Incapacità a testimoniare del conducente, del terzo trasportato e altri portatori di interesse
La incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. del conducente o terzo trasportato. Portatori di interesse o di mero fatto. Il socio e l’amministratore di società, l’amministratore di condominio e i condomini. Cass. 13501/2022

La Corte di Cassazione civile, con Sentenza n. 13501 depositata in data 29 aprile 2022, analizzando un caso di sollevata eccezione di incapacità a testimoniare di un conducente di un veicolo causa di sinistro, si sofferma ad elencare vari casi di incapacità a testimoniare.
L’articolo 246 del cod.proc.civ. Prescrive che “Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
Si è affermato che l'incapacità prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l'interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso. Per “interesse di fatto” nella testimonianza si intende quell’interesse intimo ad agevolare una posizione altrui o ad impedire l’accrescimento della sfera giuridica altrui. Così si definisce come interesse di mero fatto, che non comporta limitazioni alla capacità testimoniale, l’avere il testimone una causa in corso con una delle parti; così pure l’interesse, per simpatia, che la causa venga decisa a favore di una delle parti.
Da altra angolazione, possiamo vedere come la giurisprudenza abbia deciso di fronte a vari e diversi casi.
L'amministratore di una società è stato ritenuto incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società (Cass . 11011/2020, Cass. 14987/2012).
Leggiamo in Cass. 9826/1996 secondo la quale “l'amministratore di una società non può essere ammesso a deporre nel processo in cui abbia agito come rappresentante della società medesima, data l'inconciliabilità esistente tra la posizione di testimone e quella di parte. Tale divieto non sussiste, invece, per il venir meno di detta inconciliabilità, qualora l'amministratore sia chiamato a deporre in un processo in cui non rappresenti la società (ed, a maggior ragione, se al momento in cui sia stato indotto come testimone non era più rappresentante della società). In tale ultima ipotesi, la detta incapacità può verificarsi, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., solo se l'amministratore abbia nella causa un interesse attuale e concreto che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio”.
Il socio della società di capitali, “ … non ha incapacità a testimoniare, vantando egli un interesse di mero fatto in relazione all'attività contrattuale della società, che non gli consente di partecipare come parte al giudizio” Cass. 24980/2020.
Per quanto riguarda i condomini di un edificio, se è principio consolidato quello per cui il condominio «non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità, distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un ente di gestione che opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti», se ne ricava che di massima sussiste incompatibilità del singolo condomino ad essere testimone in una controversia dove il condominio sia, o possa essere, parte. Per Cass. n. 17199/2015 «i singoli condomini sono privi di capacità a testimoniare nelle cause che coinvolgono il condominio … poiché l'eventuale sentenza di condanna è immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di essi».
L’amministratore del condominio: in analogia con l’amministratore della società, l’amministratore di condominio non potrà essere testimone e parte nello stesso processo. Tuttavia, quando egli non è presente nel processo come rappresentante del condominio potrà testimoniare; secondo Cass. 2332/2018 “Nel processo di accertamento della responsabilità da cose in custodia per danni da infiltrazioni d'acqua originate da parti comuni di un edificio condominiale, l'amministratore del condominio non è incapace a testimoniare, posto che i soggetti potenzialmente responsabili in solido sono i singoli condomini e non il condominio o il suo amministratore”.
Nel fallimento, nel giudizio di opposizione allo stato passivo intrapreso dal creditore escluso, i creditori concorrenti non versano, in quanto tali, nella condizione d'incapacità a testimoniare in quanto non hanno a priori interesse a proporre la stessa domanda o a contraddirvi, occorrendo invece valutare in concreto se sussiste il loro interesse personale, concreto ed attuale a partecipare al giudizio (Cass. 6802/2012).
Il procacciatore di affari non è incapace a testimoniare nella controversia relativa al corrispettivo della fornitura di merci, posto che tale giudizio non riguarda il diritto del teste a percepire la provvigione per aver prestato la sua opera ai fini della conclusione del contratto oggetto di lite, e dato che il rapporto che lega l'agente ad una o ad entrambe le parti integra unicamente un elemento per la valutazione della sua attendibilità (Corte appello Brescia 997/2021).
Incompatibilità a testimoniare venuta meno
Altra questione, sorta ripetutamente avanti alle corti, si pone ogni qual volta il testimone abbia sì avuto un potenziale interesse alla partecipazione al giudizio, il quale interesse, tuttavia, sia venuto meno per vari motivi, ad esempio il diritto si sia prescritto, il danno sia già stato risarcito, ecc.
Ad esempio è stato ritenuto incapace a deporre il mandatario dell'acquirente di un immobile, nonostante il mediatore avesse rinunciato a qualsiasi provvigione nei suoi confronti (Cass. 21106/2013). Tuttavia si è ritenuto capace a deporre il mediatore, nella lite pendente tra il venditore e l'acquirente, non perché titolare di un interesse "non concreto e non attuale", sul presupposto che l'oggetto del giudizio (il pagamento del pezzo) fosse diverso da quello che dell'interesse del testimone (il pagamento della provvigione) (Cass. 9353/2012).
Non sussiste il divieto di testimoniare nella controversia che vede opposto il datore di lavoro all'Inps per contributi non pagati per il lavoratore che abbia sottoscritto, in data antecedente alla deposizione testimoniale, verbale di conciliazione della causa proposta contro il datore di lavoro (Cass. 3051/2011);
Il principio che regola la materia risale a Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, secondo cui la configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse.
Incapacità a testimoniare del danneggiato nei sinistri stradali
Specificatamente avuto riguardo alla materia del sinistro stradale, leggiamo in motivazione della sentenza oggi qui riportata che “ ... nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. come da ultimo chiarito da Cass. n. 14468/2021; Cass. 19121/2019), che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile”.
Quanto alla capacità del terzo trasportato di essere testimone della dinamica del sinistro, la giurisprudenza è costante nel negare tale possibilità. Anche nel caso in cui il trasportato abbia ottenuto il risarcimento Corte di Cassazione ha affermato che “E' vero che l'interesse per poter radicare l'incapacità a testimoniare deve essere attuale e concreto ma la giurisprudenza esclude che, quali che siano le vicende relative al diritto sostanziale della teste (prescrizione, intervenuto risarcimento, etc.) la stessa possa testimoniare né possa riacquistare ex post la capacità di testimoniare, da valutarsi ex ante, nel giudizio di un'altra parte” (Cass. 22052/2017).
La motivazione addotta dalla sentenza in commento chiarisce la struttura fondante un tale principio.
Si legge in parte motiva: “La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia”.
Da ultimo facciamo presente che con una recente ordinanza interlocutoria (Cass.18601/2022) è stata rimessa al Primo Presidente la questione sulla opportunità di sottoporre alle Sezioni Unite di verificare l'attualità e l'effettiva portata del principio secondo cui l'incapacità a testimoniare determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva restando altrimenti sanata ex art. 157, comma 2, c.p.c. , senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità della testimonianza ammessa ed assunta nonostante l'opposizione.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile sez. III, Sentenza n. 13501 del 29/04/2022
Rilevato che:
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