Obbligo di vaccinazione agli over 50. D.L. n. 1/2022, coordinato con la legge di conversione

Introdotto il primo vero obbligo di vaccinazione, con gli ultracinquantenni. Estensioni agli avvocati, CTU, ausiliari. L'accesso al Palazzo di giustizia. D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 coordinato con la legge di conversione n. 18/2022

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Obbligo di vaccinazione agli over 50. D.L. n. 1/2022, coordinato con la legge di conversione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.4 del 7gennaio ‘22 del D.L. 1/22 (dal titolo "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore") ora convertito in legge n. 18/2022 già pubblicata in gazzetta ufficiale, entra in vigore in Italia il primo e vero obbligo vaccinale Covid-19 non giustificato da particolari necessità, come ad esempio per il personale sanitario. Indipendente, quindi, dal recarsi al lavoro o dall’avere o meno contatti con il pubblico. Conta solo l’età. Il 50enne potrà fare anche l’eremita ma, per questo decreto, è in ogni caso obbligato.

Fino a questo momento tale imposizione sic et simpliciter era stata evitata e si era in qualche modo trovata sempre una giustificazione lasciando, del resto, la possibilità di esercitare la libera scelta potendo stare a casa dal lavoro (certo la scelta costava un enorme sacrificio ma veniva lasciata comunque questa ipotetica libertà).

Con il decreto legge n. 1 del ‘22 si introduce, si ripete, per la prima volta un obbligo generalizzato. Se ciò potrà resistere agli indubbi dubbi di costituzionalità e del rispetto dei trattati internazionali si vedrà nei prossimi mesi ma qui si soffermiamo ad analizzare una parte della normativa.

 

Andiamo più nello specifico. Il D.L. introduce norme che riguardano diversi settori: l’obbligo vaccinale degli ultracinquantenni, l’accesso ai palazzi di giustizia, i lavoratori pubblici, l’estensione della sanzione di 100 euro, allargamento del campo di applicazione del lasciapassare, l’obbligo vaccicale per università e istituti musicali e artistici, tracciamento e gestione dei contagi nella scuola.

Qui ci occupiamo solamente del settore giudiziario e dell’obbligo generico degli over 50.

 

Obbligo a tempo per ultracinquantenni

Il nuovo art.4-quater del D.L. 44/21 prescrive che dall’8 gennaio ‘22 e fino al 15 giugno ‘22, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter (vale a dire doppia dose), si applica a coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta e che siano cittadini italiani o europei qui residenti. E’, si dice, una estensione dei precedenti obblighi che rimangono validi.

Se i 50 anni vengono compiuto dopo il 15 giugno non vi è obbligo (comma 3).

Il comma 2 ci dice che valgono le solite esenzioni per chi riesce a farsi fare un certificato dal proprio medico e l’avvenuto contagio fa semplicemente slittare l’obbligo.

E’ chiaro che queste disposizioni sono a scadenza, vale a dire fino a metà giugno.

Questa data, tuttavia, ci pone una considerazione.

Se la normativa anticovid è sorretta dalla dichiarazione di emergenza così come dichiarato nelle premesse (i considerando) e questa emergenza dichiarata è fino al 31 marzo, non si vede come possa sussistere un obbligo valido oltre la fine marzo.

 

Per lavoratori ultracinquantenni non basta il tampone per lavorare. Avvocati e CTU e accesso al Palazzo di giustizia

Il D.L. introduce anche l’art. 4-quinquies che allarga il campo di applicazione del lasciapassare.

L’impossibilità di recarsi al lavoro per i dipendenti del settore pubblico (di cui all’art. 9-quinqies D.L. 52/21 senza la vaccinazione o un certificato di guarigione.

Idem per magistrati, anche onorari e popolari (9-sezies comma 1 e 4).

Attenzione; il comma 4 viene modificato da questo nuovo D.L. visto che dopo le parole giudici popolari sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia»;

L’avvocato, il CTU ecc. ultracinquantenne, per l’accesso al luogo di lavoro dovrà essere vaccinato o dovrà essere guarito. Per luogo di lavoro non si comprende se sia riferito ai palazzi di giustizia o siano anche gli studi professionali anche se si propende per la prima ipotesi visto l’intero assetto normativo ora modificato.

