Applicare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, come e quando si paga

Come e quando si effettua il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Il calcolo automatico e le regole dell'Elenco B formato dall'Agenzia delle Entrate.

Tempo di lettura: 7 minuti circa
Applicare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, come e quando si paga

Per la imposizione di bollo nella fatturazione elettronica valgono le stesse regole della fattura cartacea, vale a dire che anche la fattura elettronica sconta il pagamento del bollo di euro 2,00 secondo le regole del documento cartaceo e per il quale si rimanda a “La Marca da Bollo da 2 euro sulla fattura del professionista. Il come e quando”.

Con la fattura elettronica non vi è la possibilità dell’apporre il contrassegno telematico mancando il supporto fisico. Esso viene sostituito con un versamento all’erario mediante modello F24 o pagamento diretto, non per ogni singola fattura ma trimestralmente, con le modalità che andiamo ad esaminare.

 

Imposta di bollo e dicitura in fattura elettronica

Nella composizione della fattura elettronica, qualora la specifica fattura sia assoggettata ad imposta di bollo, dovrà indicarsi l’applicazione del “bollo virtuale” mediante la spunta della casella appositamente predisposta dal programma.

A questo punto, una volta inviata e recepita dal Sistema di Interscambio (vale a dire non scartata dal sistema), l’imposta verrà calcolata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contenuto del campo “Importo bollo” del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante essendo sempre determinato in euro 2 per ogni fattura emessa con la spunta/scelta suddetta.

La mancata spunta, in sede di compilazione della fattura, della casella relativa al bollo virtuale pone il contribuente nella eventualità di dover chiarire all’Agenzia delle Entrate la motivazione di tale scelta (salvo sia ovviamente ricavabile dalla normativa).

Le fatture per le quali si è scelto la non applicazione dell’imposta di bollo senza che il sistema automatico trovi la causa di esenzione dall’imposta di bollo, vengono inserite dal sistema nell’Elenco B. Qui si troveranno tutte le fatture che, in qualche modo, hanno bisogno di una giustificazione. Detto elenco sarà visibile nella propria area personale del sito dell’Agenzia entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre solare.

Queste fatture prevedono la possibilità di essere modificate in ordine alla scelta dell'assoggettamento all’imposta di bollo.

 

Accertamento/calcolo automatico del bollo

Le modalità di calcolo e termini di pagamento sono stati ritoccati già diverse volte dall’introduzione della fattura elettronica. Con Decreto del 4 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle Finanze si è avuto l’ennesimo ritocco e puoi trovarla in “Senza fine le modifiche alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”.

La novità introdotta dall’ultimo decreto ministeriale riguarda l’accertamento automatico su indicano mediante la creazione dell’Elenco B. La fatture dell’elenco B qualora non vengano integrate/modificate dal contribuente verranno considerate come soggette ad imposta di bollo, in applicazione dell'art. 6 comma 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, così come modificato dal DM 4/12/20 e che riportiamo per esteso nella parte di interesse:

l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta, mettendo l'informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalita' telematiche di cui al comma 2-bis, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre; il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o piu' fatture integrate dall'Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati. Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno, il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, puo' procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell'anno di riferimento. In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate”.

 

Termini di pagamento dell’imposta di bollo della fattura elettronica

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DM 17/6/2014 prevedeva in origine che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare venisse effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Tuttavia con Legge 157/2019 di conversione DL 124/2019 è stato introdotto l’art. 1-bis che disponeva: “Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche puo' essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno”.

Il riferimento ai mille euro, poi, è stato ulteriormente modificato divenendo euro 250,00 con D.L. 23/2020 facendosi riferimento al trimestre. Si seguito il testo: “ART. 26 (Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)
1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
"1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.
".

Da ultimo, sulla base del nuovo comma 2 art. 6 il termine è quello dell’ultimo giorno del mese come di seguito: “Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento e' effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare e' effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre. Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, puo' procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento. Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri puo' essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento”.

Sulla base dei dati presenti nell’elenco B (così come accertato o modificato entro i termini dal contribuente), e nell’elenco A (nel quale confluiscono le fatture per le quali l’emittente ha scelto l’applicazione del bollo) l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento.

Il sistema indica, quindi, nell’area riservata l’importo, nella sezione “Fatture e corrispettivi”, entro il giorno 15 del secondo mese, successivo alla chiusura del trimestre per i trimestri primo, terzo e quarto, mentre per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

L’Agenzia delle Entrate ha elaborato la seguente Tabella per chiarire i termini di versamento.

 

Messa a disposizione elenchi A e B

Data limite modifiche elenco B

Visualizzazione importo dovuto imposta di bollo

Scadenza versamento imposta di bollo

1° Trimestre

15
aprile

30
aprile

15
maggio

31
maggio (*) (**)

2° Trimestre

15
luglio

10
settembre

20
settembre

30
settembre (**)

3° Trimestre

15
ottobre

31
ottobre

15
novembre

30
novembre

4° Trimestre

15
gennaio anno successivo

31
gennaio anno successivo

15
febbraio anno successivo

28
febbraio anno successivo

 

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Viene anche chiarito che Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo.

 

Modalità di pagamento

Il pagamento dell’imposta di bollo quantificata come supra visto, può essere effettuato classicamente con:

1) modello F24. Il sito dell'Agenzia delle Entrate predispone modello F24 per il pagamento. Il modello F24 precompilato lo si potrà trovare accedendo alla propria area riservata del sito dell’AdE. In ogni caso, per una compilazione in proprio del modelo F24, i codici tributo per il versamento sono i seguenti:

• 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
• 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
• 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
• 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
• 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
• 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

 

2) funzionalità di pagamento del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per questo secondo caso sarà sufficiente indicare l’IBAN postale dal quale si autorizzerà l’Agenzia, con un click nella propria area riservata, a prelevare l’importo dell’imposta di bollo.

Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.

 

L’Agenzia delle entrate, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'imposta non versata, della sanzione amministrativa dovuta e degli interessi.

 

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati