Regole sulla divisione del patrimonio alla conclusione della convivenza more uxorio

La restituzione delle spese effettuate dai conviventi sulla casa comune. Accessione e divisione del danaro alla cessazione della convivenza more uxorio. Cassazione civile Ordinanza n. 14732/2018

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Regole sulla divisione del patrimonio alla conclusione della convivenza more uxorio

Il caso.

Dopo un iniziale fidanzamento di Tizio e Caia durato qualche anno e durante il quale la coppia sosteneva spese per la costruzione della casa su terreno di proprietà di Tizio i due iniziavano una convivenza more uxorio, tuttavia di breve durata, solamente pochi anni.

Alla cessazione del rapporto Caia richiedeva giudizialmente a Tizio il danaro speso per la costruzione della casa ora rimasta in proprietà allo stesso, oltre a quanto speso per mobilio, accessori, ecc, e oltre al pagamento del contributo dato in ore lavorative spese da Caia per la costruzione della stessa casa.

Resisteva Tizio replicando che le contribuzioni al menage familiare della D., in denaro o in lavoro, erano state effettuate a titolo gratuito, ed erano irripetibili, in quanto prestate in adempimento di un dovere morale

 

La decisione.

Dopo una altalenante conclusione del caso nei giudizi di merito, lo stesso viene sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione civile la quale decide con Ordinanza n. 14732 depositata in data 07 giugno 2018.

La decisione è interessante poiché, usando le stesse parole della S.C., “la controversia in esame sottopone all'attenzione della Corte alcune questioni, sempre più ricorrenti nella pratica ma non del tutto risolte sul piano normativo né frequentemente esaminate in sede di legittimità, connesse alla cessazione di una relazione affettiva, alla individuazione dei principi da applicare per la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra gli ex partners e alla divisione del patrimonio comune”.

Questi i principi che emergono.

 

Mancata applicabilità delle regole dell’accessione.

936. Opere fatte da un terzo con materiali propri

1. Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.

2. Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.

3. Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.

4. Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.

5. La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.

Il partner non è un terzo, ai sensi del predetto articolo. Secondo la Corte l’articolo 936 c.c. si applica solamente nel caso in cui un terzo - che non vi sia in alcun modo legittimato né autorizzato - realizzi un'opera su un fondo altrui. Il partner non si era intromesso in alcun modo nel fondo altrui ma aveva collaborato alla realizzazione dell’edificio.

 

Ingiustificato arricchimento.

2041. Azione generale di arricchimento

1. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

2. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.

La Corte richiama un proprio provvedimento del 2009 (cass. 11330/2009) che si era espresso in materia e che così recitava: “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un' obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”.

Premessa la conferma di detto principio, la Corte di Cassazione nell’Ordinanza in commento ritiene non applicabile al caso di specie poiché “nel nostro caso, il conferimento di denaro e del proprio tempo libero, impegnato in ore di lavoro per la costruzione della casa che doveva essere la dimora comune, è stato senz'altro volontario da parte della D. … Esso però non è stato effettuato dalla donna in favore esclusivo del partner ... bensì è stato effettuato dalla donna in favore ed in vista della costruzione di un futuro comune, cioè per costruire un immobile che poi avrebbero goduto insieme”.

Consegnare danaro o prest6are il proprio lavoro per la coppia non corrisponde ad effettuarlo a favore esclusivo dell’altro e quindi non integra un atto di liberalità o adempimento di un’obbligazione naturale.

 

Conto corrente in comune e divisione del danaro.

Caia chiedeva la divisione in parti uguali del danaro giacente nel conto corrente comune, cointestato. Si opponeva Tizio asserendo di avere mensilmente depositato sul conto corrente una somma maggiore di quella versata da Caia (nella percentuale di circa il 60% rispetto al 40%).

In questo caso la S.C. conferma la pronuncia della Corte d’Appello che aveva adottato il principio secondo il quale “in caso di conto corrente cointestato tra due conviventi di fatto, si presume che entrambi abbiano contribuito a determinare l'ammontare del deposito in parti uguali, per cui, dal momento dello scioglimento della convivenza ciascuno dei partner ha diritto all'attribuzione del 50% della somme presenti sul conto, se l'altra parte non dimostri una diversa misura dei conferimenti”.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 14732 dep. 07/06/2018

 

I FATTI DI CAUSA

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