La mancata domanda di mediazione nei termini comporta improcedibilità del giudizio
La mancata attivazione nei termini assegnati (che sono perentori) della mediazione comporta l'improcedibilità del giudizio pendente innanzi al delegante. Trib. Firenze Sentenza del 09/06/2015

La mancata attivazione, nei termini assegnati, della mediazione "delegata" ai sensi dell'art. 5, II co., D. Lgs. N. 28/2010 e successive modifiche comporta l'improcedibilità del giudizio pendente innanzi al delegante. Ciò è quanto stabilito Tribunale di Firenze, Sez. III civ., con Sentenza del 9 giugno 2015.
Nel caso esaminato, il nuovo G.I., al quale era stata assegnata la causa, invitava le parti a procedere a mediazione delegata nel termine di gg 15. Le parti adivano l'organismo di mediazione senza tuttavia riuscire a trovare una composizione della questione. Tornavano, pertanto, innanzi al Tribunale annunciando la mancata conciliazione.
Veniva tuttavia rilevato che la domanda di mediazione non era stata posta innanzi all'organismo di mediazione nel termine di 15 giorni assegnato dal magistrato. Ne scaturiva il rinvio della causa a sentenza per la questione di procedibilità.
Se non vi è dubbio che ai sensi dell'art. 5, II co. D.Lgs. 28/2010 ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento “è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, pur tuttavia, nel caso di specie, la mediazione era pur sempre stata tentata dalle parti.
La Corte argomenta anche sulla asserzione di una delle parti circa il fatto che in difetto di legale espressa previsione, il termine in questione non avrebbe natura perentoria, ma solo ordinatoria (art. 152 c.p.c.). La Corte fiorentina, tuttavia, replica richiamando principi di diritto e giurisprudenziali secondo i quali non vi è dubbio che anche per il deposito della domanda di mediazione il termine sia da intendersi come perentorio.
E' stato anche rilevato che nessuna sanzione così grave viene a pesare sul giudizio promosso senza il preventivo esperimento della mediazione in materia obbligatoria, avendo, in tal caso, il Giudice solamente il potere di mandare le parti avanti un organismo di mediazione. Anche a tale assunto la Corte replica, affermando che in tal caso la mediazione non viene disposta dal giudice, la qual cosa fa la differenza.
Afferma, in conclusione la Corte: "Deve pertanto concludersi nel senso che la mediazione tardivamente attivata rende improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando gli stessi effetti del mancato esperimento di esso. Ne segue quindi la applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale".
Di seguto il testo della Sentenza Tribunale di Firenze, Sez. III civ., 9 giugno 2015, Giudice Ghelardini:
“Omissis”
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