Per l’Avvocato obbligo di comunicazioni alla parte anche dopo revoca del mandato

All’avvocato cui è revocato il mandato competono gli stessi obblighi di comunicazione conseguente alla rinuncia al mandato pena sanzione disciplinare. Cassazione SS.UU. Civili Sentenza n. 2755/2019

Tempo di lettura: 1 minuto
Per l’Avvocato obbligo di comunicazioni alla parte anche dopo revoca del mandato

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili (competenti per le impugnazione dei provvedimenti del CSM) con Sentenza n. 2755 depositata in data 30 gennaio 2019 confermano un provvedimento disciplinare irrogato ad un avvocato che aveva omesso di comunicare un rinvio d’udienza.

 

Il fatto.

L’avvocato si vedeva revocare il mandato e pensando che il fatto di essere stato sollevato dall’incarico ponesse fine ad ogni obbligo, semplicemente si presentava alla successiva udienza dichiarando di non essere più il legale della parte e chiedendo un rinvio, affinché fosse permesso alla parte di costituirsi con un nuovo difensore.

Fin qui comportamento irreprensibile.

Tuttavia, l’avvocato non provvedeva a comunicare alla parte, ex cliente, la data del rinvio. Comportamento che parrebbe avere una certa logica dovendosi aspettare che la parte, dalla data della revoca, si attivi per sostituire l’avvocato.

Il Consiglio Nazionale Forense confermava la irrogata sanzione dell’avvertimento ritenendo che l’avvocato avrebbe dovuto avvisare l’ex cliente del rinvio d’udienza.

L’art. 47 del Codice Disciplinare previgente (ora 32 a medesimo contenuto), tuttavia, regola il comportamento dell’avvocato conseguente alla sola rinuncia al mandato e non alla revoca.

 

Secondo il CNF la revoca del mandato comporta gli stessi effetti della rinuncia al mandato.

La Suprema Corte conferma il provvedimento e afferma che la revoca “... seppur diversa, della revoca deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi di comunicazione da parte del professionista”.

E aggiunge: “la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una analoga soluzione di continuità nell'assistenza tecnica e, quindi, deve ritenersi sottoposta ad identiche ragioni di tutela in favore della parte assistita con conseguente sussistenza in capo al difensore, ancorchè revocato, dei medesimi obblighi informativi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell'assistito”.

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di

Corte di Cassazione SS.UU. Civili Sentenza Num. 2755 30/01/2019

 

Fatti di causa

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati