Modifiche al regime delle sostituzioni dei magistrati nella legge di bilancio
La legge di bilancio in Gazzetta Ufficiale modifica il regime delle sostituzioni dei magistrati e crea le piante organiche flessibili distrettuali. Creati uffici organizzativi periferici

Piante organiche flessibili distrettuali
Con la pubblicazione della legge di bilancio (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 titolata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”) in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019, fra le molte altre, sono apportate modifiche alla disciplina della sostituzione del magistrato assente per vari motivi dal proprio posto.
Con la sostituzione del Capo II della Legge 13 febbraio 2001, n. 48 (legge avente titolo “Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura”) si è creato un modello di sostituzione strutturato, con la creazione di nuove piante organiche, denominate “flessibili”, da istituirsi entro tre mesi presso ogni distretto di corte d’appello.
Gli appartenenti alla pianta organica flessibile avranno sede formale presso la sede della corte d’appello e potranno essere destinati a ricoprire i posti dei colleghi assenti, negli uffici del distretto, per i seguenti motivi (art. 5 comma 1):
a) aspettativa per malattia o per altra causa;
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) tramutamento ai sensi dell’articolo 192 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all’esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;
d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Vengono previsti criteri di priorità.
Una occasione per i magistrati visto che “Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l’anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato”.
Gli uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria
Sono creati degli uffici periferici del Ministero della giustizia con compiti amministrativi e organizzativi, anche in relazione degli interventi di edilizia giudiziaria, con partecipazione ex lege del Presidente dell’Ordine degli Avvocati del luogo.
Un provvedimento quanto mai opportuno visti i imbarazzanti casi di inefficienza della gestione propriamente amministrative e, in particolare, edilizia che si sono riscontrati, in primis quello del Tribunale di Bari.
La legge entra in vigore il primo gennaio 2020 .
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Di seguito il testo dei commi che interessano:
comma 432.
Alla legge 13 febbraio 2001, n. 48, il capo II è sostituito dal seguente:
«
CAPO II
PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI
Art. 4. – (Piante organiche flessibili distrettuali) –
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento.
Con le medesime modalità il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali è soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto.
2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti.
3. Il capoluogo del distretto di corte d’appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge.
Art. 5. – (Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale) –
1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall’ufficio:
a) aspettativa per malattia o per altra causa;
b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
c) tramutamento ai sensi dell’articolo 192 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all’esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;
d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive.
3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell’articolo 4, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all’assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma.
Art. 6. – (Destinazione e assegnazione dei magistrati) –
1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell’articolo dell’articolo 5, comma 1, è disposta, su proposta del presidente della corte d’appello ovvero del procuratore generale presso la corte d’appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura.
2. L’assegnazione dei magistrati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è disposta, anche su proposta del presidente della corte d’appello ovvero del procuratore generale presso la corte d’appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia
Art. 7. – (Designazione dei magistrati) –
1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura.
2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti o udienze preliminari, è prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi.
3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all’articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all’ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva.
Art. 8. – (Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche) –
1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l’anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.
2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale su pera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d’ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimità, nonché ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione ».
comma 433.
Nella distribuzione del contingente di cui alla lettera L della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, deve essere accordata prioritaria rilevanza alle corti d’appello.
comma 434.
I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all’articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come sostituito dal comma 432, e agli stessi il beneficio di cui all’articolo 8, comma 2, della predetta legge n. 48 del 2001, come sostituito dal comma 432, si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
comma 435.
Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità dell’organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
« 2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari »;
b) all’articolo 3, comma 1, le parole:
« dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero » e le parole: « , secondo le rispettive competenze e » sono soppresse;
c) all’articolo 4, comma 1, le parole: « , per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all’articolo 8, dal direttore tecnico di cui all’articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o » sono soppresse;
d) l’articolo 5 è abrogato;
e) il capo II è sostituito dal seguente:
CAPO II
ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Art. 6. – (Uffici periferici dell’organizzazione giudiziaria) –
1. Il Ministero della giustizia, nell’ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell’articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall’amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all’articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.
3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell’amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
All’eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.
Art. 7. – (Organico) –
1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all’articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell’amministrazione giudiziaria è aumentata di 10 unità.
2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all’Area III e all’Area II. All’individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell’amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.
4. Il posto di direttore generale dell’ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono esercitati da uno degli uffici di cui all’articolo 6 del presente decreto con sede in Napoli.