Scadenza dei termini: sabato equiparato alla domenica solo nel processo civile
Ai fini del calcolo della scadenza dei termini la giornata del sabato è equiparata alla domenica solamente nel processo civile. Nel processo penale vige una regola diversa. Cassazione penale Sentenza n. 9171/2018

1. Il principio
Quando il termine scade nella giornata di sabato, solo nel processo civile trova giustificazione l’equiparazione del sabato alla domenica, da cui discende la proroga di diritto al giorno successivo non festivo, ciò in quanto il processo civile ha ad oggetto interessi eminentemente privati che consentono la seppur breve dilazione. Regola che non può analogicamente estendersi al sistema processuale penale che ha peculiarità diverse e proprie, inerenti i beni che ne formano oggetto e l’efficacia esecutiva delle sentenze di condanna dalla loro irrevocabilità.
2. Fatto e quaestio iuris
La Corte di appello1 respingeva l’istanza di restituzione in termini presentata dal difensore al fine di proporre appello, giacché i due precedenti difensori degli imputati aveva proposto impugnazione con due giorni di ritardo rispetto al termine processuale.
La Corte, oltre a ritenere inammissibile l'istanza in quanto già aveva avuto modo di esprimersi con sentenza sull'inammissibilità dell'appello per ritardo, riteneva lo stesso ritardo comunque imputabile alla negligenza dei difensori e non invece attribuibile a caso fortuito ovvero forza maggiore che avrebbe potuto giustificare la restituzione instata dal difensore, negligenza attribuibile all’interpretazione analogica dell'art. 155 c.p.c. che applica la proroga di diritto della scadenza del termine al primo giorno seguente non festivo anche nel caso in cui il termine scada nella giornata di sabato.
Per quanto qui occorre2, con ricorso per cassazione si sosteneva altresì la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 c.p.p., che prevede la proroga di diritto del termine che scade nel giorno festivo, con riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui esclude la proroga dei termini che scadono di sabato al primo giorno non festivo, posto che l'art. 155 c.p.c., dopo la novella introdotta dall’art. 2 L. 28 dicembre 2005, n. 263 pone la proroga di diritto al primo giorno non festivo del termine che scade nel giorno di sabato, dando per questo causa ad una disparità di trattamento.
3. Il decisum
Sulla pretesa non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 c.p.p. per violazione dell'art. 3 Cost. è stata già affrontata dalla Sezione IV con la sentenza n. 36046 del 2015, allora ritenendo «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 172 cod. proc. pen. in relazione alla diversa disciplina dettata dall’art. 155 cod. proc. civ. - in base al quale il termine stabilito a giorni che scade il sabato è prorogato al primo giorno non festivo - essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo fra tutti quello della libertà personale», sottolineando anche che «nel vigente ordinamento processuale, sia penale che civile (...) il sabato non è un giorno festivo, non ricadendo nel novero dei giorni ("ricorrenze festive") individuati nominativamente come festivi dalla legge (L. n. 260 del 1949, artt. 1 e 2, come modificati dalla L. n. 54 del 1977 e dalla L. n. 792 del 1985)».
In ogni caso, il proseguo dell'art. 155 c.p.c. chiarisce che l’equiparazione del sabato alla domenica non è affatto completa perché tutte le altre eventuali attività giudiziarie, ivi comprese le udienze, possono essere svolte il sabato, giornata che ad ogni effetto è considerata non festiva. Proprio tale precisazione rivelerebbe la ratio della disposizione, vale a dire la facilitazione dell’attività difensiva «che si giustifica proprio perché il processo civile ha ad oggetto interessi eminentemente privati, che consentono per questo solo la - seppur breve - dilazione». Tanto che nelle ipotesi di interessi la cui tutela necessiti di un intervento immediato del giudice è comunque assicurata la validità di tutte le attività processuali svolte di sabato. Motivo per cui la proroga di diritto non può analogicamente estendersi al sistema processuale penale, «che ha peculiarità diverse e proprie, inerenti, fra l’altro, non solo i beni che ne formano oggetto, ma altresì - ed in relazione a questi - l’efficacia esecutiva delle sentenze di condanna, che nel processo penale divengono esecutive solo laddove irrevocabili, contrariamente a quelle civili, cui appartiene un regime di immediata esecutività e rispetto alle quali la scelta della postergazione del termini cadente nella giornata del sabato (non festiva) non riveste, pertanto, alcuna incidenza».
