Gratuito Patrocinio: la mancata liquidazione per inammissibilità dell'impugnazione non è automatica

Interpretazione costituzionalmente orientata per l'art. 106 TU Spese di Giustizia che prevede la mancata liquidazione del compenso per inammissibilità dell'impugnazione. Corte Costituzionale Sentenza n° 16/2018

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Gratuito Patrocinio: la mancata liquidazione per inammissibilità dell'impugnazione non è automatica

L'art. 106 del Testo Unico Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) prescrive l'esclusione della liquidazione del compenso al legale difensore (e CT di Parte) della parte ammessa a patrocinio a carico dello Stato qualora l'impugnazione sia dichiarata inammissibile.

ART. 106
Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte

1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Lo scopo della norma è quellodi di impedire che venga condotta, a spese dello Stato e dunque dei contribuenti, un’attività difensiva irrilevante, superflua e meramente dilatoria. Ma il dettato normativo è talmente chiaro e tranchantes da sembrare non sia permessa distinzione da caso e caso, da motivo a motivo, di inammissibilità della domanda e, quindi, ammettere una liquidazione nel caso in cui, come nel caso di specie, l'impugnazione proposta avesse avuto un valido fondamento al momento della proposizione per poi venir meno in un momento successivo.

Il caso che è stato portato innanzi alla Corte Costituzionale, infatti, era del tutto particolare, poiché a seguito della proposizione del ricorso per cassazione, la Corte d'Appello, di propria iniziativa, aveva emesso un provvedimento che aveva fatto venire meno l'ìnteresse alla coltivazione di ricorso. La Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso e poi, in applicazione dell'art. 106 TU Spese giustizia, respinta la richiesta di liquidazione del compenso.

Il giudice dell'opposizione ha ritenuto non manifestamente infondata la dedotta eccezione di incostituzionalità dell'articolo per essere lo stesso in contrasto con l'art. 3 (disparità di trattamento), l'art. 24 (diritto alla difesa) e l'art. 36 (diritto ad un’equa retribuzione) della Costituzione.

La domanda posta alla Corte Costituzionale sollevava quindi le relative (come sopra) questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui prevede che non sia liquidato il compenso al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora l’impugnazione sia dichiarata inammissibile, senza permettere alcuna distinzione in merito alla causa d’inammissibilità.

La Corte Costituzionale pur dichiarando che "in tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale l’individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia", nelle motivazioni della Sentenza 16/2018, continua ritenendo che il caso affrontato sia analogo a quello che ha portato alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 616 del codice di procedura penale e afferma: "la soluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate richiede di verificare se il tenore letterale della disposizione censurata impedisca effettivamente di assegnare rilievo alle diverse circostanze che determinano l’inammissibilità dell’impugnazione, e sia quindi necessario un intervento di questa Corte che elimini l’asserito inevitabile collegamento tra inammissibilità del ricorso e mancata liquidazione del compenso, come nel caso deciso con la sentenza n. 186 del 2000, pur non sovrapponibile a quello ora in esame, che dichiarò costituzionalmente illegittimo l’art. 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".

Tuttavia a conclusione delle argomentazioni esposte in parte motiva, la stessa Corte dichiara: " ... il risultato che il rimettente chiede a questa Corte di raggiungere attraverso una sentenza di accoglimento, è già consentito dalla disposizione censurata, se interpretata attraverso il ricorso agli ordinari criteri ermeneutici, e in particolare alla ratio legis, che permette di dare della disposizione una lettura non in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sotto i profili evocati".

Infatti, sempre secondo la Consulta: "il tenore letterale dell’art. 106, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 non preclude affatto un’interpretazione che consenta di distinguere tra le cause che determinano l’inammissibilità dell’impugnazione, tenendo conto della ricordata ratio legis".

 

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Di seguito il testo di
Corte Costituzionale Sentenza n° 16 del 30/01/2018

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», promosso dalla Corte d’appello di Salerno, sezione civile, nel procedimento vertente tra G. A. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 16 marzo 2017, iscritta al n. 100 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2017.

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