Recupero delle spese processuali in caso di condanna dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio
Circolare del ministero della giustizia sul recupero spese processuali in caso di condanna dell'imputato ammesso al patrocinio a carico dello Stato. Circolare 29 marzo 2019

Con Circolare ministeriale del 29 marzo 2019 si precisa che il recupero delle spese processuali (e competenze) nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio a carico dello Stato è sempre subordinato alla revoca del patrocinio.
In caso manchi la revoca le spese forfettarie non si possono recuperare, con specificazione rispetto a quanto emergeva da nota ministeriale Prot 25247 del 6 febbraio 2018.
Nello stesso senso, nel senso ora fatto proprio dalla nuova circolare, il commento del dott. Caglioti a suo tempo pubblicato (16 febb. 2018) in questa stessa Rivista: "Circolare Ministeriale su pagamento spese forfettarie dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio"
---------------------------------------
Di seguito il testo della Circolare 29 marzo 2019
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I — AFFARI CIVILI INTERNI
Al sig. Presidente della Corte d'appello di Palermo e, p.c., spettle Equitalia Giustizia S.p.A.
Oggetto: Condanna dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Recuperabilità delle spese processuali.
Con nota prot. n. 17205 del 27 novembre 2018, la S.V., alla luce della circolare prot. DAG n. 25247.0 del 6 febbraio 2018, ha richiesto chiarimenti sul regime del recupero delle spese processuali in materia penale nei confronti di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, con riguardo alle indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari e alle spese di spedizione per la notifica degli atti in maniera forfettaria nella misura indicata nel d.m. 10 giugno 2014.
Dalla lettura del quesito in esame e dall'esame degli atti si apprende che Equitalia Giustizia S.p.A. (preposta, aí sensi degli arti- 2 e 5 della convenzione con il Ministero della giustizia, allo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 367 ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244) non abbia provveduto, nonostante fossero annotate sul foglio delle notizie compilato per l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, al recupero delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione per la notifica, adducendo a sostegno di ciò che "il Ministero, nella circolare sopracitata, ha voluto solo chiarire le modalità di recupero a seguito della revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato".
Al riguardo giova ricordare che:
- l'art. 1 del d.m. 13 novembre 2002, n. 285 (Regolamento recante modifiche al D.M. 11 ottobre 1989, n. 347, concernente norme in materia di spese processuali penali), dispone che "I diritti e le indennità di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nonché le spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio sono recuperati nella misura fissa stabilita nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento, nelle quali sono anche indicate le modalità di ripartizione delle somme recuperate";
- l'art. 1 (Recupero forfettizzato) del d.m. 10 giugno 2014, n. 124 stabilisce che "Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà";
- l'art. 86 (Recupero delle somme da parte dello Stato) del d.P.R, n. 115 del 2002 prevede che "Lo Stato ha, in ogni caso, diritta di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione";
- il successivo art. 111 (Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio) stabilisce che "Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2";
- il successivo art. 200 (Applicabilità della procedura nel processo penale), contenuto nella parte VII, Riscossione, Capo I, ambito di applicabilità, statuisce che "Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato";
- il successivo art. 204 (Recupero delle spese) prevede che "Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico";
- il successivo art. 205 (Recupero intero, forfettizzato e per quota) stabilisce infine che, nei confronti del condannato, in base alla tipologia di spesa ripetibile, il recupero debba avvenire in modo forfettario, pro quota o integrale.
Orbene alla luce di quanto sopra detto, risulta con chiarezza che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e quella del recupero delle spese nel processo penale attengono a piano differenti, che solo occasionalmente si intersecano tra di loro.
Dalla lettura del citato art. 111 del d.P.R. n. 115 del 2002 si apprende, infatti, che il recupero non presuppone la condanna, essendo condizionato unicamente alla "revoca dell'ammissione al patrocinio" (che, come noto, può avvenire per il solo fatto che l'imputato sia in grado di restituire quanto lo Stato ha anticipato per garantirgli la difesa in giudizio). Diverso è il caso del condannato, per il quale il recupero va effettuato in ottemperanza alle modalità stabilite dall'art. 205 d.P.R. sopracitato. Invero la revoca del beneficio può avvenire anche dopo l'avvenuta definizione del processo, e anche in questo caso per la legge è indifferente con quale modalità di sia concluso il giudizio (ossia con condanna o con assoluzione dell'imputato), rilevando esclusivamente, ai fini del recupero, la carenza originaria o sopravvenuta dei presupposti reddituali (art. 111 d.P.R. n. 115 cit.).
Si può pertanto in conclusione affermare che, in caso di condanna di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, Equitalia Giustizia S.p.A., nell'attività di quantificazione del credito ai fini della riscossione (determinato in base alle annotazioni sul foglio delle notizie delle spese ripetibili e alle risultanze degli atti di cui all'art. 5 della citata convenzione con il Ministero della giustizia), non sarà tenuta a recuperare le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari e le spese di spedizione per la notifica degli atti se non nei casi stabiliti dagli artt. 111 e 112 del d.P.R. n. 115 del 2002. Resta però fermo l'obbligo per l'ufficio procedente, in caso di revoca dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato, di inviare ad Equitalia Giustizia S.p.A. il decreto di revoca (ai sensi dell'art. 114, comma 2, d.P.R. sopracitato) alfine di consentire a quest'ultima l'esatta quantificazione del credito da recuperare.
Roma, 29 marzo 2019
IL DIRETTORE GENERALE