Udienze da remoto finalmente anche per i magistrati onorari

Finalmente riconosciuto anche per i magistrati onorari il compenso per l'attività di udienza svolta da remoto. Novità introdotta in sede di conversione del D.L. 137/20

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Udienze da remoto finalmente anche per i magistrati onorari

Con la conversione in legge (Legge 18 dicembre 2020, n. 176 ) del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 si risolve finalmente una fastidiosa disparità di trattamento dei magistrati onorari rispetto alla magistratura togata.

Come è noto il magistrato onorario percepisce un compenso commisurato all'attività svolta. Abbiamo affrontato l'argomento in questa Rivista in questo articolo: "Come vengono calcolati i compensi dei giudici onorari? Una breve analisi delle fonti normative che dispongono i compensi a favore dei magistrati non togati. Quanto guadagnano GOT e GDP?" Articolo al quale si rimanda per una completa comprensione dell'attuale.

Si specifica che le nuove modalità di calcolo dei compensi previste dalla normativa del 2017 nella sostanza non si applicano essendo praticamente tutti i magistrati onorari ancora reclutati sulla base della vecchia normativa.

I giudici onorari di tribunale (GOT) e ai vice procuratori onorari (VPO) spetta un'indennita' di euro 98 per le attivita' di udienza svolte nello stesso giorno con un incremento di analogo importo qualora il complessivo impegno lavorativo per le attività appena menzionate superi le cinque ore. Tale indennità compete per l'attività svolta fisicamente nelle sedi giudiziarie.

Tuttavia nessun chiarimento era mai avvenuto per specificare che tale indennità potesse essere corrisposta anche per le attività svolte a distanza e introdotte con le norme legale all'emergenza Covid-19.

Ne derivava che il compenso per l'attività svolta in tutto questo periodo emergenziale era riconosciuto ai GOT solamente per le attività d'udienza svolte in sede, non essendo considerato quello eventualmente svolto a distanza. Ciò ha costretto in questi mesi i GOT a recarsi in Tribunale al fine di vedere riconosciuto il diritto all'indennità per il lavoro svolto.

In sede di conversione del D.L. 137/20 è stato introdotto l'art. 32 ter che risolve il problema: ora anche le udienze da remoto verranno considerate ai fini della maturazione dell'indennità prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 273/1989.

Si riporta di seguito l'articolo.

 

Art. 32 ter
Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari

1. Al fine della corresponsione dell'indennita' di udienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalita' di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta, di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende equiparata alla modalita' di svolgimento delle udienze civili in presenza.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

 

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