Onorario e spese del difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato

Onorario e spese del difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato criticità: decadenza, esecutività del titolo ed effetti della revoca del patrocinio sul decreto di liquidazione

Onorario e spese del difensore di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato

INDICE

-- Premessa

- liquidazione di onorari e spese a favore del difensore della parte:

a) istanza di liquidazione e termini di presentazione

b) natura del provvedimento di liquidazione

c) revoca del decreto di liquidazione ( divieto)

d) decadenza del diritto alla liquidazione onorari e spese

e) prescrizione del diritto alla liquidazione onorari e spese

f) spedizione della copia in forma esecutiva ( divieto)

- revoca del patrocinio e decreto di liquidazione onorari e spese

a) aspetti generali

b) l’indirizzo ministeriale

c) il (recente)indirizzo della Corte di Cassazione

 

- abstract

L’ammissione della parte privata al patrocinio a spese dello Stato 1 produce, a favore dell’ammesso, effetti nel processo civile 2 ( spese anticipate 3 e spese prenotate a debito 4) e nel processo penale 5 ( spese anticipate, spese gratuite e, a favore della parte civile, spese prenotate a debito).

Effetti che vengono meno, ex tunc ed ex nunc, nei casi di revoca del patrocinio 6 .

La revoca del patrocinio produce effetti nei confronti del decreto di liquidazione del difensore 7 emesso in data anteriore al provvedimento di revoca ?

In materia ravvisiamo, al momento, due orientamenti : quello ministeriale, basato, tra l’altro, su pronunce della giurisprudenza di legittimità 8 e quello, del recente indirizzo sentenza depositata e pubblicata il 29 aprile 2019, della Corte di Cassazione 9.

Inoltre la Corte di Cassazione 10 ha posto fine, con sentenza depositata e pubblicata il 9 settembre 2019, alla “ querelle”relativa alle diverse posizioni nella giurisprudenza di merito sulla effettiva portata del comma 3 bis 11 articolo 83 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

 

- Premessa

Tra gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia nel processo penale che civile vi è l’anticipazione 12 degli “onorari e spese dovute al difensore “.

Ai sensi dell’articolo 85 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 [ di seguito indicato con: Testo Unico spese di giustizia ] nel caso di ammissione a patrocinio a spese dello Stato il difensore non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal Testo Unico spese di giustizia.

Ogni accordo tra assistito e Avvocato, contrario al divieto, è nullo.

La violazione al richiamato divieto costituisce grave illecito disciplinare da parte dell'avvocato. 13

Alla liquidazione di quanto dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e rimborso spese provvede, con decreto, l’autorità giudiziaria 14.

Al pagamento di quanto disposto con l’emissione del decreto di liquidazione provvede il Funzionario Delegato 15 da cui dipende, relativamente alle spese di giustizia, l’ufficio giudiziario davanti alla quale pende, o pendeva, il giudizio..

In materia di pagamento delle spese di giustizia infatti “il soggetto [ ndr = Magistrato o Funzionario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ ndr = Funzionario Delegato ] che esegue il pagamento.” 16

Le spese di giustizia ,del processo civile e penale 17, sono gestite attraverso aperture di credito, assegnazione di fondi sui relativi capitoli di spese, a favore dei Funzionari Delegati e sono disposte, anche occorrendo più volte nel corso dell'anno, con decreto dirigenziale della direzione della giustizia civile.18

Attualmente il sistema dei pagamenti è gestito per tramite il sistema SICOGE 19 del Ministero dell’Economia e Finanze.

I Funzionari Delegati ricevuta la documentazione, ed eseguiti i necessari riscontri, provvedono alla emissione degli ordinativi di pagamento mod. 31 CG ed invieranno ai beneficiari, come prescritto, l'avviso di pagamento 20.

Nella gestione dei fondi disponibili “ e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio,il Funzionario delegato, dopo aver eseguito i necessari riscontri, è tenuto ad eseguire i pagamenti rispettando “scrupolosamente” l’ordine cronologico con cui la documentazione di spesa perviene al suo Ufficio.

Il Funzionario Delegato potrà derogare al suddetto criterio cronologico soltanto per eccezionali, motivate ragioni, da valutarsi caso per caso in relazione alla necessità di assicurare lo svolgimento di particolari attività processuali “.21

Per la direttiva ministeriale giustizia del 21 dicembre 2009 22la liquidazione delle spese di giustizia deve essere effettuata senza ritardo non appena ne sussistono i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa”.

Ai sensi della direttiva ministeriale del 19 novembre 1990 23i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione).

 

- Liquidazione di onorari e spese a favore del difensore

a) istanza di liquidazione e termini di presentazione

L’emissione del decreto di liquidazione presuppone la presentazione dell’ istanza di liquidazione, da parte del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, degli onorari e delle spese.

E’ quanto si ricava dalla lettura del comma 3 bis art. 83 24 Testo Unico spese di giustizia " Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".

La portata del richiamato comma 3 bis articolo 83 riguarda le finalità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 25 in materia di gratuito patrocinio; finalità relative :

a) alle tempistiche di presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso, e

b) quella che permetterebbe la compensazione di quanto è dovuto all’avvocato con i debiti di quest’ultimo nei confronti dell’Erario.

Dalla lettura della nuova disposizione, e dal contesto del suo inserimento, ai più è apparso come la ratio della modifica operata all’articolo 83 Testo Unico spese di giustizia risieda nell’esigenza di accelerare i tempi di liquidazione dei compensi di chi ha prestato attività professionali in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Finalità difficilmente raggiungibile con una semplice modifica temporale nel deposito dell’istanza e liquidazione della stessa.

