Il testo delle nuove disposizioni governative COVID-19. Mascherina sempre da portare con se

Decreto legge 125/20 e delibera ministeriale del 7 ottobre in materia di Covid-19. Niente obbligo di mascherina all'aperto ma mascherina da portare sempre con se e da tenere anche nei luoghi chiusi; proroga dello stato di emergenza

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Il testo delle nuove disposizioni governative COVID-19. Mascherina sempre da portare con se

Sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 248 di ieri 7/10/2020 due provvedimenti di cui in questi giorni si è parlato molto.

Si tratta della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 titolata “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale semplicemente si proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.

Questo il testo del deliberato:

“... premesse .…

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”

 

L’altro provvedimento è il decreto legge n. 125 datato sempre 7 ottobre 2020 e titolato “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

Di questo decreto legge ai più rileva la disposizione dell’art. 5 riguardante l’obbligo di portare con se la mascherina in modo poterlo indossare qualora ci si trovi nell’impossibilità di mantenere le distanze di sicurezza.

Di seguito il testo dell’art. 5 del D.L. 125/20

 

“Art. 5 - Ultrattivita' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020
1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche' le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell'obbligo di avere sempre con se' un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonche' dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'.”

 

 

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