In G.U. la Legge di riforma della magistratura onoraria e dei giudici di pace
Pubblicata in G.U. la Legge 28/04/2016, n. 57 di riforma della magistratura onoraria e dei giudici di pace. Il testo completo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n° 99 del 29 aprile 2016 la Legge 28 aprile 2016, n. 57 titolata "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace". Provvedimento atteso da tempo e per sollecitare il quale i magistrati onorari erano scesi in prima linea con ricorrenti scioperi di categoria.
Non si tratta della riforma ma della legge che delega al Governo la redazione della riforma, come avviene sempre più frequentemente da qualche anno a questa parte, dove il parlamento semplicemente di impegna a stilare i principi guida ai quali il governo dovrà attenersi per la compilazione della riforma vera e propria.
Gli indirizzi di delega più rilevanti.
1) Unificazione delle figure dei Magistrati Onorari: la legge delega il Governo a "superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace" (art. 2 comma 1). Avremo quindi i GOP mentre i magistrati requirenti onorari confluiranno nelle Procure, nell'ufficio dei vice procuratori onorari (VPO).
2) Requisiti di Accesso: si tratta del tentativo di ottenere uno "svecchiamento" generalizzato della categoria. Fra i vari requisiti sottolineamo l' "eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni" (art. 3 num 6) e la semplice "laurea in giurisprudenza" con corso di almeno 4 anni. La nomina a magistrato onorario sarà preclusa per i soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescenza (pensionati). Sarà titolo preferenziale essere gli avvocati (ma non nel circondario ove svolgono abitualmente l'attività professionale) e notai o professori universitari in materie giuridiche. La nomina del magistrato onorario sarà di competenza del Ministro della Giustizia (lett. g). L'incarico dovrà cessare al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta' (art. 2 comma 7 lett. h).
Non potranno accedere, invece, i politici, gli ecclesiastici, i difensori civici e i professionisti delle assicurazioni o delle banche.
3) Durata dell'incarico: si tratta di un incarico temporaneo e non è prevista una proroga permanente. si dovrà stabilire una durata massima per un periodo non superiore a quattro anni con possibilità di riconferma per un altro quadriennio in caso di accertata idoneità, per un massimo complessivo di 8 anni.
4) Il Compenso: la delega indica che il compenso (indennità) del Magistrato Onorario verrà composto di una parte fissa e di una parte variabile. Previsto anche un premio di produzione: in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati sarà corrisposta una parte variabile dell'indennita' in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa. Gli obiettivi vengono fissati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica. Quanto al regime previdenziale e assistenziale, tema assai sentito dalla categoria, la legge invita il governo ad "individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennita'".
5) Ampliate le competenze.
- CIVILE:
- Equità: Estese al valore fino a 2.500 euro le cause nelle quali il giudice di pace potrà decidere secondo equità.
- Condominio: il Giudice di Pace diventa il giudice della materia condominiale. Ad esso verranno assegnate le "cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici".
- Valore fino a 30.000 per le cause avente ad oggetto beni mobili.
- Valore fino a 50.000 per le cause di risarcimento del danno da incidenti stradali.
- In modo da articolarsi più in dettaglio nella legge delegata, il GdP deciderà nei casi semplici i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, in materia di diritti reali e di comunione.
- PENALE competenza per i Giudici di Pace per i reati, consumati o tentati, di
- minaccia (art 612 c.p.) salvo che sussistano altre circostanze aggravanti,
- furto punibile a querela (art. 626 c.p.),
- rifiuto di fornire le generalità (art. 651 c.p.)
- nonche' per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 (abbandono di animali) e 727-bis (uccisione o cattura animali protetti) del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (produzione, vendita e commercio di fitofarmaci senza autorizzazione).
La Legge entra in vigore in data 14 maggio 2016.
[[ Aggiornamento del 01/08/2017 - Vedi Decreto Legislativo 116/2017 di recepimento della legge delega titolato "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57" ]]
Di seguito il testo della
Legge 28 aprile 2016, n. 57:
LEGGE 28 aprile 2016, n. 57
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
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