Chi ha dimestichezza con il “servizio liquidazioni spese di giustizia” sa bene che l’accelerazione dei pagamenti non dipende in particolare, e non solo, dalla più o meno velocità temporale con la quale il magistrato emette il provvedimento di liquidazione.

Altri sono, a parere dello scrivente 26 , i fattori che incidono sui tempi di pagamento delle spese di giustizia 27 in generale e che possono essere individuati in :

a) celerità e buon esito delle notifiche ex articolo 170 Testo Unico spese di giustizia ;

b) celerità nella trasmissione ai Funzionari Delegati ai pagamenti della documentazione relativa alle liquidazioni;

e, soprattutto

c) accelerazione nei tempi degli accreditamenti dei fondi ai Funzionari Delegati ai pagamenti.

La modifica, che interessa ai fini del presente lavoro, operata dalla normativa del 2015, è quella relativa ai tempi di richiesta di liquidazione e di emissione del decreto.

Per il comma 3 bis articolo 83 Testo Unico spese di giustizia il decreto di liquidazione deve essere :“emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.

La modifica in esame ha dato, sin da subito, origine a distinte posizioni interpretative 28.

La norma in commento, pur non contenendo espressamente alcuna sanzione in caso di inosservanza del termine indicato al professionista :“ il decreto di liquidazione del giudice deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, è stata oggetto di differente interpretazione.

Interpretazione sui tempi di richiesta da parte del legale [entro i termini di definizione della procedura] e , soprattutto, sui “ limiti temporali”, [contestualmente alla pronuncia del provvedimento] in capo al magistrato titolare del “potere”/dovere” di procedere alla liquidazione.

Per parte della giurisprudenza di merito 29, e della dottrina “ si introduce una preclusione per l’avvocato “.

Il difensore “ dovrà depositare la richiesta di pagamento non più dopo la conclusione del processo (civile o penale), così come avveniva una volta (quando il giudice decideva, spesso, a distanza di molto tempo dal deposito dell’istanza), bensì prima che ciò avvenga.

Se il processo è già stato definito, l’istanza dovrà essere dichiarata inammissibile, perché tardiva.”

Ma viene posta anche una preclusione al magistrato .

Viene, infatti, sottolineato come “ con la conclusione del processo, il giudicante si spoglierebbe della potestas decidendi e, dunque, non potrebbe nemmeno più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere” .30

La nuova formulazione dell’articolo 83 Testo Unico spese di giustizia , con l’introduzione del comma 3 bis : “ ha la funzione di delimitare la potestas decidendi dell’ufficio giudiziario adito rispetto al provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti alle parti beneficiarie del patrocinio a spese dello Stato, quanto a dire che il magistrato perde il potere di provvedere sulla richiesta di liquidazione dopo la conclusione del procedimento e, quindi, dopo l’emissione del provvedimento conclusivo del giudizio”. 31

Il limite temporale alla presentazione dell’istanza di liquidazione non farebbe, però, decadere dal relativo diritto :

il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento” .32

La tesi della preclusione non ha trovato unanimità in giurisprudenza 33 e dottrina.

Per parte della giurisprudenza di merito 34 è ammissibile la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso spettante al difensore patrocinante con il gratuito patrocinio anche successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, sia perché le cause di decadenza sono solo quelle tassativamente indicate dalla legge, e non vi è traccia di decadenza nella normativa in oggetto, sia perché la nuova norma nulla prescrive a riguardo, secondo il noto brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.”

Per la giurisprudenza in commento “ benché l’art. 83 co. 3 bis del d.p.r. 115/2002 preveda che “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, tale norma non prevede alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso nel caso in cui l’istanza non sia presentata prima della definizione del procedimento, sicché la mancata liquidazione, rispetto a una istanza tardivamente proposta, non sarebbe conforme alla ratio della novella, tesa ad accelerare le procedure di liquidazione e comporterebbe la necessità di instaurare un successivo procedimento nei confronti dello Stato debitore con ulteriore aggravio per il sistema giudiziario”.35

Per la dottrina la norma “ non contiene alcuna sanzione in caso di inosservanza del termine indicato” sottolineando che, per la nuova normativa, “ la ratio risiede nell’esigenza di accelerare i tempi di liquidazione dei compensi..36

Inoltre “dopo le prime sentenze ad indirizzo letterale il merito si sta orientando verso una lettura più matura che considera le difficoltà e le complicazioni di una interpretazione della norma che non tenga conto dell’intero panorama processuale e delle economie del sistema”. 37

Ai due indirizzi se ne era aggiunto un terzo 38 che distingueva l’ipotesi in cui il procedimento è destinato all’estinzione rispetto a quella in cui il giudizio è invece definito con sentenza.

Per questo terzo indirizzo “da un lato può decisamente escludersi che tale disposizione abbia introdotto un onere, di carattere generale, per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza, in mancanza dell’espressa previsione di una simile conseguenza; d’altro lato siffatto onere è invece ravvisabile, ad avviso di questo giudice, nel caso come quello di specie in cui il giudizio sia destinato all’estinzione e ciò al fine di consentire al giudice l’adozione del decreto di liquidazione contestualmente o prima della pronuncia di estinzione”.

