Novita' sulla riforma della giustizia civile: il maxiemendamento governativo

Da una newsletter del Consiglio Nazionale Forense un riepilogo delle modifiche apportate dal governo al provvedimento di riforma della giustizia civile approvato al senato

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Novita' sulla riforma della giustizia civile: il maxiemendamento governativo

l Senato ha votato il 23 ottobre la fiducia al Governo, approvando il maxiemendamento sostitutivo del ddl AS 1612 di conversione del DL 132/2014 in materia di processo civile.

Il maxiemendamento governativo accoglie gli emendamenti già approvati in Commissione Giustizia ...  e, al tempo stesso, introduce talune novità.

Tra le principali e importanti novità, segnaliamo:

a) in relazione alla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio, viene estesa, accogliendo i rilievi dell'Avvocatura, la possibilità di concludere la convenzione in presenza di taluni soggetti "protetti" (figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap) prevedendo una specifica procedura per la trasmissione dell'accordo al Procuratore della Repubblica e/o al Presidente del Tribunale;

b) con una disposizione assolutamente innovativa, il Governo ha previsto un procedimento analogo per gli accordi in assenza di figli che nel testo del DL (e in quello licenziato dalla Commissione giustizia) non richiedevano alcuna forma di controllo. viene individuato nel Sindaco la figura dell'ufficiale di stato civile al quale rendere la dichiarazione volta ad attestare la volontà di separarsi; a pena di caducazione dell’accordo raggiunto, i coniugi debbono presentarsi nuovamente di fronte al Sindaco entro 30 giorni dal primo accordo;

c) con riferimento al trasferimento della causa pendente dal processo alla sede arbitrale, è prevista la possibilità di rivolgersi ad un arbitro unico per cause di valore inferiore a 100.000 euro; viene introdotta la translatio iudicii semiautomatica per talune controversie di cui sia parte una PA; con decreto ministeriale dovranno essere stabiliti i criteri per l’assegnazione degli arbitrati, con criterio rotazione e designazione automatica;

d) non sarà possibile utilizzare la negoziazione assisitita per la risoluzione di controversie aventi per oggetto diritti del lavoratore;

e) è stato espunto dal testo del decreto l'art. 15, in tema di «dichiarazioni rese al difensore»;

f) ripristino degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, ad organico invariato, con posti (sia per magistrati onorari che per personale amministrativo) da coprire mediante trasferimento, ed affidando ad un DM la data di inizio del funzionamento degli uffici.

 

Fonte: newsletter del Consiglio Nazionale Forense

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