Circolare ministeriale su diritti di copia esecutiva telematica
Per le copie con formula esecutiva non verrà applicato il diritto di copia con la precisazione che ciò avrà effetto solamente per la fase emergenziale. Circolare ministeriale del 4 febbraio 2021

Il Ministero della Giustizia ha emanato una Circolare al fine di chiarire se debba esigersi il diritto di copia sulle copie esecutive chieste con modalità telematica, alla luce del nuovo testo dell'art. 23 del D.L. Ristori.
Infatti, in sede di conversione (Legge 176/2020) del decreto legge n. 137/2020, è stato introdotto il comma 9-bis dell'art. 23, come dato atto nell'articolo di questa rivista "Formula esecutiva telematica delle sentenze e degli altri titoli giudiziali" che concede la possibilità di richiedere ed ottenere titoli con formula esecutiva completamente in telematico.
Ciò ha sollevato dubbi interpretativi in ordine all'applicazione del diritto di copia.
La Circolare di ieri, 8 febbraio 2021, chiarisce le conseguenze della nuova modalità di rilascio, prendendo quale riferimento la mancata applicazione del diritto di copia per ogni copia degli atti estratti dal difensore dal fascicolo informatico.
Anche per le copie esecutive non verrà applicato il diritto di copia con la precisazione che ciò avrà effetto solamente per la fase emergenziale.
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Di seguito il testo di
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
Oggetto: copia esecutiva informatica- art. 23, comma 9bis, decreto legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 - diritti di copia. Rif. prot. DAG n. 7550.E del 14.01.2021
Sono pervenute a questa Direzione generale diverse richieste di chiarimento in merito alla possibilità di percepire i diritti di copia per la predisposizione della copia esecutiva "rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico", secondo la previsione dall'art. 23, comma 9bis, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.
In particolare, gli uffici chiedono se la predisposizione di tale copia esecutiva sia esente dal versamento dei diritti di copia o se debbano essere versati i diritti previsti dalla tabella n.7 di cui all'articolo 268 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 per la sola predisposizione del "documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art. 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta".
La problematica sollevata dagli uffici giudiziari è stata prontamente affrontata da questa Direzione generale con due distinte note (prot. 183324.0 del 13.11.2020 e prot. DAG 212102.0 del 29.12.2020) indirizzate al Gabinetto del Ministro con le quali è stata evidenziata, tra l'altro, la necessità di richiedere all'Ufficio legislativo una valutazione sulla debenza dei diritti di copia per il rilascio della copia esecutiva informatica prevista dalla legge di conversione del d.l. n. 137 del 2020.
L'Ufficio Legislativo ha riscontrato la richiesta di questa Direzione generale (nota prot. LEG3/1/1-55 del 18 gennaio 2021 — prot. DAG 10137.E del 18.01.2021), affermando che "sulla base delle disposizioni vigenti i diritti di copia non sono certamente dovuti per l'estrazione della copia esecutiva da parte del difensore (o di altro soggetto abilitato), mentre d'altro lato in difetto di una specifica norma impositiva appare complesso sostenere che l'attività di formazione della copia esecutiva telematica da parte del cancelliere (che logicamente e cronologicamente precede l'estrazione) sia soggetta a tributo. La questione, dunque, come opportunamente segnalato dalla Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, merita ulteriori approfondimenti anche nella prospettiva di un apposito intervento normativo, che dovrebbe espressamente prevedere nell'ipotesi in esame il pagamento dei diritti di copia (preferibilmente con modalità telematica); ciò anche al fine prevenire l'insorgere di un complesso contenzioso ed evitare la perdita di significativi introiti per l'erario".
Questa Direzione generale ritine dunque che, al momento, non sia possibile discostarsi dal parere espresso dall'Ufficio Legislativo, che ha già evidenziato la possibilità di minori introiti per le casse dello Stato.
Ciò posto, considerato che in base a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 1, del d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, la norma in esame troverà applicazione limitatamente al periodo emergenziale ("Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter"), gli uffici giudiziari dovranno, nell'arco temporale previsto dalla norma, rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Va da sé che le richieste di copia esecutiva in formato analogico dovranno, per contro, essere precedute dal versamento dei relativi diritti di copia che, ricordiamo, possono comunque essere versati con modalità telematica attraverso la piattaforma PagoPA.
Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.
Roma, 4 febbraio 2021
IL DIRETTORE