Esame di abilitazione 2019. La soluzione dell'atto di diritto civile

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 2019. Soluzione dell'atto in materia di diritto civile a cura dell’avv. Andrea Diamante

Esame di abilitazione 2019. La soluzione dell'atto di diritto civile

Nota preliminare

Quanto segue costituisce uno schema di soluzione meramente orientativo, in cui si individuano gli elementi di fatto rilevanti, la questione sottesa, le norme interessate, i principi giurisprudenziali applicabili e il possibile iter argomentativo per motivi o punti.

È opportuno precisare che la soluzione presentata non costituisce l'unica possibile, quandunque i fatti rechino una pluralità di soluzioni ancorate all’inquadramento giuridico di volta in volta adottato.

 

1. Traccia e individuazione degli elementi di fatto rilevanti (in grassetto)

«Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2018 Tizio, unico figlio del defunto Sempronio, cita in giudizio Caio esponendo che con contratto del 10/04/12, Mevio aveva apparentemente venduto a Caio un appartamento sito in Roma ma che tale vendita per la quale era stato regolarmente pagato il prezzo convenuto, era relativamente simulata sul piano soggettivo dal momento che il vero acquirente del bene era suo padre, all’epoca ancora in vita. Chiede dunque, previa declaratoria del carattere simulato della compravendita, l’accertamento dell’inclusione del predetto immobile nel patrimonio ereditario del padre Sempronio, così da poter far valere sul cespite i diritti a lui spettanti per la successione legittima.

A sostegno della propria domanda, l’attore indica alcuni elementi a suo dire indicativi di una fattispecie simulatoria e, segnatamente, il rilascio da parte di Caio in favore di Sempronio di una procura a vendere il medesimo immobile, l’intestazione a nome di Sempronio delle utenze idriche ed elettriche, esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’immobile con il denaro del de cuius, nonché l’omessa fissazione della residenza presso l’immobile da parte dell’acquirente apparente.

Caio si costituisce tempestivamente in giudizio senza sollevare specifiche eccezioni ma limitandosi a negare la dedotta simulazione. Alla prima udienza, il giudice adito rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 20/10/2019 nella quale assegna alle parti i termini di cui all’art 190 cpc e invita le stesse a prendere posizione, nei propri scritti difensivi, anche sulla questione, sollevata d’ufficio, concernente l’eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Mevio.

Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l’atto difensivo richiesto svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito».

 

2. La consegna

La traccia richiede al candidato di redigere l'atto ritenuto più idoneo alla difesa del suo assistito. Non residua alcun dubbio sull'atto cui è chiamato alla redazione il candidato, ossia la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c..

 

3. La questione

Va compreso in che modo Caio possa far valere il suo diritto sull'immobile di cui Tizio chiede l'inclusione nel patrimonio ereditario del suo defunto padre Sempronio, asserito effettivo acquirente. Pertanto, si è innanzi ad una simulazione relativa con riferimento al lato soggettivo del rapporto contrattuale.

Inoltre, rileva la necessità o meno di estendere il contraddittorio all'alienante.

 

4. La normativa

Le principali norme cui si deve dar conto sono le seguenti:

- art. 1414 c.c. "Effetti della simulazione tra le parti”;

- art. 1415 c.c. "Effetti della simulazione rispetto ai terzi"

- art. 1417 c.c. "Prova della simulazione".

 

5. Giurisprudenza

Si espongono i principi di legittimità rilevanti nel caso di specie:

- Solo la lesione della legittima assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c.

L'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius", siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda (Cass., Sez. II, ordinanza 13/06/2018, n. 15510).

- Se l'erede non agisce per un'asserita lesione della legittima ma solo allo scopo di far ricomprendere il bene nell'asse ereditario, trovano applicazione tutte le limitazioni previste per la prova della simulazione tra le parti

La prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (art. 1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del de cuius, non possono legittimamente dirsi "terzi" rispetto al negozio: deve pertanto escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte; nessuna limitazione probatoria incontra, per converso, l'erede che agisca in qualità di legittimario, per la tutela, cioè, di un diritto suo proprio, a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota (Cass., Sez. II, 22/05/2017, n. 12854)

- L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti

L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius", diretta a dissimulare, in realtà, una donazione, agisce per la tutela di un proprio diritto ed è terzo rispetto alle parti contraenti, sicché la prova testimoniale e per presunzioni è ammissibile senza limiti quando, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva, proponga contestualmente all'azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso (Cass., Sez. II, 22/09/2014, n. 19912)

- Nel caso di simulazione relativa per interposizione fittizia dell'acquirente, il venditore non è litisconsorte necessario

Nella simulazione relativa della compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, se nei suoi riguardi il negozio è stato integralmente eseguito e manca ogni suo interesse a essere parte nel giudizio (Cass., S.U., 14/05/2013, n. 11523).

 

6. Il possibile iter argomentativo scandito nei possibili punti cui si dovrebbe comporre la comparsa

Dopo aver ripercorso i fatti, come rappresentati nella traccia, si deve passare per punti all'esposizione delle conclusioni, accompagnate dalle opportune argomentazione

1. Infondatezza della domanda attorea, sì come non provato l'accordo simulatorio

Si deve insistere sull'infondatezza della domanda attorea spiegata da Tizio. Invero, Tizio agisce in giudizio al fine di fare accertare la simulazione e, per l'effetto, fare includere il cespite oggetto dell'accordo asseritamente simulatorio nell'asse ereditario del de cuius, suo padre Sepronio.

A tal proposito, Tizio non è terzo rispetto al rapporto, assimilandosi, in qualità di successore, alla posizione del de cuius, dunque nella posizione della parte contrattuale. Pertando, trova applicazione l'art. 1417 c.c. con riferimento ai limiti della prova della simulazione per le parti dell'accordo. Di nessun pregio, quindi, le presunzioni su cui Tizio fonda la sua domanda, non incardianando il giudizio come titolare della quota di legittima eventualmente lesa, bensì come erende che vuole ottenere l'inclusione del bene nell'asse ereditario del padre.

Invero, solo quando il successore agisce per violazione della legittima si pone quale terzo, titolare di un diritto suo proprio, potendo beneficiare dunque della piena libertà di prova della simulazione, financo delle presunzioni. Infatti, solo ai creditori e ai terzi è consentito provare la simulazione attraverso la testimonianza, la presunzione e l'interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte.

2. Sull'integrazione del contraddittorio a mezzo della chiamata dell'alienante in giudizio. Insussistenza del litisconsorzio necessario

Infine, con riferimento all'eventuale integrazione del contraddittorio, rileva come il venditore nella simulazione relativa per interposizione fittizia dell'acquirente non rivesta la qualità di litisconsorte necessario, nella misura in cui questi non abbia alcun interesse nella vertenza avente ad oggetto l'accertamento del realte acquirente.

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto proc. penale
presso l'Università degli Studi di Enna Kore

 

 

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