A risolvere, ci si augura definitivamente, la questione la recentissima Sentenza della Corte di Cassazione , seconda sezione civile , del 4 aprile 2019, depositata e pubblicata il 9 settembre 2019.39

I giudici di legittimità hanno affermato che“ …l'art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo essersi pronunciato definitivamente sul merito”.

Ribadendo che “ è pianamente ammissibile presentare tale istanza anche successivamente alla definizione del giudizio di merito, posto che l'articolo 83, comma 3-bis, del d.p.r. n. 115/2002 ha una finalità meramente acceleratoria, limitandosi a raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio”.

In tal senso depone anche la previsione “ contenuta nell’art. 83 che prevede che il giudice competente possa provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione è avvenuto dopo la loro definizione.”

La diversa soluzione che imporrebbe “ a pena di decadenza la presentazione dell’istanza di liquidazione e l’adozione della relativa decisione contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, quanto meno dal punto di vista pratico “ contraddirebbe la giurisprudenza di questa Corte “ che ha affermato che la liquidazione dei compensi al difensore debba avvenire con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza (Cass. n. 7504/2011), trasformando, sempre in via di fatto, tale decreto in un atto essenzialmente endoprocessuale, legato indissolubilmente alla tempistica della causa cui si riferisce, trascurando in tal modo l’autonomia sia provvedimentale che rimediale che la legge ha inteso assicurare a tale statuizione rispetto a quella che investe il merito della controversia.”

 

b) natura del provvedimento di liquidazione

Per il Ministero della Giustizia i provvedimenti di liquidazione spese ai professionisti (difensori, ausiliari del magistrato e/o consulenti di parte ammessa al patrocinio) sono da emanarsi nella forma del decreto ex articoli 82 e 83 Testo Unico spese di giustizia :

l’onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello stato devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con separato decreto di pagamento ai sensi dell’art. 82 DPR 115/02”. 40

Il decreto di pagamento è comunicato, ex articolo 170 Testo Unico spese di giustizia, a cura della cancelleria al difensore e alle parti, compreso il Pubblico Ministero.

In relazione alle modalità di notifica del decreto di paga­mento degli onorari del difensore si richiama la direttiva ministeriale giustizia 41 che ne esclude la comunicazione alle parti “personalmente” :

il decreto di pagamento degli onorari del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», le stesse che, a norma dell'art. 170 del citato decreto, possono proporre opposizione.

Inoltre, come stabilito dall'art. 170 c.p.c. sopra richiamato, la notifica alla parte personalmente rappresenta una ipotesi eccezionale e, come tale, deve esse­re espressamente prevista dal legislatore, così come ad esempio avviene per le comunicazioni nel procedimento di correzione delle sentenze o delle ordinanze (art. 288, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «il ricorso ed il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente») o nel caso delle comunicazioni della sentenza al contumace (art. 292, terzo comma, c.p.c., a norma del quale «le sentenze sono notificate alla parte personalmente»).

Tale esplicita formulazione non è invece utilizzata nell'art. 82, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002 che, peraltro, prevede che una comunicazione sia effet­tuata al difensore (istante), in quanto destinatario del provvedimento di liquidazione, e una sia invece destinata alle parti, compreso il Pubblico Ministero, nella qualità di parti processuali legittimate a proporre una eventuale opposizio­ne…..

Sulla base delle considerazioni svolte, questa Direzione generale ritiene che il decreto di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al gra­tuito patrocinio debba essere notificato alle «parti processuali», compreso il Pub­blico Ministero, oltre che al difensore istante, nella qualità di beneficiario del provvedimento stesso, e dunque non anche alle parti personalmente.

Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170 Testo Unico spese di giustizia. 42

Anche per la giurisprudenza di legittimità la determinazione e la liquidazione dei diritti spettanti al difensore delle parti ammesse a gratuito patrocinio deve essere effettuata secondo le modalità e i criteri di cui al DPR 115/02 articolo 82 43.

Nello specifico, in materia di liquidazioni onorari al difensore parte ammessa al patrocinio, la Cassazione Penale,44 ha stabilito che il giudice penale debba uniformarsi al criterio di cui all’art. 82 del T.U. spese di giustizia.

Il provvedimento di liquidazione riveste, quindi, obbligatoriamente la forma del decreto e “lo stesso ha natura decisoria e giurisdizionale” 45 statuendo su “ diritti soggettivi (di natura patrimoniale) 46 come è “ confermato anche dalla disciplina processuale civilistica dell’opposizione al decreto di pagamento “47.

Sulla natura del decreto di liquidazione è intervenuta anche la Corte Costituzionale che ha statuito che “ il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale. 48.

 

c) divieto di revoca del decreto di liquidazione

Proprio per la sua natura giurisdizionale 49 “ il decreto non è suscettibile di revoca o di modifica d’ufficio “ posto “ che l’autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, ha consumato il proprio potere decisionale “ 50 .

Per i Giudici di Legittimità 51 “del resto un potere di revoca o modifica appare del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto: insomma, il conferimento del generale potere dell’autotutela, tipico dell’azione amministrativa, è estraneo all’assetto del DPR 115/02 “.

Il potere di revoca e di modifica del decreto di liquidazione del compenso al difensore “ oltre a non essere contemplato in nessuna disposizione della disciplina di riferimento, se non nell'ambito o all'esito del procedimento oppositivo, risulta del tutto incompatibile con la previsione art.170 Dpr 115/2002 di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento” . 52

Deve pertanto riconoscersi “la estraneità all'assetto del Dpr 115/2002 del conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto soprattutto allorquando il provvedimento di liquidazione abbia esaurito i propri effetti, come nel caso in specie laddove il decreto non sia stato opposto e mandato in esecuzione”.

