La Cassazione elenca i principi che sovrintendono alla responsabilità dell’ente gestore della strada
Le buche nella strada le devi evitare: la responsabilità di custode dell’ente gestore si contempera con l’obbligo di attenzione da parte del conducente. Onere della prova e corresponsabilità. Cassazione civ. Ord. 6034/2018

La Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n° 6034 del 13 marzo 2018 esamina il caso del ciclista che disattento allo stato del manto stradale, dove si trovava una buca che agevolmente poteva evitare, rovinava a terra riportando lesioni che venivano quantificate in una invalidità permanente complessiva del 16%.
La sentenza si sofferma ad esaminare la responsabilità di custode dell’ente gestore della strada, il quale, secondo (afferma la Corte) consolidato principio, si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, in relazione alla condotta del danneggiato (sullo stesso argomento vedi in queste pagine “Insidia stradale e prova del nesso causale” a commento della Sentenza della Corte di Cassazione n° 18865/15).
Nel farlo, la Corte di Cassazione elenca una serie di principi di diritto. Esaminiamoli di seguito.
La responsabilità oggettiva dell’ente gestore della strada.
"l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima".
Il criterio accolto è quello della responsabilità oggettiva del custode (“che prescinde da qualunque connotato di colpa”). Il danneggiato, pertanto, non deve dimostrare il grado di negligenza del custode ma soffermarsi, a livello probatorio, sul collegamento fra cosa e danno.
Responsabilità aquiliana ex art. 2043.
La S.C. esprime un principio di diritto che richiama espressamente l’art. 2043 c.c., come segue:
"la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso".
Per completare il quadro, la Corte dichiara che eventuali dimostrazioni che vertono sul grado di colpevolezza dell’ente gestore della strada potranno trovare utilità ai fini della dimostrazione della responsabilità aquiliana generica. Si ricorda che prima che la giurisprudenza si muovesse verso la qualificazione della responsabilità della gestione della strada quale responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., era pacificamente riconosciuta solamente la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. Quale possa essere ad oggi l’utilità di un tale richiamo non è agevole comprendere, se non per alcuni casi limite.
Le cause di esclusione del nesso causale.
Abbiamo visto che eliminata la necessità di ricostruzione dell’elemento soggettivo, la prova del nesso causale è a carico del danneggiato. Le teorie della causalità materiale in uno con la causalità adeguata dovranno essere verificate per valutare la sussistenza del nesso causale, anche se in questa pronuncia non se ne fa cenno. Si fa richiamo, invece, all’art. 1227 c.c. anche se, si dice, in “via ufficiosa”. L’applicazione non ufficiale di una norma di diritto pone, chiaramente, dei limiti all’interprete. Questo dire ma non dire, qui lo dico e qui lo nego, non dovrebbe far parte della giurisprudenza, ma tant’è. Questo il principio di diritto:
"nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione - oggetto di dovere generale riconducibile all'art. 2 Cost., e comunque rispondente ad un'esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta - delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso".
L’obbligo di condotta ragionevole e prudente, nonché attenta, del danneggiato costituisce elemento da valutare non tanto o non solo ai fini della esclusione del nesso causale ma anche ai fini della quantificazione del grado di incidenza dell’evento dannoso. Il richiamo all’art. 1227 c.c., titolato “concorso del fatto colposo del creditore”, fa intendere come rilevante l’elemento soggettivo del danneggiato da valutarsi, sembrerebbe di poter ricostruire, come elemento del fatto dannoso. La Corte fa riferimento alla “efficienza causale” del comportamento imprudente (quindi colposo) del danneggiato.
Esclusione totale da responsabilità.
La condotta imprudente del danneggiato che sia talmente rilevante da portare alla esclusione del nesso causale non è da qualificarsi come caso fortuito:
"quando la causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia indicata nella condotta del danneggiato può prescindersi dalla necessità, ai fini dell'esonero, di un'imprevedibilità ed inevitabilità intese nel senso di estraneità alla regolarità o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un'elisione del nesso causale per altra ragione".
Si è qui nell’onere probatorio del custode, teso a dimostrare la propria esenzione da responsabilità. Ai sensi dell’art. 2051 c.c. esso potrà dimostrare che il fatto è avvenuto per caso fortuito. Potrà/dovrà, inoltre, dimostrare che il fatto è avvenuto per imprudenza grave del danneggiato, fino ad escludere il nesso causale. Pur essendo citato nella norma il solo caso fortuito, tuttavia, la dimostrazione di una tale imprudenza del danneggiato che interrompa il nesso causale ha gli effetti, pur essendone diversificato, della dimostrazione del caso fortuito.
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n° 6034 del 13/03/2018
RILEVATO CHE:
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!