Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria senza notifica dell'atto presupposto
La nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in mancanza della notifica dell'atto presupposto. Cassazione civile Ordinanza n. 13314/2021

Con la recente ordinanza n. 13314 del 2021 la Suprema Corte di cassazione traccia un’ulteriore passo in avanti verso il consolidamento di un orientamento giurisprudenziale oramai formatosi in materia di riscossione dei tributi.
La vicenda sorta dall’impugnazione da parte del ricorrente di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sul presupposto della mancata notificazione dell’atto presupposto ha consentito alla Corte di poter introdurre un importante ed innovativo insegnamento.
In particolare in tale arresto si afferma che «nel caso in cui (come quello in esame) il contribuente abbia impugnato unicamente l’iscrizione ipotecaria deducendone l’illegittimità per l’omessa notifica dell’atto prodromico, «i giudici territoriali [devono] limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella» presupposta e, in caso positivo, «dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata».
A parere della Corte rientra nella discrezionalità del contribuente la scelta di far valere la nullità dell’atto presupposto mediante la semplice impugnazione dell’atto consequenziale notificatogli ovvero l’impugnazione cumulativa di quest’ultimo con l’atto presupposto.
1. Il caso di specie
Il ricorso proposto dal contribuente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria veniva ritenuto non meritevole di accoglimento e pertanto rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Genova.
Nello specifico, il ricorrente lamentava il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio della cartella di pagamento sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Come affermato dallo stesso ricorrente, l’Agente della Riscossione non aveva provato il compimento delle formalità della comunicazione, essendosi limitato a depositare una relata di notifica dalla quale si evinceva che, in assenza del destinatario, si era solamente proceduto all’affissione del plico alla casa comunale, senza che si fosse preventivamente provveduto all’invio della raccomandata informativa.
Orbene, non essendovi alcuna prova circa il compimento delle formalità della comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del deposito della cartella di pagamento presso la casa comunale, né la ricezione della raccomandata informativa, né la infruttuosa giacenza della medesima per dieci giorni, il ricorrente riteneva non provato il compimento dell’intero procedimento notificatorio su cui si fonda la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Avverso la sentenza di primo grado, il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, la quale confermando la statuizione dei primi Giudici, respingeva le motivazioni sottese all’atto di gravame. Ed in particolare, riteneva non meritevole di pregio l’eccezione sollevata dal contribuente circa la mancata notificazione della cartella di pagamento presupposta, in quanto la parte non aveva contestualmente impugnato la ridetta cartella (della quale era, comunque, venuto a conoscenza), né aveva contestato la debenza delle somme iscritte a ruolo, e neppure eccepito la decadenza dell’Agente della Riscossione.
Contro la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, il contribuente ricorreva in Cassazione affidandosi a tre motivi.
2. I motivi del ricorso
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunziava ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c., ritenendo quest’ultima manchevole dell’indicazione dello svolgimento del processo, dei fatti di causa, delle conclusioni delle parti, né individuava «il thema decidendum [...J e le ragioni poste a base del dispositivo».
Il contribuente sosteneva inoltre che il principio enunciato dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria circa la carenza di interesse dello stesso fosse non applicabile alla fattispecie in quanto la deduzione dell’omessa notificazione della cartella di pagamento era non fine a se stessa, bensì finalizzata a censurare la legittimità dell’atto successivo.
Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denunziava ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la Commissione Tributaria Regionale della Liguria errato nel ritenere che il contribuente avrebbe dovuto impugnare congiuntamente alla
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, anche la cartella di pagamento presupposta.
Alla base di quanto sostenuto dal ricorrente soccorreva una consolidata giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite, la quale statuiva che, invece, rientra tra i poteri del contribuente quello di valutare se impugnare soltanto l’atto consequenziale (sotto il profilo della violazione della sequela procedimentale), ovvero anche l’atto presupposto, mai notificato, «al fine di contestare in nuce la pretesa tributaria».
La superiore disposizione escludeva l’obbligo della impugnazione della cartella di pagamento presupposta non notificata. Il «vizio procedurale» dedotto dell’omessa notificazione dell’atto presupposto «comporta di per sé solo la nullità dell’atto consequenziale».
A parere del ricorrente non risultava pertinente il precedente di legittimità citato dalla Commissione Tributaria Regionale, in quanto l’arresto concerneva caso diverso della carenza di interesse a dolersi della nullità della notificazione di un avviso di rettifica, laddove l’invalidità eccepita era stata sanata dalla proposizione del ricorso.
Infine, con il terzo motivo di ricorso la parte denunziava ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorrente censurava che la Commissione Tributaria Regionale avesse trascurato di considerare la decisiva circostanza del «mancato perfezionamento della notifica della cartella di pagamento presupposta». Soggiungeva il ricorrente che l’Agente della Riscossione non avesse dato prova del compimento delle formalità relative alla comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del deposito della cartella di pagamento presso la casa comunale, né la ricezione della raccomandata informativa, né la infruttuosa giacenza della medesima per dieci giorni.
Asseriva inoltre che - già in prime cure, con memoria del 3 aprile 2013, quindi con l’atto di gravame e, infine, nel corso del giudizio di appello, con memoria del 23 febbraio 2015, rimasta senza replica - aveva censurato che l’Agente della Riscossione si fosse limitato a produrre «una relata di notifica dalla quale si evinceva che, in assenza del destinatario, si era solamente proceduto alla affissione del plico alla casa comunale», senza che si fosse provveduto «all’invio della raccomandata informativa».
Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato e la sentenza impugnata cassata, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, affinché
accerti la fondatezza dell’eccezione di nullità dell’atto impositivo sotto il profilo dell’omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta.
3. La decisione della Corte
La Corte di cassazione chiamata a dirimere la presente controversia ricorda anzitutto che sul punto si è già consolidato uno specifico orientamento nella giurisprudenza di legittimità.
Invero, per una migliore intellegibilità delle ragioni che giustificano la decisione assunta dal Supremo consesso appare necessario operare il richiamo ai precedenti arresti, i cui principi hanno contribuito alla progressiva formazione del soprarichiamato orientamento.
Anzitutto, occorre partire dalla pronuncia più datata, ossia la sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007, ove la Suprema Corte di cassazione ha statuito che «la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa». Continua la Cassazione affermando che nella predetta sequenza «l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria, con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione».
Alle medesime conclusioni erano giunti gli Ermellini con la sentenza n. 31070 del 30 novembre 2018, dove in un caso analogo, ha sancito che «poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa».
Sulla base dei principi sin qui delineati, la Corte di cassazione ha concluso che nel caso di specie, ove il contribuente si sia limitato ad impugnare unicamente l’iscrizione ipotecaria deducendone l’illegittimità per l’omessa notifica dell’atto prodromico, «i giudici territoriali [devono] limitarsi ad accertare la nullità della notifica della cartella» presupposta e, in caso positivo, «dichiarare la conseguente illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata».
In chiusura, il Supremo Collegio, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria affinché accerti la fondatezza dell’eccezione di nullità dell’atto impositivo, proposta dal contribuente sotto il profilo dell’omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta.
Avv. Adriano Scaletta
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. v, Ordinanza n. 13314 dep. 18/05/2021
RITENUTO
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