Importante, viene introdotta la seguente norma: “L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilita' di comparire per legittimo impedimento»”.

Rimane la possibilità di accesso ai testimoni e alle parti.

In mancanza, l’assenza dal lavoro verrà considerata assenza ingiustificata, senza retribuzione ne' altro compenso o emolumento, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino al 15 giugno 2022. Anche qui la legislazione di emergenza che si estende oltre l’emergenza.

Pare esservi una eccezione per il personale scolastico laddove al comma 7 si prescrive che per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.

 

Le sanzioni – 100 € estesa anche ai precedenti obblighi

L’art. 4-sexies prevede l’irrogazione di una sanzione di 100 euro in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui sopra abbiamo scritto, con la specificazione che la sanzione va
a) a chi non ha iniziato il ciclo vaccinale primario entro il 1° febbraio 2022
b) a chi pur avendola iniziata non provveda al completamento secondo le scadenze e indicazione del ministero della salute;
c) a chi non faccia la terza dose secondo le indicazioni e tempi dati dal ministero della salute.

Il comma 2 dell’art. 4-sexies estende la sanzione di 100 euro ai precedenti obbligati, vale a dire gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (art. 4), i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (art. 4-bis) e, infine, il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli Istituti penitenziari, ecc. (art. 4-ter).

 

L’impugnazione

Il ministero delle finanze acquisisce i dati dal ministero della salute. Provvede poi a inoltrare la sanzione tramite l’Agenzia di Riscossione. Questa comunicherà all’interessato l'avvio del procedimento sanzionatorio invitando a presentare eventuali osservazioni che giustifichino la mancata vaccinazione. Considerate queste osservazioni l’ASL chiede all’Agenzia (delle entrate) Riscossione di procedere qualora non siano accoglibili.

Questa provvede alla notifica al sanzionato di un avviso di addebito (disponendo una deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689) entro 180. L’avviso di addebito ha valore di titolo esecutivo.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Vale a dire che l'avviso dovrà contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonche' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione avviso procedera' ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

L’opposizione non è materia tributaria e resta ferma la competenza del Giudice di Pace. L'Avvocatura dello Stato, invece, assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

 

[[Il testo dell'articolo è stato redatto in occasione della pubblicazione del Decreto legge. Qui lo lasciamo integro semplicemente riportando qui in calce il testo del decreto legge così come modificato dalla legge di conversione. In grassetto le modifiche apportate]]

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Di seguito il testo del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 recante: «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli istituti della formazione superiore.».

 

DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettivita';
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus, estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello universitario e dell'istruzione superiore.
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

E m a n a

il seguente decreto-legge:
Art. 1 Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 1.
Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni). -
1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonche' ((agli stranieri)) ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del ((testo  unico  delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di eta' in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.

Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione ((nei luoghi)) sui luoghi di lavoro). -
1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater ((del presente decreto)), per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.
2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021 e i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attivita' giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ((del presente articolo)) per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attivita' lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1  ((del presente articolo)) sono effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attivita' lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e' effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonche' dai rispettivi datori di lavoro ((o da soggetti da essi delegati)).
4. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021.
5. E' vietato l'accesso dei soggetti lavoratori di cui al comma 1 ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma 1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater, comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). -
1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonche' su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria e' autorizzato al trattamento delle informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilita'. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione.
5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di cui al comma 4.
6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.
8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a cura dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del ((Codice della protezione civile, di cui al)) decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

Art. 2 Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori
1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (,  nonche' al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale))»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-bis e)»;
c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 giugno 2022»;
d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli istituti penitenziari, delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori».

((Art. 2-bis Durata   delle   certificazioni   verdi    COVID-19    di    avvenuta somministrazione della dose di  richiamo  della  vaccinazione  anti SARS- CoV-2 o di avvenuta guarigione dal COVID-19.
 
1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo,  le  parole:  «la  certificazione verde COVID-19 ha una validita' di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «la  certificazione verde   COVID-19   ha   validita'   a   far   data   dalla   medesima somministrazione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo»;
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis.  A  coloro  che  sono  stati  identificati  come   casi accertati positivi al  SARS-CoV-2  oltre  il  quattordicesimo  giorno dalla somministrazione della prima dose  di  vaccino  e'  rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha  validita'  di  sei  mesi  a  decorrere  dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi  accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della  relativa  dose  di  richiamo  e'  rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta  guarigione  senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo».))

