Il professionista che recede dall'incarico senza giusta causa rischia di dover risarcire il danno

Il professionista che esercita il diritto di recesso dall’incarico senza giusta causa rischia di non ricevere il pagamento dell’attività svolta e di dover risarcire i danni al cliente. Cassazione Ordinanza n. 36531/2021

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Il professionista che recede dall'incarico senza giusta causa rischia di dover risarcire il danno

Il fatto.

A fronte della richiesta giudiziale di pagamento della propria parcella, promossa dall’avvocato Tizio, si costituiva il cliente Caio chiedendo fosse respinta la domanda di pagamento.

Condannato al pagamento, Caio, proponeva appello assumendo che il recesso dall’incarico era avvenuto senza una causa e di avere subito un danno da tale decisione e che il giudice del primo grado avrebbe dovuto tenere conto di tale fatto.

La Corte dell’appello ritenendo l’eccezione relativa alla giusta causa di pertinenza della parte e costituendo la stessa un’eccezione in senso stretto conferma la sentenza del primo grado.

Ne segue ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione Civile decide con Ordinanza n. 36531 depositata in data 24 novembre 2021.

La menta parte ricorrente che in mancanza di una specifica previsione normativa ovvero laddove l’eccezione corrisponda ad un diritto potestativo azionabile in giudizio solo da parte di chi ne abbia interesse, l’eccezione deve considerarsi in senso lato e quindi suscettibile di rilievo d’ufficio anche in grado di appello.

 

Diritto di recesso del professionista e risoluzione del legame contrattuale

Conferma la Corte di Cassazione che l’esercizio del diritto di recesso da parte del professionista in assenza di giusta causa non incide sull’effetto risolutorio del vincolo sinallagmatico, che si verifica in ogni caso.

Rileva in proposito la norma dell’art. 2237 del codice civile che si riporta di seguito:

1- Il cliente puo' recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
2- Il prestatore d'opera puo' recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
3- Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Per quanto riguarda specificatamente la figura dell’avvocato, l’art. 14 della Legge Professionale Forense (titolato “Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni”) stabilisce al comma 1 quanto segue:

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

 

Rinuncia all’incarico da parte del professionista e giusta causa

Dalle norme su indicate si evince la necessità di rispettare le necessità del cliente e di dover azionare la propria rinuncia all’incarico con modalità tali da non arrecare pregiudizio.

La Corte di Cassazione dimentica la disciplina speciale prevista per l’avvocato e fa riferimento unicamente all’art. 2237 cod.civ. che esige la giusta causa per il prestatore d’opera che intenda legittimamente recedere dal contratto.

Ne scaturisce, tuttavia, una interessante, seppur parziale ed incompleto provvedimento.

Secondo la Corte di Cassazione il recesso del professionista senza giusta causa concede la possibilità, per il cliente, di richiedere il risarcimento dei danni e il diritto a rifiutare il pagamento del compenso sino a quel momento maturato, stante l’illegittima cessazione del rapporto contrattuale.

Aggiunge che deve ritenersi “che tra gli obblighi scaturenti dal contratto in capo al professionista, vi sia anche quello di continuare a prestare la propria opera, fatta salva la possibilità di recedere solo se la stessa risulti supportata da una giusta causa, la cui assenza lo espone alle conseguenze di cui all’art. 2237 co. 2 c.c. Trattasi di conseguenze che appaiono quindi ricollegabili all’inadempimento dell’obbligo negoziale di prestare l’opera da parte del professionista”.

La Corte ne ricava, inoltre, anche l’esonero dal pagamento del compenso, essendo equivalente alla “proposizione di un’eccezione di inadempimento che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte costituisce un’eccezione in senso stretto”.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. VI, Ordinanza n. 36531 dep. 24/11/2021

 


MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

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