Circolare ministeriale sulla fatturazione del compenso del Consulente Tecnico d'Ufficio
Liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile Esclusione dello split payment. Pagamento della fattura nel sistema telematico. Circolare ministero giustizia 08/02/2019

Il Dipartimento per gli affari di giustizia dirama una Circolare per dare un orientamento alla discussa materia delle formalità fiscali dell'emissione della fattura del Consulente Tecnico d'Ufficio, essendo pagamento che viene effettuato dalla parte (o dalle parti) ma su incarico della Pubblica Amministrazione, senza contare l'istituto dello split payment.
Qualche mese fa nelle pagine di questa Rivista il dott. Caglioti aveva illustrato quelli che erano i più recenti indirizzi ministeriali in argomento (CTU: fatturazione e relativi adempimenti alla luce dei recenti indirizzi ministeriali).
Evidentemente, non sopita completamente la questione, il Ministero della Giustizia ritorna per chiarire alcuni punti sulle problematiche create sul sistema telematico dei pagamenti dalla diversità del pagante rispetto al soggetto verso cui è emessa la fattura.
[[Aggiornamento 1/7/19
Vedi anche "Fatturazione del compenso del CTU e ritenuta d'acconto"]]
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Di seguito il testo di
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I — AFFARI CIVILI INTERNI
Ai sigg. Presidenti di Corte di appello ai sigg. Presidenti di Tribunale
OGGETTO: Liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile Esclusione dello split payment — Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9 del 7 maggio 2018 e articolo 12 decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito nella legge 9 agosto 2018 — Precisazioni sulla lavorazione delle fatture intestate al Ministero della giustizia in attesa dell'esito delle interlocuzioni avviate con l'Agenzia delle entrate con nota prot. DAG n. 188994.0 del 26.9.2018.
Continuano a pervenire a questa Direzione generale richieste volte a conoscere come gestire le fatture elettroniche emesse dai CTU nei confronti degli Uffici giudiziari, trasmesse attraverso il sistema di gestione contabile SICOGE secondo le modalità operative indicate dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 7 maggio 2018.
Al riguardo, giova ricordare quanto già evidenziato con la nota di questa Direzione generale prot. DAG n. 188994.0 del 26.9.2018 (che per comodità di lettura si allega nuovamente: documento 1), e in particolare:
• che, con la citata circolare, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il CTU è tenuto "ad emettere fattura ... nei confronti dell'Amministrazione della giustizia ..., in cui si evidenzi, tuttavia, che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice";
• che, di conseguenza, la parte obbligata deve continuare ad effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del CTU, il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell'Amministrazione evidenziando in essa di aver ricevuto il pagamento dalla parte;
• che questa Direzione generale, consapevole delle criticità che tale modus operandi sta determinando per gli Uffici giudiziari — essenzialmente dovute al fatto che dette fatture elettroniche figurano come crediti inestinti sulla piattaforma di certificazione del credito (PCC) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze fino a che non vengono "chiuse tramite una operazione manuale, necessaria affinché il relativo credito possa risultare estinto" — ha avviato una interlocuzione con l'Agenzia delle entrate volta a verificare la possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività in tema di pagamento delle spese di giustizia.
Orbene, in attesa di conoscere le determinazioni dell'Agenzia delle entrate al riguardo, non può però che ribadirsi la necessità che gli Uffici giudiziari accettino le fatture trasmesse in conformità con le previsioni della citata circolare dell'Agenzia delle entrate, a condizione che, ovviamente, le stesse siano complete dal punto di vista formale, recando in particolare l'espressa indicazione che il pagamento è a carico della parte (specificamente individuata) e non dell'Amministrazione.
Tali fatture dovranno essere poi comunicate al competente funzionario delegato alle spese di giustizia, il quale provvederà a chiuderle utilizzando la funzione "dichiarazione di pagamento/chiusura debito" del sistema di gestione contabile SICOGE, in modo da evitare che gli importi delle fatture stesse appaiano, erroneamente, come debiti inestinti dell'Amministrazione sulla piattaforma di certificazione del credito.
Giova infine precisare che, essendo l'Amministrazione della giustizia senz'altro estranea al rapporto obbligatorio intercorrente tra creditore (il CTU) e debitore (la parte in causa tenuta al pagamento), essa non assume la qualifica di sostituto d'imposta in relazione al pagamento dell'importo fatturato e non è, pertanto, soggetta ad alcun adempimento fiscale (quali il versamento della ritenuta d'acconto e il rilascio della certificazione unica).
Con l'occasione si ribadisce che sarà cura di questa Direzione generale far conoscere l'esito delle avviate interlocuzioni con l'Agenzia delle entrate non appena perverrà il richiesto (e da ultimo sollecitato, anche per le vie brevi) riscontro.
Cordialità.
Roma, 8 febbraio 2019
IL DIRETTORE GENERALE