((Art. 2-ter Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza
1. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 16  maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio 2020, n. 74, e' inserito il seguente:
«7-quater.   Le   disposizioni    di    cui    al    comma    7-bis sull'autosorveglianza  si  applicano  anche  in  caso  di  guarigione avvenuta  successivamente  al  completamento  del   ciclo   vaccinale primario».))

((Art. 2-quater Coordinamento con le regole di altri Paesi  per  la  circolazione  in sicurezza in Italia
1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:  
«9-bis. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle  competenti  autorita'  sanitarie estere, di  avvenuta  guarigione  o  di  avvenuta  vaccinazione  anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano  trascorsi  piu'  di  sei  mesi  dal completamento  del  ciclo  vaccinale  primario  anti   SARS-CoV-2   o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19,  e'  consentito  l'accesso  ai servizi e  alle  attivita'  per  i  quali  nel  territorio  nazionale sussiste  l'obbligo  di  possedere  una  delle  certificazioni  verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a), b)  e  c-bis),  cosiddetto  «  green  pass   rafforzato   »,   previa effettuazione di  test  antigenico  rapido  o  molecolare  con  esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera  c),  avente validita' di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non e' obbligatoria  in  caso  di  avvenuta  guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non  autorizzati  o  non  riconosciuti  come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita'  di  cui al primo periodo e' consentito in ogni caso previa  effettuazione  di test antigenico rapido o  molecolare  con  esito  negativo  al  virus SARS-CoV-2, di cui al  comma  2,  lettera  c),  avente  validita'  diquarantotto  ore  dall'esecuzione,  se  antigenico   rapido,   o   di settantadue ore, se molecolare.
9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'  di cui al comma 9-bis sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo  comma  9-bis.  Le  verifiche  delle  certificazioni   verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalita' indicate dal  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nelle more della modifica del menzionato decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono  autorizzati  gli  interventi  di adeguamento necessari a consentire le verifiche»;
b) all'articolo 13:
1) al comma 1, primo periodo,  dopo  la  parola:  «8-ter»  sono inserite le seguenti: «, 9, commi 9-bis e 9-ter,»;
2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:  «due  violazioni delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-ter dell'articolo 9 e».))

Art. 3 Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19
1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9-bis:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita', nell'ambito del territorio nazionale:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e per della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c) si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma 1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai servizi, alle attivita' e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del comma 4.»;
2) al comma 3, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;
b) all'articolo 9-sexies:
1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e alle parti del processo.»;
3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis.
L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilita' di comparire per legittimo impedimento.»;
c) all'articolo 9-septies, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. ((E' in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro
non appena il  lavoratore  entri  in  possesso  della  certificazione necessaria, purche' il datore di lavoro non abbia gia'  stipulato  un contratto di lavoro per la sua sostituzione.))
».
2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 31 marzo 2022 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».
((2-bis. La procedura di emissione e trasmissione  del  certificato di guarigione dal l'infezione  da  SARS-CoV-2  da  parte  del  medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19  non comporta alcun onere a carico del paziente.))

((Art. 3-bis Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato
1. Dopo l'articolo 9-quater del decreto-legge 22  aprile  2021,  n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' inserito il seguente:
«Art. 9-quater.1. - (Spostamenti da e per le isole minori, lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato) - 1. Fatto  salvo  quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente disposizione  fino  al  31  marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per  gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato  A  alla  legge  28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e  lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di eta'  pari  o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria  e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono  consentiti  anche ai soggetti  muniti  di  una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19, comprovante  l'effettuazione  di  un   test   antigenico   rapido   o molecolare,  con  esito  negativo  al  virus   SARS-CoV-2,   di   cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validita' di  quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue  ore,  se molecolare.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli  studenti  della scuola primaria e  secondaria  di  primo  e  di  secondo  grado  sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato  e  il loro utilizzo, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  9-quater, fermi restando l'obbligo di indossare  i  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle  linee  guida per il trasporto scolastico  dedicato,  di  cui  all'allegato  16  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021».))