Sul punto, come scritto, è intervenuto anche il pronunciamento della Corte Costituzionale 53 che ha statuito che il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale.

Essendo provvedimento giurisdizionale, quindi, non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti considerati illegittimi o infondati, dovendosi procedere all'esperimento dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

Il potere di revoca del decreto di liquidazione non trova legittimazione neanche dal provvedimento con il quale il magistrato ha revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per i giudici di legittimità 54 “.. il giudice che procede, chiamato dall'Ufficio finanziario a rivalutare la sussistenza delle condizioni che avevano determinato l'ammissione dell'interessato al patrocinio a spese dello stato, non possa ufficiosamente elidere anche il provvedimento di liquidazione delle competenze del difensore da questi nominato che ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale ed uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l'esercizio di forme di autotutela”.

 

d) decadenza del diritto alla liquidazione onorari e spese

Il diritto alla liquidazione di onorari e spese a favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non è soggetto a decadenza.

Per la Corte di Cassazione 55 “.. favore di tale soluzione depongono innanzi tutto delle precise indicazioni di carattere letterale, occorrendo a tal fine porre a confronto la norma di cui all’art. 83, comma 3 bis, che non prevede alcuna esplicita decadenza, con quanto invece disposto dallo stesso D.P.R. art. 71, che, per l’istanza di liquidazione del compenso per l’ausiliario del giudice, prevede che la stessa debba essere proposta a pena di decadenza entro il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni.

Nè appare plausibile sostenere che la norma, ( ndr = l’introduzione del comma 3 bis all’articolo 83 ) sebbene sia silente sul punto, abbia di fatto introdotto un termine di decadenza, dovendosi optare per un’interpretazione restrittiva di tutte le norme che contemplino decadenze, in ragione del disposto di cui all’art. 14 preleggi.”

La diversa soluzione che imporrebbe “ a pena di decadenza la presentazione dell’istanza di liquidazione e l’adozione della relativa decisione contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, quanto meno dal punto di vista pratico, contraddirebbe la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che la liquidazione dei compensi al difensore debba avvenire con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza (Cass. n. 7504/2011), trasformando, sempre in via di fatto, tale decreto in un atto essenzialmente endoprocessuale, legato indissolubilmente alla tempistica della causa cui si riferisce, trascurando in tal modo l’autonomia sia provvedimentale che rimediale che la legge ha inteso assicurare a tale statuizione rispetto a quella che investe il merito della controversia."

Per la richiamata pronuncia della Corte di Cassazione “ Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento..”.

Sulla stessa linea gli indirizzi ministeriali giustizia.

Per gli Uffici di via Arenula 56 “…nel testo unico spese di giustizia non vi è l’indicazione di un termine di decadenza entro il quale l’avvocato sia tenuto a proporre l’istanza di liquidazione degli onorari relativi alla difesa svolta in favore della parte ammessa al patrocinio dello Stato.”

 

e ) prescrizione del diritto alla liquidazione onorari e spese

Relativamente alla prescrizione dei crediti vantati dai professionisti (Avvocati e/o Consulenti Tecnici d’Ufficio) nei confronti dell’amministrazione della Giustizia si è, generalmente, ritenuto trovasse applicazione il disposto di cui all’articolo 2956 , numero 2, codice civile ai sensi del quale “si prescrive in tre anni il diritto: …2) dei professionisti , per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”.

Il precedente orientamento ministeriale 57 della possibile applicazione della prescrizione presuntiva ai crediti in oggetto è mutato a seguito della nota ministeriale del 27 novembre 2013 58 che

ritiene l’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia”.

Per gli Uffici ministeriali di via Arenula

..tale diversa interpretazione appare motivata da una più attenta analisi del contrasto tra le caratteristiche della prescrizione presuntiva e le modalità di liquidazione e pagamento delle prescrizioni rese dai suddetti professionisti in materia di spese di giustizia, modalità in base alle quali non può che restare abbondante traccia documentale in merito ai vari momenti della suddetta procedura di pagamento.

Ciò ritenuto, appare evidente che specifiche problematiche, quali quelle attinenti alla corretta individuazione del dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale o della interruzione dello stesso , non possono che essere definite, di volta in volta, nei casi specifici, dagli uffici giudiziari competenti.”

La nota 59 si chiude con un “ermetico”

per quanto concerne più specificamente il modo di procedere degli uffici, appare evidente che gli stessi non possono rifiutare di riceversi le fatture relative ad istanze di liquidazione divenute definitive, fermo restando il potere dovere di adottare un provvedimento di diniego del richiesto pagamento, nel caso in cui, una volta assunta la linea interpretativa ritenuta conforme al dettato normativo, si ritenga debba essere opposta l’avvenuta prescrizione”.

 

f) divieto di spedizione della copia in forma esecutiva

Ai sensi dell’articolo 171 Testo Unico spese di giustizia : Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico”.

Le disposizioni del Testo Unico spese di giustizia pur disciplinando in maniera puntuale la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore non ne attribuiscono al relativo decreto la natura di titolo esecutivo.

Per direttiva ministeriale 60 “... il citato articolo 82 stabilisce infatti, che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento e l’articolo 171 del medesimo T.U. relativo agli effetti del decreto di pagamento, definisce tale provvedimento come titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal testo unico”.

