella specie, esercente attività di progettazione meccanica ed elettronica nel settore auto motive) integra il reato in oggetto, con la possibilità del sequestro per l'accertamento della duplicazione".
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 30047 del 04/07/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Frosinone, in sede di riesame, con ordinanza dell'8 settembre 2017, ha rigettato l'istanza di riesame di S.E., avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio, del Pubblico Ministero presso i(Tribunale di Cassino, del 27 giugno 2017, degli hard disk di 13 computer, contenenti software illecitamente detenuti e duplicati, relativamente al reato di cui all'art. 171 bis legge n. 633/1941.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!