((Art. 3-ter Disposizioni in materia di somministrazione di  cibi  e  bevande  nei locali di intrattenimento
 
1. A decorrere dal 10 marzo 2022, e' consentito il consumo di  cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto  e  cinematografiche,  nei locali  di  intrattenimento  e  di  musica  dal  vivo  e  in   quelli assimilati,  nonche'  nei  luoghi  in  cui  si  svolgono   eventi   e competizioni sportive.))

((Art. 3-quater Misure per garantire la  continuita'  delle  visite  nelle  strutture   residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie e negli hospice.
 
1. All'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, del  decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 maggio  2021,  n.  76,  le  parole:  «possibilita'  di  visita»  sono sostituite dalle seguenti: «continuita' delle visite».))

((Art. 3-quinquies Misure   concernenti   l'accesso   alle   strutture    sanitarie e sociosanitarie
 
1. Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n. 87, e' sostituito dal seguente: «2. Agli accompagnatori dei  pazienti in possesso del riconoscimento di  disabilita'  con  connotazione  di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, nonche' agli  accompagnatori  di  soggetti  affetti  da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, e' sempre  consentito  prestare  assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del  direttore  sanitario  della  struttura,  purche'  in possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9,  comma  1, lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto green pass base».))

((Art. 3-sexies Gestione dei casi di  positivita'  all'infezione  da  SARS-CoV-2  nel sistema educativo, scolastico e formativo
 
1. Ferma restando per il personale  scolastico  l'applicazione  del regime dell'auto sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,  n.  74,  nella  gestione  dei  contatti stretti tra gli alunni a seguito della positivita'  all'infezione  da SARS-CoV-2  nel  sistema  educativo,  scolastico  e  formativo,   ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i  centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano  le  seguenti misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato  di  educazione  e  di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:
1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e gli alunni  presenti  nella  sezione  o  gruppo  classe,  l'attivita' educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con  l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno  successivo alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico autosomministrato per la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso  di  utilizzo  del test antigenico  autosomministrato,  l'esito  negativo  e'  attestato tramite autocertificazione;
2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa sezione o gruppo classe,  si  applica  alla  medesima  sezione  o  al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attivita' per la durata di cinque giorni;
b) nelle scuole primarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli  alunni presenti in classe,  l'attivita'  didattica  prosegue  per  tutti  in presenza, con l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti  e  degli  alunni  che abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno  successivo alla data del l'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico autosomministrato,   l'esito   negativo   e'   atte   stato   tramite autocertificazione;
2) con cinque o piu' casi  di  positivita'  accertati  tra  gli alunni presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di avere concluso il ciclo vaccinale primario o  di  essere  guariti  da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il  ciclo  vaccinale primario,  oppure  di  avere  effettuato  la  dose  di  richiamo  ove prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con  l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con  l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro  che  posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con  l'utilizzo  dei  dispositivi  di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore a  sei  anni  fino  al  decimo  giorno successivo alla  data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto confermato  positivo  al  COVID-19,  su  richiesta  di   coloro   che esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli  altri  alunni  si applica la didattica digitale  integrata  per  la  durata  di  cinque giorni;
c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio  2004,  n.  59,  nonche' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione e formazione professionale, di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza,  con l'utilizzo di dispositivi di protezione  delle  vie  respiratorie  di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al  decimo  giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto  confermato positivo al COVID-19;
2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli  alunni presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di  avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da  meno  di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da  parte  dei  docenti  e  degli alunni  fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per  coloro che  posseggano   un'idonea   certificazione   di   esenzione   dalla vaccinazione,  l'attivita'  didattica  prosegue  in   presenza,   con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di tipo FFP2 fino al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo contatto  con  il  soggetto  confermato  positivo  al  COVID-19,   su richiesta di coloro che esercitano  la  responsabilita'  genitoriale, per  i  minori,  e  degli  alunni  di  rettamente   interessati,   se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica  la  didattica  digitale integrata per la durata di cinque giorni.
2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono, in  ogni caso,  tenute  a  garantire  e  rendere  effettivo  il  principio  di inclusione degli studenti con disabilita'  e  con  bisogni  educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione  o  di  riorganizzazione delle attivita' previste dal comma 1.  In  tali  casi,  su  richiesta delle famiglie al dirigente  scolastico,  e'  comunque  garantita  ai predetti studenti la possibilita' di svolgere attivita' didattica  in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2),  lettera  b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo,  ai bambini e agli alunni  della  sezione,  gruppo  classe  o  classe  si applica il regime sanitario di autosorveglianza di  cui  all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con  esclusione del l'obbligo di indossare i  dispositivi  di  protezione  delle  vie respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si  applicano  la quarantena precauzionale  della  durata  di  cinque  giorni,  la  cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2,  e  l'obbligo di  indossare  per  i  successivi  cinque  giorni  i  dispositivi  di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta'  superiore a sei anni. La riammissione in  classe  dei  soggetti  in  regime  di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,  anche  in centri privati a cio' abilitati.
4. Nelle istituzioni e nelle scuole di  cui  al  presente  articolo  resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere  nei locali  scolastici  con  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura corporea superiore a 37,5°.
5. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la  sospensione delle attivita' di cui al numero 2)  avviene  se  l'accertamento  del quinto  caso  di  positivita'  si  verifica   entro   cinque   giorni dall'accertamento del caso  precedente.  Per  le  scuole  primarie  e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e  formazione  professionale,  si  ricorre  alla  didattica  digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo,  e lettera  c),  numero  2),   terzo   pe   riodo,   se   l'accertamento rispettivamente del quinto e  del  secondo  caso  di  positivita'  si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del  caso  precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19  non  e' considerato il personale educativo e scolastico.
6. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e  lettera  c), numero 2), primo periodo, puo' essere controllata  dalle  istituzioni scolasti che mediante l'applicazione mobile  per  la  verifica  delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo  9,  comma  10, del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  L'applicazione mobile  di  cui  al  primo  periodo  e'  tecnicamente   adeguata   al conseguimento delle  finalita'  del  presente  comma  e  puo'  essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di  cui  al primo periodo.
7. Le misure gia' disposte ai sensi delle disposizioni  in  materia di gestione dei casi di positivita' all'infezione da  SARS-CoV-2  nel sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.))