La portata di tale definizione “ coordinata con le altre norme contenute nel testo unico sulle spese di giustizia ed in particolare con quelle dettate dall’articolo 168 che conferisce efficacia di titolo provvisoriamente esecutivo soltanto ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato (perito,consulente, traduttore ed ogni altro esperto nominato dal magistrato) e dei custodi va inteso nel senso che il decreto di liquidazione del compenso al difensore costituisce titolo per ottenere il pagamento secondo le modalità disciplinate dallo stesso testo unico, e non anche titolo esecutivo”

L’efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. è, per la nota in commento, “ peraltro, conferita dall’articolo 53 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi ed anche in tale disposizione non fa riferimento al decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore..”

Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non potrà, quindi, ottenere la liquidazione delle proprie competenze a carico dell'Erario chiedendo il rilascio di copia esecutiva del decreto di liquidazione , azionando un titolo ottenuto secondo le norme del codice di rito ma, ex articolo 82, secondo l’architettura del Testo Unico spese di giustizia , improntata ai criteri della contabilità pubblica.

La modifica operata all’articolo 170 61 non ha inciso sull’esecutività del decreto di liquidazione al difensore di parte ammessa al patrocinio e quindi sul divieto di rilascio di copia esecutiva.

Per il Ministero della Giustizia 62 ....Si ritiene invece che restino invariate le disposizioni previste dall’articolo 168 DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento emesso dal magistrato..”

Il difensore , inoltre , per quanto previsto dal richiamato articolo 171 Testo Unico spese di giustizia non potrà agire nei confronti dell’Erario azionando , quale titolo, al posto del decreto di liquidazione la sentenza che definisce la procedura.

A tal proposito si richiama l’indirizzo giurisprudenziale 63 ai sensi del quale la liquidazione dei compensi al difensore “non può avvenire con sentenza ma con decreto di pagamento”.

Il principio dell’autonomia tra la liquidazione delle spese processuali, regolamentate dai codici di rito, e quelle relative alle spese di giustizia, regolamentate dal testo unico spese di giustizia era stato già affermato nel processo penale e tale principio è estensibile anche al processo civile.

Per la Corte di Cassazione 64 “La disposizione dell’art. 541 c.p.p., comma 1, è intesa a regolare le spese processuali tra imputato e parte civile, e la condanna concernente il primo in favore esclusivamente del secondo.

L’onorario e le spese di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 afferiscono invece al rapporto tra il difensore e la parte difesa ammessa al patrocinio e vanno liquidati dal magistrato competente ai sensi del precitato testo normativo, con i criteri indicati dal cit. art. 82 e quindi con valutazione autonoma di tale giudice rispetto a quella che afferisce al diverso rapporto tra imputato e parte civile.”.

Sempre per la giurisprudenza della Corte di Cassazione 65 “..la liquidazione degli onorari del difensore patrocinante non ha alcuna incidenza rispetto al governo delle spese di lite, in quanto l’ammissione al gratuito patrocinio determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (cfr. Cass. n. 1539/2015)”.

 

- revoca del patrocinio e decreto di liquidazione onorari e spese

a) aspetti generali

L’ammissione della parte privata al patrocinio a spese dello Stato 66 produce, nei confronti dell’ammesso, degli effetti sia nel processo civile 67 sia nel processo penale 68.

Effetti che vengono meno, ex tunc ed ex nunc, nei casi di revoca del patrocinio 69 .

Per la ministeriale Giustizia “ secondo la Relazione al Testo Unico sulle spese di giustizia la disciplina del recupero in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio è costruita come ‘sanzione’ e quindi prescinde dal recupero subordinato alla condanna per le spese ordinariamente anticipate e ripetibili..” 70 .

La revoca del patrocinio produce effetti nei confronti del decreto di liquidazione del difensore emesso in data anteriore al provvedimento di revoca ?

In materia ravvisiamo, al momento, due orientamenti, quello ministeriale e quello relativo al recente indirizzo della Corte di Cassazione .

 

b) l’indirizzo ministeriale

Per il Ministero della Giustizia 71 " è da considerarsi corretto il comportamento del funzionario delegato che a seguito di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta dal magistrato su segnalazione dell’Agenzia delle entrate, non ha posto in esecuzione il provvedimento di liquidazione degli onorari in favore dell’avvocato della parte inizialmente ammessa al beneficio.

Tale comportamento è da avallare sia in considerazione della efficacia “ex tunc” del provvedimento di revoca, sia “in considerazione di quanto stabilito dall’art. 172 del d.P.R. n. 115 del 2002, che individua i funzionari amministrativi quali “responsabili ... dei pagamenti da loro ordinati” e li obbliga al risarcimento del danno 72 subito dall’erario a causa di eventuali errori o irregolarità delle loro disposizioni”.

La sopra richiamata direttiva ministeriale riportata, in verità succintamente, nel Foglio Informazioni del Ministero della Giustizia 73 n. 3/1018 ha trovato, ulteriore, conferma nella ministeriale del 14 giugno 2018 74 .

In quest’ultima nota gli Uffici di via Arenula nell’evidenziare che:

“..il diritto a percepire i compensi professionali è precluso dalla inesistenza dei presupposti per l’ammissione al beneficio , anche se l’accertamento è successivo…

il difensore ,quindi,è consapevole che il provvedimento di ammissione è suscettibile di revoca ove si accerti la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito”.

