Imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Verifiche automatiche entro breve tempo.

L’Agenzia delle Entrate procederà ad una verifica automatica dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In mancanza scattano le sanzioni

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Imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Verifiche automatiche entro breve tempo.

Con l’art. 12 novies del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 così come convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, si è dotato l’Agenzia delle Entrate di un nuovo strumento di controllo dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Sulle modalità di applicazione della marca da 2 euro sulle fatture abbiamo da poco pubblicato il seguente articolo, al quale si rimanda: “La Marca da Bollo da 2 euro sulla fattura del professionista. Il come e quando”.

Ora, limitatamente alle sole fatture elettroniche, che passano per il sistema di interscambio, verrà effettuato un controllo automatico, eseguito attraverso l'uso di apposito software, dell’esatto versamento dell’imposta di bollo.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta scatteranno le sanzioni previste dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che, semplificando, è pari al 30% dell’importo non pagato.

Le modalità attuative, tuttavia, di tale controllo dovranno essere determinate con un futuro decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Sulla questione del "a chi competa" il pagamento di tale sanzione potrebbero sorgere dei dubbi; tuttavia stante la solidarietà dei soggetti passivi, l'emittente e il destinatario della fattura, molto probabilmente sarà comminata ad entrambi in solido.

 

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Di seguito il testo della norma, Art. 12 novies del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019:

 

Art. 12 novies

Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

[[Aggiornamento del 30/10/19. Vedi ora l'articolo modificato in "Modifica al regime delle sanzioni per il mancato versamento imposta di bollo su fatture elettroniche".]]

 

 

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