 

Art. 4

((soppresso))

Gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positivita' nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attivita' per una durata di dieci giorni;
b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:
1) in presenza di un caso di positivita' nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positivita' e da ripetersi dopo cinque giorni;
2) in presenza di almeno due casi di positivita' nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonche' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:
1) con un caso di positivita' nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
2) con due casi di positivita' nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.
Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
3) con almeno tre casi di positivita' nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Art. 5 Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica
1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attivita' di tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggetta alla autosorveglianza di cui all'articolo 4 3-sexies del presente decreto, mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e' autorizzata a favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ((e per l'ììesecuzione della campagna vaccinale nazionale)) la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi incluse quelle confluite sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per dei mancati introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria, secondo le medesime modalita' previste dai protocolli d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
3. Alla compensazione degli effetti ((delle disposizioni del comma 1)) in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

((Art. 5-bis Fondo per i ristori educativi
 1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero dell'istruzione, il Fondo per i ristori educativi, da destinare  alla promozione di  iniziative  di  recupero  e  di  consolidamento  degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da  parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento  dovute all'infezione da  SARS-CoV-2,  attraverso  attivita'  gratuite  extra scolastiche, quali attivita' culturali, attivita' sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo e' di 667.000 euro per l'anno 2022  e  di  1.333.000  euro  per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione  sono  definiti le modalita' e i criteri di ripartizione del Fondo.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno 2023, si  provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo  per  l'arricchimento  e l'ampliamento   dell'offerta   formativa   e   per   gli   interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre  1997,  n. 440.))

((Art. 5-ter Lavoro agile per genitori di figli con disabilita'
 1.  Fino  alla  data  di  cessazione  dello  stato   di   emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti  privati che hanno  almeno  un  figlio  in  condizioni  di  disabilita'  grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  o  almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che  l'attivita' lavorativa non richieda necessariamente  la  presenza  fisica,  hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile  anche in assenza degli accordi  individuali,  fermo  restando  il  rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a  23  della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Ferma restando l'applicazione della  disciplina  gia'  stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario  per  l'accesso  al lavoro agile.))

((Art. 5-quater Abrogazioni
1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27  gennaio  2022, n. 4, e' abrogato.))

((Art. 5-quinquies  Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme di attuazione.))

 

Art. 6 Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 gennaio 2022

MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute Visto,
il Guardasigilli: Cartabia

 

 

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