Sulla responsabilità dell'Ufficiale Giudiziario per la mancata notifica nel termine
Se l’Uff. Giud. al quale sia chiesta la notifica abbia l’obbligo di verificare la data ultima per una valida notifica e sulla responsabilità civile per mancata notifica nei termini. Cassazione civile Ordinanza n° 24203/2018

Con Ordinanza n° 24203 depositata in data 04/10/2018 la Corte di Cassazione civile, Terza Sez., ha modo di ricapitolare l’ambito della responsabilità dell’Ufficiale Giudiziario nell’opera di notifica degli atti, in relazione, in particolare, all’eventuale obbligo di verifica del termine di scadenza qualora non sia espressamente indicato dalla parte.
La questione si era posta a fronte di una richiesta di notifica di atto stragiudiziale teso a determinare l’apertura di una finestra temporale entra la quale il notificato avrebbe potuto esperire l’opzione di prelazione. L’atto indicava alcuni dati delle vicende prodromiche ma non indicava espressamente alcuna data all’ufficiale giudiziario. L’atto veniva notificato 21 giorni dopo la consegna e, purtroppo, oltre il termine ultimo di scadenza.
Nella sostanza si trattava di determinare se l’Ufficiale Giudiziario abbia l’obbligo di esaminare il contenuto dell’atto ed estrapolarne eventuali date di scadenza della richiesta notifica.
Sull’obbligo di verifica del termine di scadenza dell’atto da parte dell’Ufficiale Giudiziario.
Parte ricorrente per sentire confermare la responsabilità civile dell’Uff. Giud. richiama l'art. 108 d.P.R n. 1229 del 1959 che fa obbligo all'ufficiale giudiziario dì «eseguire gli atti a lui commessi senza indugio».
La S.C. ricorda che la responsabilità civile degli ufficiali giudiziari verso la parte istante è regolata dall'art. 60 cod. proc. civ., il quale la prevede in due ipotesi:
1) «quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati»;
2) quando compiono «un atto nullo con dolo o colpa grave».
La norma precisa, quindi che, per il compimento dell'atto, sia previamente fissato un termine e che lo sia «dal giudice» e «su istanza di parte».
La norma è stata interpretata in modo estensivo laddove si è affermato che “il ritardo (fonte di responsabilità) nel compimento dell'atto può considerarsi sussistere anche se il termine non sia stato fissato dal giudice, ma sia stato legittimamente stabilito dalla parte, come previsto dall'art. 136 d.P.R. n. 1229, cit., (ora trasfuso nell'art. 36 d.P.R. n. 115 del 2002) che permette di chiedere all'ufficiale giudiziario il compimento di un atto con urgenza, anche nello stesso giorno della richiesta”.
Ne consegue che la scadenza che la scadenza deve essere indicata dal giudice o, quantomeno, dalla parte che deve indicare l’esecuzione della notifica con urgenza. Analogamente per la richiesta di notifica in die.
Nella sostanza, l’Ufficiale Giudiziario non ha alcun onere di esaminare attentamente il contenuto dell'atto da notificare né, tanto meno, di elaborarne giuridicamente i dati rilevanti in funzione dell'atto da compiere.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile, sez. III, Ordinanza n° 24203 dep. 04/10/2018
Rilevato in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda con la quale la società Tutto per l'agricoltura di S.B.M. s.n.c. aveva chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno sofferto per la tardiva notificazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di atto stragiudiziale con il quale la stessa comunicava alla proprietaria dell'immobile condotto in locazione l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 38 legge 27 luglio 1978, n. 392.
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