Liquidazione delle spese alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio nel giudizio di cassazione

Sulla competenza alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di cassazione a favore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio. Cassazione SS.UU. penali n. 5464/2020

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Liquidazione delle spese alla parte civile ammessa al gratuito patrocinio nel giudizio di cassazione

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sono state chiamate e dirimere un contrasto di giurisprudenza in ordine all'individuazione, per il giudizio di cassazione, del giudice competente a liquidare le spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen.

Le SS.UU. hanno deciso il caso con Sentenza n. 5464 depositata in data 12 febbraio 2020.

L’esatta La questione rimessa alle Sezioni Unite è stata così formulata:

"Se, nel giudizio di legittimità, la competenza a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., ed alla emissione del decreto di liquidazione degli onorari e delle spese a beneficio del difensore della predetta parte civile, ai sensi dell'art. 83, comma 2 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, spetti alla Corte di cassazione ovvero al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato".

 

La Corte preliminarmente rileva come nessuno degli orientamenti in campo ponga in dubbio che la condanna dell'imputato alla rifusione alla parte civile delle spese del giudizio di legittimità, prevista dall'art. 541 cod. proc. pen., debba essere pronunciata dalla Corte di cassazione.

La questione, piuttosto, attiene all'individuazione del giudice competente ad emettere il decreto di liquidazione in favore del difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato a favore della quale l'imputato sia stato condannato al pagamento delle spese per il giudizio di legittimità, con pagamento in favore dello Stato.

 

In proposito le SS.UU. identificano alcuni filoni giurisprudenziali, dove il maggioritario esclude che la Corte di Cassazione abbia la competenza a provvedere alla liquidazione del compenso del difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato mentre per altre pronunce tale Corte potrà limitarsi alla condanna generica spettando la liquidazione al giudice del rinvio. Altre e diverse sfumature vengono rintracciate nei provvedimenti della Suprema Corte.

 

Questione da risolvere è il dettato del Testo Unico Spese di Giustizia il quale, ritenendo la generale competenza al giudice del merito anche per le prestazioni avanti la Corte di cassazione, così come operata dal legislatore, dovrà fungere da ratio ispiratrice della disposizione medesima.

Afferma la Corte che “il legislatore si è posto in piena consapevolezza il tema dell'applicazione nel giudizio di legittimità delle norme dettate in materia di patrocinio a spese dello Stato ed ha adottato costantemente la scelta di sottrarre alla Corte di cassazione ogni competenza al riguardo”.

Del resto dovrà tenersi in considerazione della “necessità di evitare una possibile negativa situazione fattuale, ovvero la discrasia delle liquidazioni perché emesse da giudici diversi sulla base di criteri non coincidenti”.

 

Il tema è anche quello della discrasia fra condanna alle spese legali a carico di parte soccombente (imputato, in questo caso) e liquidazione del compenso a favore del difensore. La qual cosa quando rientra nell’ambito del gratuito patrocinio assume connotati che vanno correttamente riequilibrati per non avere indebiti vantaggi dell’ente erogante 1.

E’ la stessa Corte che ammette: “Il generale divieto di ingiustificato arricchimento contrasta l'ipotesi di una condanna dell'imputato a somma maggiore di quella liquidata al difensore della parte civile ammessa”, rettificata da opposta considerazione: “Per l'opposto versante, una eventuale condanna dell'imputato al pagamento di una somma minore rispetto a quella liquidata al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato determinerebbe un indebito depauperamento dell'erario”.

La questione, quindi, diviene il come coordinare le opposte necessità.

La soluzione, secondo le SS.UU., è già emersa in giurisprudenza e viene indicata nelle pronunce che hanno ritenuto la Corte di cassazione competente a “pronunciare una condanna al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile che non sia determinata nel quantum, alla quale segue, da parte del giudice indicato dall'art. 83, comma 2, il decreto di liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore della parte civile”.

 

Concludono formulando il seguente principio di diritto:

"Nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002".

 

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1 - Si veda in proposito interventi in questa Rivista – riguardanti il settore civile – in “Si può lucrare sul compenso dell'avvocato? Un caso nel gratuito patrocinio

 


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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione SS.UU. penali n. 5464 dep. 12/02/2020

 

RITENUTO IN FATTO

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