Chiamata in garanzia e appello incidentale da parte del convenuto appellato

Chiamata in garanzia: sulla (non) necesità di proporre appello incidentale da parte del convenuto appellato che invoca la garanzia. Cassazione civile Sentenza n. 15121/16

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Chiamata in garanzia e appello incidentale da parte del convenuto appellato

La Corte di Cassazione civile (con Sentenza n. 15121 del 22 luglio 2016) ha avuto modo di ritornare sulla annosa questione della necessità o meno della proposizione dell'appello incidentale da parte del convenuto appellato che abbia in primo grado effettuato una chiamata di terzo in garanzia.

Nel caso di specie TIZIO vocava in giudizio CAIO per sentirlo condannare al risarcimento del danno. CAIO chiamava in garanzia la compagnia di assicurazione ALFA. Il primo grado del giudizio si concludeva con il rigetto della domanda di risarcimento del danno.

Proponeva appello TIZIO e in sede di appello CAIO si costituiva all'udienza chiedendo, in quella sede, di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice ALFA. Secondo la Corte d'Appello, CAIO " ...s'era costituito in appello tardivamente nello stesso giorno in cui s'era celebrata la prima udienza ed in quell'occasione aveva svolto subordinata domanda di porre l'eventuale risarcimento a carico della compagnia assicuratrice; che questa domanda integrava un appello incidentale, da dichiararsi inammissibile, siccome tardivo".

Ricorda, tuttavia, la sentenza in commento che di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 7700/16), componendo un precedente contrasto di giurisprudenza ha affermato il principio in ragione del quale:

Nel caso di chiamata in garanzia, qualora il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda principale e non abbia deciso sulla domanda di chiamata in garanzia e sulle sue implicazioni (rivalsa), in quanto la decisione su di essa era stata condizionata all'accoglimento della domanda principale e non era stata chiesta nè dal convenuto preteso garantito nè dal preteso garante indipendentemente dal tenore della decisione sulla domanda principale, ove l'attore appelli la decisione di rigetto della domanda principale (impugnazione da svolgersi, necessariamente contro il convenuto ed il terzo), ai fini della devoluzione al giudice d'appello della cognizione della domanda di garanzia per il caso di accoglimento dell'appello e di riconoscimento della fondatezza della domanda principale, non è necessaria la proposizione da parte del convenuto appellato di un appello incidentale, ma è sufficiente la mera riproposizione della domanda di garanzia ai sensi dell'art. 346 c.p.c..

Analogamente, secondo la Corte di Cassazione " ... il Comune, nel costituirsi, ha chiesto "in via subordinata di porre l'eventuale risarcimento a carico della Fondiaria Ass.ni spa, in quanto tenuta a garantire il Comune di L. in forza di valida polizza assicurativa" (pag. 12 sentenza). Tale dichiarazione è sufficiente ... a devolvere al giudice d'appello la cognizione della domanda di garanzia per il caso (concretamente verificatosi) di accoglimento dell'appello e di riconoscimento della fondatezza della domanda principale, senza necessità della proposizione da parte del Comune di appello incidentale".

 

Brevemente va citato che la sentenza affronta anche l'eccezione sollevata dalla compagnia assicuratrice secondo la quale la chiamata del terzo necessiterebbe di una apposita procura alle liti esulando dalla originaria domanda.

Secondo la S.C., invece, "la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito della lite originaria, sicchè il procuratore del convenuto ha la facoltà di chiamare un terzo in causa, quale corresponsabile o responsabile esclusivo dell'evento dannoso ovvero di altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 15121 del 22/07/2016:

 

Svolgimento del processo

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