Annullamento delle cartelle di pagamento fino a mille euro

La Corte di Cassazione per la prima volta interviene sullo stralcio delle cartelle sotto i 1.000,00 euro previsto dal decreto fiscale 2019. Cassazione Ordinanza n. 11817/2020

Annullamento delle cartelle di pagamento fino a mille euro

Con la recente ordinanza n. 11817 del 18 giugno 2020 la Suprema Corte di cassazione è per la prima volta intervenuta sullo stralcio delle cartelle sotto i 1.000,00 euro, misura prevista dal decreto fiscale 2019, affermando che, anche in assenza dell’istanza di annullamento del contribuente, il giudice deve disporre la cessata materia del contendere.

Nell’ordinanza oggetto della presente disamina la Sezione Tributaria della Cassazione ha confermato che, ai fini dell’annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000,00 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, viene in rilievo il singolo carico affidato e non già l’importo complessivo della cartella, escludendo gli interessi di mora ed aggio.

 

Normativa

Il decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni nella legge n. 136 del 2018 (decreto fiscale 2019) ha previsto lo stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010. La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l’annullamento è automatico.

Ed in particolare, il comma 1 dell’art. 4 del decreto fiscale ha stabilito che: «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’art. 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili…».

L’art. 16 quater del decreto legge n. 34 del 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 58 del 2019, ha poi aggiunto «Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione».

Il comma 4 del medesimo articolo, chiarendo l’ambito operativo, ha espressamente escluso l’annullamento ex lege dei crediti riguardanti il recupero delle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, l’IVA all’importazione, il recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne della Corte dei conti ed anche le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie inflitte in sentenze penali di condanna.

 

Calcolo del debito

Tre sono i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio:

  1. la sorte capitale;

  2. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;

  3. le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni.

Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché
nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore ad euro 1.000,00, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille euro.

Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non già l’importo complessivo della cartella.

 

Avv. Adriano Scaletta

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sez V Ordinanza n. 11817 dep. 18/06/2020

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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