La nota conclude “ tenuto conto delle norme del d.P.R. n. 115 del 2002, della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione 75 e dell’efficacia ex tunc del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato , si deve affermare che, in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a carico dello Stato , non si possa procedere al pagamento degli onorari in favore dell’avvocato difensore della parte originariamente ammessa al beneficio , anche ove il relativo decreto di liquidazione fosse divenuto oramai definitivo”.

 

c) il (recente)indirizzo della Corte di Cassazione

Con sentenza del 14 febbraio 2019 depositata e pubblicata il 29 aprile 2019 76 la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:

alla revoca ai sensi dell'art.112 comma I lett. d) del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue altresì la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l'autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi dell'art. 82 dPR 115/2002 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato”.

Per i giudici di legittimità , che di fatto sembrerebbero sconfessare le precedenti pronunce in materia sulle quali si è fondato il richiamato indirizzo del Ministero della Giustizia :

è' innanzi tutto il caso di chiarire che il provvedimento di ammissione del cittadino al patrocinio dei non abbienti e il decreto di liquidazione compensi al difensore del soggetto ammesso, sebbene disciplinati nello stesso testo normativo, operino su due piani diversi e siano soggetti ad una disciplina del tutto autonoma, tali da escluderne presunzioni di interdipendenza ovvero di necessaria derivazione.”

Per la Corte :

nel caso in cui intervenga la revoca del beneficio su istanza dell'Agenzia delle Entrate per la mancanza originaria delle condizioni di reddito, la revoca del beneficio può avere effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore o del consulente tecnico”

Il soggetto ammesso al patrocinio in conseguenza della revoca “smarrisce le facoltà e le prerogative collegate a siffatta ammissione e pertanto anche il diritto all'accollo da parte dell'erario delle spese processuali (ivi comprese quelle concernenti gli onorari del difensore), in ragione della riconosciuta efficacia retroattiva del provvedimento di revoca”

Nella situazione di cui sopra “anche il difensore che ha già svolto la prestazione professionale non potrà più esercitare nei confronti dell'Erario il proprio diritto, che appunto trae scaturigine dal provvedimento di ammissione, di riscuotere i compensi professionali, ma sarà tenuto a rivolgersi direttamente al proprio officiante”.

Sempre per la Corte:

ciò attiene al piano pubblicistico della ammissione del beneficio, la cui revoca esplica effetti anche sul rapporto negoziale privatistico tra il soggetto ammesso al beneficio e il proprio difensore il quale, privato di riflesso del diritto di ottenere la liquidazione dei compensi da parte dello Stato (ai sensi degli art.82 e 107 comma III lett.f T.U. spese di giustizia), non potrà che rivolgersi al proprio cliente, che lo ha officiato, per ottenerne il pagamento, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass.civ. sez.I, 11.1.2011 Rv.620417).

Quanto sopra, come si legge nella pronuncia in esame, è relativo a regime normativo e all’interpretazione giurisprudenziale che attengono ai riflessi della revoca del beneficio dell'ammissione :

prima che sia stata operata la liquidazione del compenso da parte dell'Erario ai sensi dell'art.82 L.115/2002”.

Ma da essi non “deriva affatto che la revoca dell'ammissione, oltre a elidere il diritto del soggetto ammesso al beneficio e, di conseguenza del suo difensore a vedersi il primo sollevato, il secondo corrisposto dall'Erario, travolga automaticamente il provvedimento giudiziale di liquidazione che sia stato pronunciato prima della intervenuta revoca.

Diversi sono i piani e distinte sono le caratteristiche e le finalità dei due provvedimenti: quello di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quello, decreto, con il quale vengono liquidate le spettanze del difensore.

Tra i due momenti, per la Corte di Cassazione “ non sussiste alcuna immedesimazione concettuale e collegamento funzionale… L'uno attiene alla legittimazione a ricevere una prestazione da parte dello Stato in presenza di certi requisiti, mentre il secondo investe un meccanismo meramente liquidatorio (mandato di pagamento di una prestazione professionale eseguita a favore di soggetto ammesso al patrocinio).

Ne deriva che:

la liquidazione operata dal giudice che procede, al culmine delle singole fasi processuali, soddisfa il diritto del difensore di essere corrisposto da parte di chi, al momento in cui la liquidazione viene eseguita, era tenuto ad adempiere la prestazione “.

La revoca del patrocinio consente all'Erario di opporre al beneficiario già ammesso “ e, pertanto al difensore di questi, la propria carenza di legittimazione a procedere alla liquidazione “.

Ma una volta che la liquidazione sia intervenuta a favore di soggetto legittimato a riceverla sulla base di un titolo esecutivo inoppugnabile “questa risulta consolidata e non più suscettibile di revoca o di modifica”

Partendo, inoltre, la Corte dalla natura giurisdizionale del decreto di liquidazione conclude che :

dalla giurisprudenza del giudice di legittimità civile e della Corte Costituzionale risulta evidente che, in assenza di un procedimento oppositivo il giudice che procede, chiamato dall'Ufficio finanziario a rivalutare la sussistenza delle condizioni che avevano determinato l'ammissione dell'interessato al patrocinio a spese dello stato, non possa ufficiosamente elidere anche il provvedimento di liquidazione delle competenze del difensore da questi nominato che ha una propria genesi, un beneficiario diverso da colui che risulta ammesso al patrocinio, un fondamento giurisdizionale ed uno specifico strumento di impugnazione che non ammette l'esercizio di forme di autotutela.”

