Proroga della sospensione dei termini processuali per coronavirus: ora 11 maggio

Proroga della sospensione, fino all’11 maggio 2020, dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Il testo

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Proroga della sospensione dei termini processuali per coronavirus: ora 11 maggio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale di ieri 8 aprile il decreto legge n. 23 dell’8/3/20 titolato “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Fra le altre tante misure, con il Capo V del D.L., viene stabilito l’allargamento del periodo di sospensione dei termini processuali di cui al D.L. n. 18/20 prima fissato al 15 di aprile (vai al nostro articolo “Calcolo scadenze processuali aggiornato alla sospensione per emergenza coronavirus” dove trovi il link per le pagine del calcolo automatico delle scadenze).

Il nuovo termine è fissato all’11 maggio con la specificazione che il termine iniziale da cui decorrono i termini è quello del 12 maggio 2020.

Al comma 2 un chiarimento per il diritto penale (“… non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio ...”).

Al comma 3 i termini per il processo amministrativo, sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020.

 

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Di seguito il testo del capo V.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

 

ART. 36

(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all' 11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

 

ART. 37

(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020.

 

 

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