Esenzione fiscale della notifica tramite UNEP del primo incontro di mediazione

Se sia esente da spesa la notifica chiesta all'UNEP, da parte dell'organismo di mediazione, della comunicazione alle parti della fissazione del primo incontro. Circolare ministeriale 18 gennaio 2019

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Esenzione fiscale della notifica tramite UNEP del primo incontro di mediazione

A fronte di alcuni dubbi sorti circa la reale estensione dell'esenzione fiscale degli atti riguardanti la mediazione, la Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia ha pubblicato una Circolare interpretativa in data 19 gennaio 2019.

In particolare risponde al quesito se sia esente da spesa la notifica chiesta all'Ufficiale Giudiziario, da parte dell'organismo di mediazione, della comunicazione alle parti della fissazione del primo incontro.

 

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Di seguito il testo della Circolare

 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I — AFFARI CIVILI INTERNI
                                            
                                            

QUESITI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

OGGETTO: ... Esenzione fiscale dell'atto di notifica della domanda di mediazione.

Sintesi dei quesiti
La Corte di appello di Caltanissetta manifesta dubbi in merito alla esatta interpretazione dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010, a norma del quale «Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura». Il dubbio sorge, in particolare, in merito all'attività di notificazione richiesta da un organismo di mediazione all'UNEP presso la Corte di appello di Caltanissetta: ad avviso dell'UNEP, infatti, la menzionata norma non si applica all'attività di notificazione richiesta dal mediatore all'ufficiale giudiziario per la notifica della comunicazione alle parti della fissazione del primo incontro o di successivi incontri. Di diverso avviso la Corte istante la quale, in attesa della soluzione offerta da questa Direzione, ha disposto di non assoggettare le notifiche delle domande di mediazione ad oneri fiscali.

Osservazioni
L'art. 17 del d.lgs. n. 28 del 2010 prevede, in favore delle parti, delle «forme di agevolazione di carattere fiscale», in attuazione di quanto previsto dalla specifica delega legislativa contenuta nell'art. 60, comma 3, lett. o) della legge n. 69 del 2009. Trattandosi di "agevolazioni fiscali", la norma è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione analogica (ex multis, v. Cass. Civ. n. 2925 del 2013; Cass. Civ. n. 10807 del 2012; Cass. Cìv. n. 22279 del 2011; Cass. Civ. n. 26413 deI 2010; Cass. Civ. n. 13502 deI 1991; Cass. Civ. n. 242 del 1970). Occorre, dunque, verificare l'esatta portata della disposizione in esame e, in primis, se l'atto di cui si chiede l'esenzione sia qualificabile come atto relativo al procedimento di mediazione.
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, regola, agli artt. 3 ss., il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Detto procedimento ha inizio con il deposito dell'istanza di mediazione presso un organismo di mediazione competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1. A seguito della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. La presentazione della domanda di mediazione coincide con l'avvio formale del procedimento di mediazione. Che questo adempimento segni l'inizio del relativo procedimento è confermato dall'art. 4, comma I , cit. dove, nell'ultimo periodo, si chiarisce che "per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza"; conferma questa conclusione anche la disciplina della litispendenza nella materia della mediazione: "in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all 'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda"  (art. 4, comma l cit.). Ulteriore conferma di quanto fin qui evidenziato si trae dal disposto del successivo articolo 6, comma 2), a norma del quale il termine di durata del procedimento di mediazione (non superiore a tre mesi) «decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione».
Stando così le cose, la comunicazione alle parti del primo incontro di mediazione costituisce un atto "relativo al procedimento di mediazione". La soluzione non muterebbe ove si ritenesse che il procedimento inizi non già dal deposito della istanza bensì dalla comunicazione alle parti della domanda di mediazione, valorizzando il contenuto precettivo dell'art. 5, comma 6 (a norma del quale "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale"): infatti, anche in questo caso, la comunicazione alle parti della domanda di mediazione costituirebbe un atto del procedimento (quello introduttivo).
Non deve invece trarre in errore quanto prescritto dal successivo art. 8, comma 1, come modificato dal d.l. n. 69 del 2013, a norma del quale "durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento". Con la novella del 2013, infatti, il legislatore non ha mutato la fisiologia del procedimento di mediazione ma ha segnato un tratto differenziale tra l'avvio formale del procedimento (che coincide con la presentazione della domanda) e l'inizio effettivo della "procedura" di mediazione (che coincide con il consenso delle parti manifestato al mediatore).

In conclusione, l'atto con cui l'organismo comunichi alle parti la fissazione del primo incontro è atto relativo al procedimento: peraltro, il legislatore non ha utilizzato la formula "atto del procedimento", bensì quella più inclusiva di "atto relativo al procedimento", così rendendo palese la volontà di accogliere nel regime agevolativo tutti gli atti che orbitano attorno alla procedura di mediazione. Sul punto, la tradizione degli interpreti è invero collaudata. Ad esempio, analoga previsione è contenuta nell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante il regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, "per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione o di divorzio". In questo ambito, i benefici fiscali non sono stati circoscritti al provvedimento di separazione o di divorzio, ma estesi a tutti gli atti e i documenti volti alla sua formazione, sul presupposto che l'espressione «relativi al procedimento», utilizzata dal legislatore, sul piano sistematico, non equivale affatto alla locuzione contenuti nel procedimento stesso. L'espressione è intesa nel senso che la relazione tra «atto, provvedimento o documento», da un lato, e «procedimento di mediazione», dall'altro, ha una natura prettamente «funzionale». Il carattere funzionale scaturisce dalla condizione che gli atti e i provvedimenti sono finalizzati allo svolgimento dell'attività procedimentale o sono strumentali alla procedura di mediazione o da essa dipendenti.

Per queste stesse ragioni, quindi, l'agevolazione fiscale in esame non può estendersi oltre i limiti dettati dal "procedimento di mediazione"; ecco perché, ad esempio, questa Direzione generale ha già chiarito che l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010 deve ritenersi circoscritta agli atti, documenti e provvedimenti relativi al "procedimento di mediazione", che ha inizio e si conclude dinanzi agli organismi di mediazione e non può estendersi al procedimento di omologa, che, appunto, si pone al difuori della mediazione (nota del 28 febbraio 2018, in Foglio Informativo n. 1/2018); opinione che ha trovato il consenso dell'Agenzia delle entrate (consulenza giuridica n. 956-3/2018: "il decreto di omologa non può né considerarsi come una fase del procedimento di mediazione - che, infatti, si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di mediazione - né farsi rientrare nel contenuto del verbale di mediazione").
Così delineato l'ambito di applicazione della disposizione in esame, il suo contenuto precettivo opera sia con riguardo ai tributi che alle spese di qualsiasi specie e natura, in linea con l'oggetto della previsione agevolativa.

Risposta al quesito
Orbene, riassumendo, si può rispondere ai quesiti in esame come a seguire;

 

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QUESITO 1: Se l'agevolazione prevista dall'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010, in materia fiscale, includa le spese di notifica della domanda di mediazione richiesta dall'organismo.


RISPOSTA: Ai fini dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010, il "procedimento" di mediazione si intende iniziato con la presentazione della domanda di mediazione. L'agevolazione prevista dalla norma include "tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione" che "sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura". La menzionata norma si applica, pertanto, anche all'attività di notificazione richiesta dal mediatore all'ufficiale giudiziario per la notifica della comunicazione alle parti della fissazione del primo incontro.
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Roma, li 18 gennaio 2019

 

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