Se il sostituto d’imposta non versa la ritenuta d’acconto trattenuta. Le SS.UU.

Cosa accade se una volta operata la ritenuta d’acconto quale sostituto d’imposta poi questi non provvede a versarla all’erario? Vi è solidarietà del soggetto sostituito? Cassazione a SS.UU. civili, Sentenza 10378/2019

Tempo di lettura: 2 minuti circa
Se il sostituto d’imposta non versa la ritenuta d’acconto trattenuta. Le SS.UU.

Cosa succede se la ritenuta d’acconto non viene pagata?

A questa domanda risponde la decisione delle Sezioni Unite, Sentenza n. 10378 depositata in data 12 aprile 2019.

Il caso è usuale. La fattura emessa è soggetta a ritenuta d’acconto e il soggetto tenuto al pagamento trattiene il relativo importo per poterlo successivamente versare all’erario quale sostituto d’imposta (art. 25 DPR 600/73), fa parte del più esteso fenomeno delle “ritenute alla fonte”. Per un approfondimento sull’istituto della Ritenuta d’Acconto vedi QUI.

Può capitare (mancanza di fondi, insolvenza, dimenticanza, ecc.) che il soggetto che ha trattenuto il versamento della ritenuta d’acconto manchi, poi, il proprio dovere e non versi all’erario quanto trattenuto.

Manca, pertanto, a quel punto all’emittente la fattura il versamento di una parte dell’imposta.

Potrà l’erario, visto il mancato pagamento, chiedere al soggetto sostituito, al soggetto emittente la fattura (o ricevuta) di versare quanto non versato dal sostituito?

 

Rimane l’obbligo dell’emittente la fattura (o ricevuta) di pagare ugualmente l’imposta?

Secondo l’Agenzia delle Entrate, ricorrente per cassazione, in caso di mancato pagamento permane in capo al soggetto sostituito la responsabilità solidale con il sostituto, sopportando la propria posizione processuale con il riferimento ad alcuni precedenti della stessa Suprema Corte.

Le SS.UU. ricordano, tuttavia, che i precedenti citati erano tutti inerenti a casi nei quali il sostituto non aveva versato all’erario la ritenuta ma neppure aveva provveduto a trattenere la relativa somma, vale a dire trattavasi di fatture emesse malamente che pur dovendo operare la Ritenuta d’Acconto nella realtà erano state emesse e gestite come ordinarie fatture non soggette a ritenuta d’acconto.

In questi casi la giurisprudenza ha sempre ritenuto sussistere la solidarietà in capo ad entrambi i soggetti (sostituto e sostituito d’imposta).

 

Nel caso di specie la trattenuta era stata operata e solamente vi era stata omissione del versamento da parte del sostituto.

Secondo le SS.UU. una lettura coerente con il dettato dell'art. 35 DPR 602/731 deve prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l'acconto.

Nel diverso caso la solidarietà non sussiste.

 

A conclusione le SS.UU. esprimono il  seguente principio di diritto:

«Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute».

 

___________

1 - Art. 35 DPR 602/73 – "Solidarietà del sostituto d’imposta. Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato ne' le ritenute a titolo di imposta ne' i relativi versamenti, il sostituito e' coobbligato in solido".

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sezioni Unite civili Sentenza n. 10378 dep. 12/04/2019

 

FATTI DI CAUSA

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati