Avvocato: impugnazione del provvedimento conclusivo nel recupero del compenso
Recupero compenso dell'avvocato e mezzo di impugnazione. Se il provvedimento conclusivo adottato con forma di sentenza sia impugnabile con appello oppure con ricorso per cassazione. Cassazione Ordinanza n. 10648/2020

Il fatto.
Al fine di ottenere titolo per recuperare il proprio compenso, un legale depositava ricorso per ingiunzione, ottenendone il decreto, opposto dal cliente.
All’esito dell’opposizione il tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma condannava, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., il debitore a pagare un importo a titolo di compensi dovuti al legale per l’attività espletata.
Il legale impugnava per cassazione detta sentenza.
Resisteva l’ingiunto condannato motivando sull’errato mezzo di impugnazione utilizzato dall’avvocato, ritenendo il resistente che contro la sentenza il giusto mezzo di impugnazione sarebbe stato l’appello.
Il caso viene deciso dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10648 depositata in data 5 giugno 2020.
Si trattava di stabilire, a detta della stessa Corte, se, nonostante il provvedimento conclusivo fosse stato adottato con la forma della sentenza, la decisione fosse impugnabile con l'appello oppure con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. art.14 Dlgs 150/2011.
Sappiamo che il recupero del compenso dell’avvocato è fornito dallo speciale rito introdotto dal D. Lgs. 150/2011. In questa rivista più volte l’argomento è stato trattato: vedasi per un caso simile all’odierno e sempre riguardante il mezzo di impugnazione: “Nella causa di recupero del compenso dell'avvocato il provvedimento conclusivo non è appellabile”
Ingiunzione di pagamento del compenso dell’avvocato e mutamento del rito
La particolarità, tuttavia, del caso affrontato dalla Cassazione del giugno 2020 è che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, pur avendo subito il mutamento di rito, era stato deciso con ordinaria sentenza.
Del resto, come ricorda la stessa S.C., secondo il principio della c.d. "apparenza", al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, occorre avere riguardo non già alla forma adottata, ma al suo contenuto.
Principio confermato e allargato dalle SS.UU. del 2011 (sent. n. 390), che hanno riconosciuto che, a prescindere dalla forma del provvedimento decisorio (sentenza ovvero ordinanza), ciò che assume decisivo rilievo è la natura assunta dal procedimento nel suo concreto svolgersi.
Il Giudizio di liquidazione del compenso dell’avvocato va deciso in composizione collegiale
Secondo l'art. 14, comma II, D. Lgs. 150/2011, la causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal legale in questione, avrebbe dovuto essere decisa con ordinanza in composizione collegiale.
Nel caso di specie, invece, il tribunale aveva pronunciato la sentenza in composizione monocratica.
La Corte di Cassazione conferma che la decisione doveva essere resa in composizione collegiale (con ciò richiamando Cassazione civile sez. II, 18/09/2019, n. 23259), e con tale motivazione cassa la sentenza.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. VI, Ordinanza n. 10648 del 05/06/2020
Rilevato che:
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