Circolare su smarrimento del contrassegno originale del contributo unificato
Conseguenze dello smarrimento del contrassegno originale del contributo unificato. Circolare ministeriale

Una recente Circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia chiarisce le conseguenze della perdita del contrassegno originale del Contributo Unificato da parte dell'avvocato, prima del deposito dello stesso presso la cancelleria, e se sia sufficiente presentare denuncia di smarrimento per regolarizzare il tutto.
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Di seguito il testo dela Circolare
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE
Al sig. Presidente della Corte di appello di
Napoli
Oggetto: quesito in ordine alla mancata esibizione delle marche in originale anche a seguito di smarrimento. Rif. prot. DAG n 161551.E del 1310.2020
Con nota proL 16213/2020, codesta Corte di appello ha trasmesso il quesito formulato dal Tribunale di Napoli volto a chiarire se "in caso di mancata esibizione delle marche in originale e contestuale presentazione di denuncia di smarrimento depositata agli atti del fascicolo processuale, l'ufficio debba in ogni caso chiedere un nuovo versamento e, in caso di mancato riscontro debba segnalare ad Equitalia l'omesso versamento per il relativo recupero",
Codesta Corte ha verificato la modalità operativa seguita dagli uffici del proprio distretto in merito al recupero dell'importo del contributo unificato per mancato deposito dei contrassegni originali ed è emerso che quasi tutti gli Uffici (ad eccezione del tribunale di Avellino, dove la problematica non si è mai posta, e del tribunale di S. Marta Capua Vetere, che ha dichiarato di annullare il contrassegno inserendo nel PCT il numero seriale indicato sulla marca), ritengono che l'omessa presentazione delle marche per l'annullamento sia configurabile come una ipotesi dì omesso pagamento del contributo unificato, anche in caso di smarrimento dei contrassegni regolarmente denunciato alle autorità competenti.
Codesta Corte condivide tale ultima modalità operativa per due diversi ordini di ragioni:
1) "un motivo di natura esclusivamente tributaria in forza del quale la marca fisicamente acquistala e trasmessa telemaricamente previa scansione deve essere annullato fisicamente in originale, come previsto dalla circolare ministeriale del 19.03.2017, sicché lo smarrimento o il furto dell'originale, anche se rispondenti al vero, determina la responsabilità del custode della marca nei confronti del cliente. ma non libera la porte dall'obbligo di versamento;
2) un motivo legato alla passibile frode, in quanto il fatto che la lavorazione telematica del fascicolo possa consentire di segnalare nel PCT il numero della marca trasmessa mediante scansione rimette sostanzialmente alla celerità e precisione di tale attività di cancelleria l'adempimento del debito tributario".
Ciò posto, considerato anche il diverso orientamento degli uffici del distretto, codesta Corte chiede a questa Direzione generale di indicare la correrla modalità operativa da seguire nel caso di mancato deposito degli originali dei contrassegni con i quali è stato pagato il contributo unificato.
Come ricordato anche da codesta Corte di appello, la problematica connessa al mancato deposito presso la cancelleria delle marche da bollo originali con le quali viene pagato il contributo unificato è stata già affrontata dalla Direzione generale della giustizia civile con la nota prot. 60374.0 del 29.03.2017, massimata e pubblicata sul sito del Ministero della giustizia alla voce "risposte per la giustizia civile e penale",
Nella citata nota sí precisa che "Ai sensi dell 'art. 248 del d P.R. n. 11512002, la procedura di recupero del contributo unificato omesso od insufficiente deve essere attivata nei termine di 30 giorni dal deposito dell`atto. L'omesso deposito della ricevuta di pagamento impedisce al cancelliere di verificare, ai sensi dell 'articolo 13 del citato dPR. n. 115 del 2002. l’univoca riconducibilità del relativo versamento alla causa all'interno della quale la ricevuta stessa è stata depositata, con l'effetto che un mancato deposito deve ritenersi equivalente all'omesso versamento del contributo unificato. Pertanto il cancelliere, previo invito informale dell 'avvocato a depositare la ricevuta di pagamento del contributo unificato in vista del prescritto annullamento, ex art. 12 dPR 642 del 1972, in caso di omesso deposito nel predetto termine di giorni 30 dal deposito (telematica) dell'atto - deve attivare la procedura di recupero credito di cui al citato art. 248. trasmettendo la relativa richiesta ad Equítalia Giustizia s.p.a. Laddove la ricevuta in questione sia depositata dall'avvocato successivamente a tale momento, il cancelliere provvederà ad annullare la stessa, con contestuale richiesta, al concessionario della riscossione, dl archiviazione senza esito della procedura di recupero".
Tale principio, a parere di questa Direzione generale, deve trovare applicazione anche nell'ipotesi di smarrimento dei contrassegni seppure documentato con apposita denuncia presentata agli organi competenti.
Come noto, l'art. 15 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 prevede che "il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa, 2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa".
Il funzionario deve quindi verificare che per ogni procedimento iscritto vi sia la ricevuta di versamento del contributo unificato e, in caso contrario, attivare le procedure di recupero previste dalla parte VII del Testo Unico sulle spese di giustizia; non compete invece al funzionario compiere valutazioni sulle denunce di smarrimento dei contrassegni comprovanti l'avvenuto pagamento del contributo unificato, con la conseguenza che l'eventuale deposito della denuncia agli atti del giudizio non assolve, a parere dì questa Direzione generale, l'obbligo del pagamento tributario.
Cordialmente.
Roma, 8 marzo 2021