 

dottor Caglioti Gaetano Walter
Dirigente nei ruoli del Ministero della Giustizia
attualmente con funzioni di
Dirigente della Procura Generale di Catanzaro

 

____________

1 articolo 74 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

2 articolo 131 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

3 art. 3 lettera t) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115/02 anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile

4 art. 3 lettera s) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prenotazione a debito “ è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell’ eventuale successivo recupero”

5 articoli 107 e 108 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

6 articoli 112 e 136 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

7 articoli 82 e 83 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

8 Corte di Cassazione sezione III sentenza n. 33899 del 21 aprile 2010, Corte di Cassazione penale sezione III sentenza n. 20872 del 23 marzo 2005 e Corte di Cassazione sezione IV sentenza n. 39522 del 15 giugno 2016.

9 Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019.

10 Cassazione Civile sezione II sentenza 4 aprile 2019 pubblicata il 9 settembre 2019.

11 comma inserito dall’articolo 1, comma 783, legge 23 dicembre 2015 n. 208

12 vedi nota n. 3

13http://www.altalex.com/index.php?idnot=62598" Avvocato chiede compenso a cliente ammesso a gratuito patrocinio: va sospeso, Cass. Civile, SS.UU., sentenza 19 aprile 2013, n. 9529”

14 Ai sensi dell’articolo 165 TU d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 la liquidazione delle spese è disposta con ordine di pagamento effettuata dal funzionario addetto all’ufficio “se non espressamente attribuita al magistrato”

15 Il Funzionario delegato – art. 183 T.U. – è ordinatore secondario di spesa, incaricato all’emissione degli ordinativi di pagamento, è il soggetto che conclude l’iter procedurale delle spese di Giustizia (Nota Min. Giustizia DAG n. 184111.U. del 15/12/2010) . Il Funzionario Delegato a livello Distrettuale è identificato, in relazione ai capitoli di spesa, nelle persone dei Presidenti di Corte di Appello, Procuratori Generali e Dirigenti di Corte e di Procura Generale. A livello Circondariale, in relazione alle dimensioni degli Uffici Giudiziari, Funzionari Delegati sono, inoltre, individuati nei Presidenti di Tribunale, Procuratori della Repubblica e Dirigenti di Tribunale e Procura della Repubblica.

16 nota ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U

17 come previsto dall’art. 185 del D.P.R. 115/2002

18 dagli esercizi successivi al 2019 entrano in vigore le nuove disposizioni di Contabilità pubblica.

19 sistema informativo di contabilità integrata delle pubbliche Amministrazioni

20 i provvedimenti di liquidazione corredati della completa documentazione giustificativa della spesa, andranno trasmessi tempestivamente al Funzionario Delegato che, nella gestione dei fondi disponibili e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio e dopo aver eseguito i necessari risconti provvede all'effettivo pagamento con l'emissione degli ordinativi secondari di pagamento ( mod. 31 CG).

21 circolare ministeriale giustizia DAG.06/05/2009.0062708.U

22 prot. 0159237.U del 21 dicembre 2009

23 circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ..

24 comma inserito dall’articolo 1, comma 783, legge 23 dicembre 2015 n. 208

25 legge 23 dicembre 2015 n. 208

26 parere che nasce dall’essere, tra l’altro, lo scrivente Funzionario Delegato al pagamento delle spese di giustizia relative ai capitoli 1360,1362,1363 per gli Uffici requirenti del Distretto di Corte di Appello di Catanzaro.

27dal sito del Ministero della Giustizia leggiamo che “con Liquidazioni spese di Giustizia si fa riferimento ai compensi e alle indennità spettanti a soggetti terzi quali i consulenti tecnici, i testimoni o i gestori di servizi telefonici o di noleggio apparati, liquidati dal Giudice presso il quale si svolge il procedimento e messi in pagamento dall'ufficio competente del Funzionario delegato alla spesa.” la definizione ministeriale va corretta a seguito dell’abrogazione dell’articolo 107 disposizione di attuazione del codice di procedura civile le indennità e le spese di viaggio ai testimoni escussi a richiesta di parte ammessa al patrocinio spese dello Stato sono liquidati con ordine di pagamento del funzionario addetto ala cancelleria e integrata nel senso che rientrano tra le spese di giustizia anche quelle operate con ordine del funzionario addetto alla cancelleria ( liquidazione testimoni, spese di pubblicazione, liquidazioni magistrati onorari )

 

28 La novità normativa, nei suoi aspetti interpretativi, è stata, ed è, oggetto di inserimento nei protocolli d’intesa tra gli Uffici Giudiziari e i Consigli degli Ordini degli Avvocati sempre più numerosi, e finalizzati a regolamentare ammissioni e liquidazioni in materia di patrocinio a spese dello Stato tra i tanti vedasi: Protocollo d’intesa Corte di Appello di Torino del 17 marzo 2016, Protocollo d’intesa Tribunale di Lamezia Terme del 12 luglio 2016 , in Vademecum Ad esempio Il Vademecum Ordine Avvocati di Arezzo finalizzato all’informazione relativa all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e Comunicazioni comunicazione del 15/02/2016 presente sul sito dell’Ordine Avvocati di Messina in www.ordineavvocatimessina.org , È stata, inoltre, oggetto di Delibera da parte della Giunta Nazionale all’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) Delibera n 6 del 20 febbraio 2016 tesa a “sollecitare il Governo ed il Parlamento a specificare la portata del comma 3 bis inserito nell’art.83, DPR 115/02...” .

In particolare , l’AIGA, chiede che “ in caso di mancata richiesta di liquidazione prima della conclusione della fase processuale cui la stessa si riferisce, così come avviene in tutti i procedimenti diversi da quelli in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la determinazione del compenso dovuto viene stabilita d’ufficio dal giudice, contestualmente alla decisione, nel rispetto dei parametri forensi vigenti al momento della liquidazione medesima.”

29 cfr. = Tribunale Milano ordinanza 22 marzo 2016, Tribunale di Alessandria ordinanza 5 aprile 2016, Tribunale di Ferrara decreto 20 ottobre 2016, Tribunale di Taranto ordinanza del 5 gennaio 2017, Corte di Appello di Catanzaro provvedimento del 5 aprile 2016

30 cfr. = Tribunale Milano ordinanza 22 marzo 2016

31 Giuseppe Buffone “Patrocinio a spese dello Stato prima lettura del nuovo articolo 83 dP.R. 115 del 2002” in il caso.it .

32 cfr = Tribunale di Milano sezione IX civile- ordinanza 22 marzo 2016

33 cfr. = Tribunale Paola, decreto 14 ottobre 2016, Tribunale Mantova ordinanza 29 settembre 2016, Tribunale Cagliari ordinanza 13 giugno 2017

34 cfr = Tribunale Paola, decreto 14 ottobre 2016 giudice estensore Franco Caroleo

35 cfr = Tribunale Mantova ordinanza 29.09.2016

36 cfr = Cinzia Giambruno in avvocatoandreani.it

37 cfr = Alberto Vigani in Associazione art. 24

38 Tribunale di Verona 8 aprile 2016

39 Cassazione Civile, II sezione, sentenza n. 22448 del 4 aprile 2019

40 circolare Giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U

41 Nota 12 maggio 2016, n. 0087917/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., Uff. I

42 A seguito della modifica dell’articolo 170 TU “..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione....” [circolare DAG.09/11/2012.0148412.U]

43 Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504

44 sez. IV 17-11-2008 n. 42844

45 cfr = Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 44564 del 28/11/08; Cassazione Civile, I Sez., Sent. n. 22010 del 19/10/07, Cassazione Civi, VI Sez., Ordinanza n. 20640 del 31/08/17

46 cfr = Cassazione Civile, Sez. VI – 2, Ordinanza n. 17247 del 12/08/11 e Ordinanza n. 7672 del 21/03/18; Cassazione Civile, II Sez, Sentenza n. 14659/13

47 cfr = Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 19161 del 03/09/09; Cassazione Civ., Sez. VI – 2, Ordinanza n.3728 del 14/02/2013

48 Corte Costituzionale 24.9.2015 n.192

49 per la natura giurisdizionale del decreto di liquidazione : nota Ministero della Giustizia prot. n. 1819/2001/U del 23/05/2001, Consiglio Superiore della Magistratura – risposta a quesito del 14/10/2009, circolare Ministero Economia e Finanze n. 19 del 22/05/18

50 cfr = Cassazione Civile, Sez. VI Ordinanza n. 25127 del 07/11/13; Cassazione Civile I Sez., Sentenza n. 22010 del 19/10/07

51 cfr = da ultimo: Cassazione Penale sez. IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019

52 vedi nota n. 42

53 vedi nota n. 48

54 Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019.

55 Cassazione Civile Seconda Sezione Civile Sentenza n. 22448 del4 aprile 2019 pubblicata il 9 settembre 2019

56 circolare Ministero della Giustizia DAG.10/01/2018.006162.U

57 Ministero della Giustizia prot. 0137280 del 15 ottobre 2010

58 Ministero della Giustizia DAG.27/11/2013.0159106.U

59 trasmessa alle sole Corti di Appello di Napoli e Reggio Calabria

60 Circolare ministeriale giustizia prot. n. 0127998 del 20.10.2009

61 art. 34, co. 17., lett. a), https://www.altalex.com/documents/leggi/2011/10/26/processo-civile-a-tre-riti-la-riforma-in-vigore" D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

62 circolare DAG.09/11/2012.0148412.U

63 Cassazione Civile sez. I n. 7504 del 31 marzo 2011

64 sentenza di Cassazione del 2 luglio 2008 n. 26663

65 sentenza Cassazione seconda sezione civile n.22448 del 4 aprile 2019 depositata il 9 settembre 2019

66 articolo 74 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

67 articolo 131 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

68 articoli 107 e 108 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

69 articoli 112 e 136 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

70 nota Ministero della Giustizia prot. 128-1-3/2003 (4) del 21 gennaio 2005

71 in Foglio Informativo n. 3/2018 - Funzionario delegato al pagamento - Revoca del patrocinio a spese dello Stato - rifiuto di pagamento - Legittimità – Sussiste provvedimento 29 maggio 2018

72 ndr = in materia di responsabilità contabile nota ministero della Giustizia DAG n. 206562 del 3.11.2017.

73 i contenuti dei Fogli di Informazione sono disponibili sul sito web del Ministero della Giustizia www.giustizia.it cliccando, a fondo pagina, sull’icola “risposte per la giustizia civile”

74 nota Ministero della Giustizia DAG.14/06/2018.0121979.U

75 ndr = Corte di Cassazione sezione III sentenza n. 33899 del 21 aprile 2010, Corte di Cassazione penale sezione III sentenza n. 20872 del 23 marzo 2005 e Corte di Cassazione sezione IV sentenza n. 39522 del 15 giugno 2016.

76 Cassazione Penale sezione IV sentenza n. 17668 del 14 febbraio 2019 pubblicata il 29 aprile 2019

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