Se l'imputato è assolto le spese legali le paga lo Stato: novità legge di bilancio 2021
L’imputato assolto potrà chiedere il rimborso delle spese legali. Vediamo quando e in che misura. Novità della legge di bilancio 2021

La Legge di Bilancio appena approvata dai due rami del parlamento ha introdotto una rilevante novità ai commi che vanno dal 1015 al 1022.
E’ introdotta la possibilità per l’imputato che se ne esce assolto in via definitiva da un processo penale di vedersi rimborsare le spese che ha dovuto affrontare per difendersi contro le accuse del Pubblico Ministero dimostratesi ingiuste.
Viene così dato corpo ad un istituto che segna un passo avanti nella tutela e rispetto della persona, un segno di civiltà di cui si sentiva oramai la mancanza alla luce di talvolta facili costruzioni di impalcature accusatorie poi rivelatisi del tutto infondate: se lo Stato sbaglia in un atto così rilevante per le sorti del cittadino dovrà almeno ristorarlo delle spese legali sostenute per la difesa.
Ma si tratta solo di un passo in avanti e vediamo quali siano le limitazioni previste.
Casa prevede la nuova normativa.
Per avere diritto al rimborso l’imputato deve essere assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.
Tuttavia, non verrà riconosciuto nei seguenti casi:
a) quanto vi è assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
b) quanto l’estinzione del reato sia avvenuta per avvenuta amnistia o prescrizione;
c) quando vi sia stata una sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Il limite massimo di rimborso riconosciuto è di euro 10.500. Niente rimborsi di parcelle stellari ma un rimborso che possa valere per la maggior parte dei casi.
Il rimborso non va al legale ma all’imputato. Questi deve esibire la fattura già pagata del proprio legale e vistata, per congruità, dal Consiglio dell’Ordine. Non verrà neppure pagato in una unica soluzione ma sarà un pagamento in tre rate annuali e si specifica che non concorre alla formazione del reddito.
Il rimborso è riconosciuto per le sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quindi dal primo gennaio 2021.
Per un esame più approfondito si rimanda alla lettura del testo della legge, che riportiamo qui sotto.
Di seguito i commi da 1015 a 1022 della legge di bilancio:
1015. Nel processo penale, all’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500.
1016. Il rimborso di cui al comma 1015 è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1017. Il rimborso di cui al comma 1015 è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati, nonché di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
1018. Il rimborso di cui al comma 1015 non è riconosciuto nei seguenti casi:
a)assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
b)estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
c)sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l’assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio.
1020. Per la finalità dei commi da 1015 a 1019, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall’anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l’erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015.
1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.