Decesso del coniuge durante il giudizio di divorzio: quali conseguenze?

La morte della parte, un coniuge, nel giudizio di divorzio, non comporta la improseguibilità del processo. Il processo può proseguire nei confronti degli eredi. Cassazione SS.UU. Civili Sentenza n. 20494/2022

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Decesso del coniuge durante il giudizio di divorzio: quali conseguenze?

Il fatto.

A seguito del decesso del marito nel corso di un giudizio di divorzio al fine dell’ottenimento di un assegno divorzile, la ex moglie riassumeva il processo, che era stato interrotto, nei confronti degli eredi del de cuius. Il decesso era avvenuto dopo che era stata pronunciata la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili con prosecuzione del giudizio ai fini dell’attribuzione di un assegno.

Parte resistente riteneva che la prosecuzione della domanda fosse ultronea alla luce del fatto che il decesso di per sé comportava la cessazione di ogni legame matrimoniale.

Parte ricorrente, riteneva necessaria la prosecuzione al fine di vedere riconoscere il diritto all’assegno perlomeno fino al momento del decesso.

Decideva il caso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con Sentenza n. 20494 depositata in data 24 giugno 2022 .

Affermano le SS.UU: che “Il fatto generatore del diritto all'assegno in favore dell'ex coniuge è la sentenza di accertamento costitutivo del giudice”, e che “l'attribuzione dell'assegno di divorzio avviene all'esito dell'esercizio di un'azione, in cui il processo è elemento costitutivo indispensabile dell'effetto giuridico, non conseguibile per via di autonomia privata”.

E continua, chiarendo fin dall’inizio la posizione della Corte, che “Occorre subito convenire che, pur dopo il decesso del coniuge in corso di causa, un interesse di fatto alla prosecuzione del giudizio possa esistere in capo al coniuge aspirante all'assegno divorzile a vari fini, estranei in sé al processo stesso: per conseguire l'assegno periodico a carico dell'eredità ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 bis; per costituirsi il presupposto al fine dell'attribuzione della pensione di reversibilità L. n. 898 del 1970, ex art. 9; oppure quale premessa per la quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge L. n. 898 del 1970, ex art. 12 bis.

Secondo la Corte il caso della morte della parte nel giudizio di divorzio non va considerata come una cessazione della materia del contendere, bensì, più propriamente, un caso di improseguibilità del giudizio.

 

In conclusione le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:

"Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso".

 

 

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Di seguito il testo di

 

Corte di Cassazione SS.UU. Civili, Sentenza n. 20494 del 24/06/2022

 

 

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