Scelta del cognome dei figli. Necessario accordo fra genitori. Circolare Ministero degli Interni
Una Circolare del Ministero degli Interni chiarisce alcuni dubbi in ordine alla scelta del cognome per i figli da parte dei genitori dopo la sentenza Corte Cost. 131/2022. E in caso di disaccordo?

Il Ministero degli Interni chiarisce con una Circolare (la n. 68 del giugno 2022) alcuni dubbi in ordine alla scelta del cognome da attribuire ai figli (schelta che i genitori ora sono costretti a concordare) dopo la sentenza Corte Cost. 131/2022.
Si ricorda che con detta sentenza la Corte Costituzionale ha sancito quanto segue:
"1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l’adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l’adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
5) omissis".
Il Ministero degli interni richiama le argomentazioni della Corte e invita chi di dovere ad applicare la nuova disciplina.
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Di seguito il testo della Circolare:
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Servizio Affari di Prefettura AOSTA
e, per conoscenza:
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie
ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
ROMA
ALL'ANCI
ROMA
ALL'ANUSCA
CASTEL S.PIETRO TERME (BO)
D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0014489 del 01/06/2022
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Circolare n. 63
OGGETTO: Decisione della Corte Costituzionale n.131/2022. Attribuzione del cognome di entrambi i genitori.
La Corte Costituzionale, con decisione n. 131 datata 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^serie speciale, n. 22 del 1° giugno 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi | genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.”
L'illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.
Nella motivazione della pronuncia, il Giudice delle leggi ha spiegato che il cognome “collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis”, “si radica nella sua identità familiare", e perciò deve “rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori.”
Pertanto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Corte ha stabilito che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
Di conseguenza, l’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. in mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.
Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale — nella stessa sentenza - ha precisato che si rende necessario l'intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.
Infatti, la sentenza precisa che “in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere, questa Corte non può che segnalare lo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare nlevanza riguardanti i figli. Si tratta del ricorso all'intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall'art. 316, commi secondo e terzo, del codice civile, nonché — con riferimento alle situazioni di crisi della coppia — dagli artt. 33/-ter, terzo comma, 33/-quater, terzo comma, e 337-octies del codice civile. ... Le citate disposizioni sono le medesime che, secondo gli orientamenti della giunsprudenza e il pensiero della dottrina, risolvono i contrasti fra i geniton anche in mento all'attribuzione del prenome”.
Tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime “riguardano il momento attributivo del cognome al figlio”. Pertanto, la richiamata sentenza si applicherà, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, “alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo.” “Eventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici interventi del legislatore” seguiranno la disciplina a tal fine prevista dalle disposizioni vigenti.
Dunque, in attuazione della predetta sentenza costituzionale, l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell'ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell'adozione, fatto salvo l'accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto.
La Corte ha, infine, richiamato l’attenzione su importanti aspetti connessi alla dichiarazione di illegittimità costituzionale in argomento, per i quali ha auspicato un impellente intervento del legislatore.
Ciò premesso, nell’evidenziare, per ogni utile riferimento, anche la disposizione di cui all'art. 31 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, in materia di dichiarazione tardiva, si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza, con la massima urgenza, quanto rappresentato ai Sigg.ri Sindaci, i quali dovranno tempestivamente fornire le conseguenti indicazioni agli uffici di stato civile.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.