Quando nel patrocinio a carico dello Stato le spese di trasferta non vengono rimborsate?
Nel gratuito patrocinio le spese e indennità di trasferta non vengono rimborsate nei casi previsti dalla legge. Cassazione civile Ordinanza n. 17656/2018

Il fatto.
A difesa di un imputato ammesso al patrocinio a carico dello Stato, veniva nominato un legale e un consulente di parte al di fuori del distretto nel quale si svolgeva il procedimento.
A chiusura dell'incarico, chiesta la liquidazione delle spese e competenze, in prima battuta le stesse venivano liquidate in misura molto ridotta (3.500 E.) e solo a seguito di opposizione l’importo veniva innalzato (12.480 E.). Il legale ricorreva per la cassazione della decisione adducendo il mancato pagamento delle spese di trasferta, del resto tenute molto basse, minori, a detta del difensore, di quanto avrebbe chiesto un legale appartenente al distretto di competenza.
La decisione.
La Corte di Cassazione richiama gli articoli 82 e 102 del T.U. Spese di Giustizia i cui secondi commi regolano il caso del legale o del consulente di parte scelti al di fuori del distretto di Corte d’Appello ove risiede il magistrato competente per il procedimento.
In entrambi i casi la norma prescrive che “non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale”.
Secondo la Corte “Si tratta di previsioni esplicite e di portata generale, dettate per esigenze di contenimento della spesa pubblica e che contemperano in maniera ragionevole questo interesse con il diritto del singolo a scegliere liberamente il proprio difensore”.
Tuttavia il legale ricorrente lamentava proprio l’illogicità di tale norma poiché aveva assunto che le proprie spese di trasferta erano rimaste inferiori a quelle che un altro legale appartenente al distretto di competenza del procedimento nel quale era stata prestata la prestazione professionale avrebbe potuto chiedere.
Se la logica, del tutto comprensibile, è quella che mira al risparmio per la pubblica finanza, allora lo schema dato dal dettato normativo non può dirsi adeguato e, anzi, crea una disparità di trattamento fra l’avvocato fuori e dentro il distretto.
La S.C. non coglie e non si sofferma sulla questione e si limita alla espressione letterale della norma, confermando che all’avvocato fuori distretto non vengono riconosciute le spese e indennità di trasferta. La norma, secondo la S.C., esprime " ... una presunzione assoluta e non sindacabile di maggiore sostenibilità dei relativi costi per l'Erario", per la quale non è ammessa prova contraria.
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 17656 del 05/07/2018
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!