Bollette gonfiate: minimo 100 euro di penale a carico del fornitore oltre al rimborso
La legge di bilancio inserisce una penale a favore dell'utente e a carico del fornitore per le bollette gonfiate. 10 per cento della somma non dovuta con un minimo di 100 euro

Penale di 100 euro per le bollette gonfiate
La nuova Legge di bilancio (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) introduce disposizioni normative al fine di agevolare l'utente vittima di gonfiata fatturazione in materia di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica.
In questi casi l'utente ha diritto ad ottenere oltre al rimborso della somma non dovuta ed eventualmente versata anche il pagamento a suo favore di una penale pari al 10% dell'ammontare contestato e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.
Questo diritto scatta qualora
a) o vi sia stato un accertamento da parte dell'autorità competente;
b) l'eccesso sia debitamente documentato mediante apposita dichiarazione.
Il pagamento della penale e rimborso potranno essere pagati dal fornitore o mediante rimessa diretta o tramite storno delle fatture successive, il tutto entro 15 giorni.
Prescrizione in due anni per il pagamento della telefonia
Il comma 294 introduce una ulteriore interessante disposizione, riguardante la prescrizione del diritto al corrispettivo nella materia delle telecomunicazioni che viene fissato in due anni.
---------------------------------------
Di seguito il testo di interesse
comma 292.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall’autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l’illegittimità della condotta del gestore e dell’operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l’utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.
comma 293.
Il gestore ovvero l’operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 292 attraverso, a scelta dell’utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall’accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall’utente.
comma 294.
All’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
« 1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato, l’utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. L’operatore deve comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio »;
b) al comma 1-quinquies, le parole:
« del comma 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1-bis e 1-bis.1 »;
c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « 1, 1-bis » è inserita la seguente:
« , 1-bis.1 ».