In sede di divorzio, il genitore obbligato può versare il mantenimento direttamente al figlio?

Sulla validità degli accordi stragiudiziali in sede di separazione e divorzio, l'accordo tra coniugi per il versamento dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio. Cassazione Ordinanza n. 5065/2021

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In sede di divorzio, il genitore obbligato può versare il mantenimento direttamente al figlio?

In fatto.

Fra coniugi divorziati, la moglie chiedeva il recupero del mantenimento non pagato a favore del figlio. Si difendeva il padre dimostrando di aver corrisposto correttamente quanto dovuto direttamente al figlio così come era stato a suo tempo concordato fra i coniugi in via stragiudiziale.

Secondo la richiedente, tale accordo, preso fra i coniugi in vista del futuro divorzio, sarebbe nullo per illiceità della causa avendo l’assegno di mantenimento carattere assistenziale ed essendo, pertanto, materia indisponibile.

Il caso viene posto all'attenzione della Corte di Cassazione la quale decide con Ordinanza n. 5065 depositata n data 24 febbraio 2021.

 

Validità dell’accordo divorzile stragiudiziale

La Suprema Corte ricorda che “nell'accordo tra le parti, in sede di separazione e di divorzio, si ravvisa un contenuto necessario (attinente all'affidamento dei figli, al regime di visita dei genitori, ai modi di contributo al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, alla misura e al modo di mantenimento, ovvero alla determinazione di un assegno divorziale per il coniuge economicamente più debole) ed uno eventuale (la regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale tra i coniugi stessi)

 

Quanto alla validità degli accordi "negoziali" in materia familiare, in relazione al contenuto eventuale, il provvedimento in commento da atto di una modifica dei principi giurisprudenziali regolatori: se un tempo essi sono stati ritenuti estranei alla materia e alla logica contrattuale, di recente “si ammette sempre più frequentemente un'ampia autonomia negoziale, e si afferma con maggior convinzione la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, là dove essa non contrasti con l'esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli”, arrivandosi ad affermare che in tema di divorzio “ la giurisprudenza ha sostenuto che tali accordi, di natura sicuramente negoziale, non sarebbero di per sè contrari all'ordine pubblico, dando vita, a volte, a veri e propri contratti”.

Afferma quindi che “Deve, quindi, ritenersi superato, pertanto, il principio, pure sostenuto da questa Corte e richiamato dalla ricorrente, secondo cui gli accordi assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, ìn vista del futuro divorzio, sono sempre nulli per illiceità della causa, perchè in contrasto con i principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio”.

 

La Corte conclude esprimendo il seguente principio di diritto:

"in tema di accordi stipulati in vista del divorzio, è valido quello stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno dí mantenimento, da versarsi direttamente al figlio, quale contributo della stessa madre, beneficiaria del contributo dell'atro coniuge, al mantenimento del figlio (nella specie nella misura concordata di una frazione del contributo complessivo)".

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sez. I, Ordinanza n. 5065 del 24/02/2021

 

IN FATTO

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