Ecco che la mancanza di una analoga previsione nell’art. 172 c.p.p. non concretizza un vuoto normativo colmabile con una lettura all’uopo analogica dell’art. 155 c.p.c., certa l’assenza di qualsivoglia trattamento diseguale operato dal Legislatore. Al contrario, in relazione al computo dei termini si apprezza la volontà legislativa di assicurare una disciplina diversa per situazioni processuali del tutto diverse e non sovrapponibili, quali sono il processo civile e quello penale, portatori di interessi diversi.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Corte di Appello di Palermo, ordinanza del 7 febbraio 2017.
2 Nel ricorso si censurava inoltre la violazione di cui all'art. 606, co. 1, lett. c) per non avere ritenuto la Corte la sussistenza del caso fortuito. Invero, i precedenti difensori avrebbero computato il termine per la proposizione dell’appello calcolando il termine di 90 giorni per il deposito in mesi e non in giorni, tant’è che secondo il computo a mesi l’appello risultava proposto tempestivamente, mentre la Corte territoriale motivava l’inammissibilità sull’interpretazione analogica data dai difensori in ordine all’art. 155 c.p.c., questione invece non posta.
Sul punto la IV Sezione ha sostenuto perentoriamente che l’errato computo del termine da parte dei difensori non costituisce caso fortuito, né tanto meno forza maggiore, risolvendosi invece in una semplice mancanza di diligenza del difensore nell’adempimento del mandato, né può sostenersi che l’errore del difensore nell’interpretazione della legge processuale possa in qualche modo configurare una causa legittima di restituzione del termine, stante che la falsa rappresentazione della realtà che ne deriva è evitabile con la normale attenzione (Sez. VI, n. 3631 del 20/12/2016; Sez. II, n. 16066 del 02/04/2015; Sez. I, n. 1801 del 30/11/2012).
Nel ricorso si eccepiva altresì la violazione di cui all’art. 606, co. 1, lett. c) in relazione agli artt. 175 e 177 c.p.p., per avere la Corte in violazione del principio di tassatività deciso de plano nonostante il procedimento per la restituzione del termine non rinvia all’art. 127 c.p.p.
Posto che si trattava di procedimento iniziato ex novo, la Suprema Corte ha richiamato le Sezioni Unite che hanno avuto modo di chiarire che «nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa istanza il giudice competente provvede "de plano", a meno che non sia in corso un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme», giustificandosi la procedura de plano per la mancanza di un espresso richiamo nell’art. 175, co. 4, c.p.p. alle forme di cui all’art. 127 c.p.p.(Ss. Uu., n. 14991 del 11/04/2006 - dep. 28/04/2006. Orientamento sostanzialmente confermato dalla giurisprudenza successiva, cfr. ex multis, Sez. IV, n. 4660 del 16/01/2015; Sez. III, n. 5930 del 17/12/2014; Sez. VI, n. 18240 del 16/04/2013; Sez. V, n. 13290 del 10/02/2011.).
La VI Sezione ha poi rilevato che la decisione sulla rimessione in termini oggetto del ricorso veniva assunta da giudice funzionalmente incompetente, in quanto la Corte di appello si era già espressa sull'inammissibilità dell'appello per tardività della sua proposizione, di talché gli imputati avrebbero potuto esperire soltanto il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 175, co. 4, c.p.p.. Invero, il giudice competente a decidere sulla restituzione nel termine è quello dell’impugnazione nell’ipotesi di sentenza o quello dell’opposizione in ipotesi di decreto di condanna, non essendo ammessa in nessun caso la decisione da parte del giudice che si è spogliato del processo.
La Corte di appello avrebbe dunque dovuto applicare l’art. 568, ultimo comma, c.p.p. in via analogica e quindi trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione, essendo medesima la ratio ossia la rimessione al giudice competente per la decisione dell’istanza presentata al giudice funzionalmente incompetente, nel rispetto del canone generale dell’economia processuale (Cass. Sez. 5, n. 310 del 01/02/1995 - dep. 23/02/1995, secondo cui «In applicazione analogica dell’art. 568, ultimo comma, secondo periodo cod. proc. pen., la presentazione di un’istanza di restituzione in termini ad organo incompetente non costituisce causa di inammissibilità, ma comporta solo l’obbligo di rilevare la propria incompetenza e di trasmettere gli atti al giudice competente»).
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 9171 del 28/02/2018
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 7 febbraio 2017 la Corte di Appello di Palermo ha respinto l’istanza di restituzione in termini presentata dal difensore di P.I. e di P.G. al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, resa in data 9 luglio 2015.
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