Reclamo e ricorso per cassazione dei provvedimenti provvisori del Tribunale per i minorenni

Sulla ammissibilità del reclamo dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni definiti "provvisori ed urgenti" limitativi della potestà genitoriale e successiva impugnazione in cassazione. Cassazione Ordinanza n. 82/2022

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Reclamo e ricorso per cassazione dei provvedimenti provvisori del Tribunale per i minorenni

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 82 del 4 gennaio 2022 torna sulla reclamabilità dei provvedimenti del Tribunale dei minori disposti in modalità provvisoria ed urgente; questione sulla quale vi sono stati dei contrari arresti della corte di legittimità.

Ammessa la possibilità di ricorrere contro questi provvedimenti, con reclamo alla Corte d’Appello, la Corte si pronuncia, altresì, sulla possibilità di impugnare la decisione del reclamo avanti la Corte di Cassazione.

 

Ricorribile per cassazione il decreto che decide il reclamo contro il provvedimento del Tribunale dei minorenni

Secondo la Corte di Cassazione, in continuità con orientamento consolidato (Sezioni Unite, n. 32359 del 2018), in materia di provvedimenti de potestate ex artt. 330,333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato "in via non definitiva", trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale.

 

Reclamabilità del provvedimento del provvedimento provvisorio ed urgente del Tribunale dei minorenni

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva ritenuto non reclamabile il provvedimento del Tribunale dei minori in quanto avente di natura provvisoria. In ricezione dell’arresto n. 10291/14 della corte di legittimità.

Non dello stesso parere la Corte di Cassazione del 2022.

Le argomentazioni della Corte del 2014 confliggono con i principi affermati dalle SS.UU: su richiamate, principi iquali, seppur riferiti alla tematica della ricorribilità in cassazione, afferma l’odierna ordinanza, non possono non dispiegare la propria efficacia su una questione analoga la cui disamina ha condotto alla contestata esclusione della reclamabilità del provvedimento de potestate adottato dal Tribunale.

Anche in questo caso, il provvedimento del Tribunale dei minori incide su diritti di natura personalissima e di rango costituzionale e non può essere qualificato come privo di decisorietà, quantunque destinato ad essere assorbito dalla decisione definitiva.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sez. I, Ordinanza n. 82 del 04/01/2022

 

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