Pignoramento presso terzi: la cessione del canone, anche di affitto di azienda, va trascritta
Le cessione di canoni di affitto non ancora scaduti, ultratriennali, compresi i canoni di affitto d’azienda, va trascritta ex art. 2643 n. 9 c.c. per avere effetto nei confronti di terzi. Cassazione civile Sentenza n. 26701/2018

Il fatto.
Chiamato il testo a rendere la dichiarazione ai sensi dell’art. 547 c.p.c., questi dichiarava di non dovere più nulla alla debitrice esecutata avendo pagato un ulteriore terzo concessionario dei canoni dell’affitto d'azienda, fino alla concorrenza della somma dovuta.
Precisamente Tizio, proprietario di un’azienda affittava quest’ultima a Caio. L’azienda, tuttavia, non svolgeva attività su immobile di proprietà di Tizio, bensì su proprietà di Sempronio. Concordato un prezzo per arretrati non pagati Tizio prometteva il pagamento a Sempronio di euro TOT ed effettuava il pagamento a Sempronio mediante la cessione del proprio credito nei confronti di Caio, derivante dai canoni di affitto d’azienda da percepire e invitando Caio a pagare detti canoni direttamente a Sempronio fino alla copertura della soma TOT.
Il Tribunale non accoglieva come valida la dichiarazione asserendo che la cesione del credito non aveva efficacia nei confronti del creditore pignorante e assegnava ugualmente la somma, intimando a Caio di pagare al creditore pignorante.
La decisione.
Contro il provvedimento di assegnazione veniva proposta opposizione e infine ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione civile decideva sul caso con Sentenza n. 26701 depositata in data 23 ottobre 2018.
Del complesso e articolato caso diamo atto solamente della parte riguardante l’applicabilità dell’art. 2643 c.c. titolato “Atti soggetti a trascrizione”, al numero 9 che prescrive
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
… omissis …
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
… omissis …
Lamenta il ricorrente avanti alla S.C. che “Tribunale abbia erroneamente evocato l'art. 2643 c.c., n. 9, perchè la fattispecie della cessione di canoni d'affitto d'azienda non sarebbe compresa nell'ambito di applicazione della disposizione”.
Dello stesso parere non è la Corte di Cassazione la quale, dando atto della mancanza di precedenti, coglie l’occasione per enunciare il seguente principio di diritto:
"L'art. 2643 c.c., n. 9, là dove dispone che sono soggetti all'onere della trascrizione gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni, si riferisce anche ai corrispettivi per l'affitto di un'azienda, fra i cui beni sia compreso un immobile, in quanto la figura dell'affitto di azienda, di cui all'art. 2562 c.c., è riconducibile a quella fattispecie di locazione indicata dall'art. 1615 c.c., con l'espressione gestione e godimento della cosa produttiva e, pertanto, la nozione di fitto, di cui al detto n. 9 è idonea a comprendere anche il corrispettivo dell'affitto di azienda".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 26701 dep. 23/10/2018
FATTI DI CAUSA
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