Regolamento che disciplina i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato

Pubblicato il regolamento che disciplina i corsi di formazione per l'esame per la professione di avvocato. Decreto Ministero della Giustizia n. 17 del 9 febbraio 2018.

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Regolamento che disciplina i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato

Pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia n. 17 del 9 febbraio 2018 avente titolo "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Si tratta di un provvedimento in adempimento a quanto previsto dall'art. 43 della Legge Professionale Forense e che riportiamo di seguito.

Art. 43.
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:
a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

I corsi di formazione possono essere organizzati dai Consigli dell'Ordine, da associazioni forensi autorizzate o da altri enti, sempre con docenti qualificati scelti fra "avvocati, magistrati, docenti universitari, nonche' tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato".

I corsi devono prevedere approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie;
a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
c) ordinamento e deontologia forense;
d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformita' al principio di sinteticita' e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

La durata minima deve essere non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio. Devono prevedere orari che siano compatibili con la frequentazione delle aule di giustizia da parte dei praticanti e dello studio professionale.

E' prevista una verifica finale della preparazione acquisita oltre che verifiche intermedie.

Le nuove norme si applicano ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

 

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Vai al testo del Decreto Ministero della Giustizia n. 17 del 9 febbraio 2018.

 

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