Formula esecutiva telematica delle sentenze e degli altri titoli giudiziali
Da ora in poi si potrà richiedere la formula esecutiva sulle sentenze e altri provvedimenti giudiziari con modalità interamente telematica. Novità dal D.L. ristori convertito il legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione del D.L. n. 137/2020.
In sede di conversione del su menzionato decreto legge n. 137/2020, è stato introdotto il comma 9-bis dell'art. 23, riguardante la possibilità di ottenere, con modalità interamente telematiche, copie con formula esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile.
Si potrà ottenere dal cancelliere il rilascio della formula esecutiva con modalità telematica dei titoli giudiziali.
La richiesta dovrà essere inoltrata al cancelliere telematicamente.
La spedizione del titolo in forma esecutiva indicherà la persona alla quale è spedita.
La copia così rilasciata con formula esecutiva consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula.
Inoltre, il documento informatico sarà sottoscritto digitalmente dal cancelliere; la firma digitale del cancelliere sostituisce il sigillo della cancelleria di cui all’art. 153 disp. att. c.p.c.
La copia (duplicato informatico) del titolo giudiziale con la formula esecutiva apposta verrà estratta dal difensore dal fascicolo informatico, la quale, previa attestazione di conformità da parte del difensore stesso sarà equivalente dell'originale.
Si riporta di seguito il nuovo comma:
Art. 23 - Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
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9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile puo' essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalita' telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione e' fatta. Il documento informatico cosi' formato e' sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale.
Per la applicazione del diritto di copia vedi "Circolare ministeriale su diritti di copia esecutiva telematica"