Eredità giacente : spese della procedura
Le spese della procedura dell'eredità giacente: criticità, soluzioni. Una disamina del dott. G. W. Caglioti
Indice - Premessa
INDICE
1- Premessa
2- struttura della procedura (unitaria o bifase ?) e regime delle spese
3- Spese della procedura :
3- a) contributo unificato
3-b) diritti di copia
3-c) anticipazioni forfettarie dei privati all’erario nel processo civile
3-d) altre spese della procedura
4- Natura giuridica dell’istituto del Curatore
5- Onorari e spese del Curatore a carico di parte privata
6- Onorari e spese del Curatore a carico di parte privata ammessa al patrocinio a spese dello Stato
7- Spese nella procedura aperta d’Ufficio
8- Onorari e spese del Curatore nella procedura aperta d’Ufficio
9- Onorari e spese del Curatore nella procedura aperta d’Ufficio : soluzioni
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Abstrat
Procedura bifase o unitaria ?
Per l’Erario cambia poco...la procedura sconta ugualmente le doppie spese...
Il Curatore : Ufficio di diritto pubblico o Ausiliario del magistrato ?
E’, nell’individuazione della natura giuridica del Curatore che, in attesa della decisione della Corte Costituzionale investita della questione 1, può trovarsi la soluzione alla mancata previsione del pagamento degli onorari dello stesso in caso di eredità giacente attivata d’Ufficio.
A diciotto anni dall’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ( c.d. Testo Unico spese di giustizia) le troppe lacune, che hanno comportato, e comportano, non sempre chiari, interventi ministeriali e della giurisprudenza di merito e, sempre più spesso, della Corte Costituzionale , manifestano l’ esigenza di intervento del Legislatore sull’intera materia delle spese di giustizia che tenga conto, e dia soluzione, alle criticità da più parti segnalate.
1 - Premessa
A tutela del patrimonio ereditario il nostro ordinamento giuridico prevede, articolo 528 codice civile, l’istituto dell’eredità giacente.
Ai sensi dell’articolo 528 codice civile si ha eredità giacente quando il chiamato o i chiamati all’eredità non ha, abbiano, accettato l’eredità 2 e i beni ereditari non siano nel possesso dei chiamati, ex lege o ex testamento.3
L’istituto in esame è, chiaramente, volto ad evitare che i beni ereditari rimangano privi di tutela giuridica nella fase tra il momento di apertura della successione e quello di, eventuale, accettazione.
L’eredità giacente si apre 4, articolo 528 codice civile, con la nomina del Curatore. 5
Il procedimento può essere attivato d’ufficio o su istanza proveniente da parte di soggetti interessati 6, tra cui è da ritenere siano inclusi i creditori dell’eredità i quali hanno evidentemente interesse alla nomina di un soggetto che possa amministrare il patrimonio ereditario al fine di ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.
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1 Tribunale di Trieste ordinanza dell’ 11 gennaio 2020
2 a differenza dell'eredità vacante, che si ha quando nessuno può accettare, con conseguente successione da parte dello Stato, ex art. 686 codice civile
3 “ La dichiarazione di giacenza dell'eredità, con conseguente nomina del curatore, postula unicamente, ai sensi dell'art. 528 c.c., che il chiamato all'eredità non l'abbia accettata e non sia nel possesso di beni ereditari, mentre a nulla rileva che il patrimonio relitto consista di soli debiti, poiché anche in tal caso è necessario che di esso vi sia un custode ed amministratore (ossia il curatore), il quale tuteli gli interessi di tutti i chiamati, dal primo all'ultimo, eventuale e necessario (lo Stato), sino alla devoluzione dell'eredità.”(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1841 del 23 marzo 1982)
4 L’istanza trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione va effettuata con ricorso ( art. 528 codice civile) al Tribunale competente per territorio del luogo in cui si è aperta la successione . Nel caso di apertura della successione all’estero trova applicazione l’ art. 46 L. 31 maggio 1995, n. 218. (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
5 Il decreto di nomina va notificato, a cura del cancelliere, al nominato il quale ha la facoltà di accettare o meno l'incarico. In caso di accettazione è tenuto a prestare giuramento (art. 193 disp. att. c.p.c.)
6 tra i soggetti legittimati alla nomina del curatore vi sono i creditori ereditari, i legatari, esecutori testamentari che abbiano rinunziato alla loro carica e il pubblico ministero a tutela degli interessi dell’erario attesa la possibilità di devoluzione allo stato del patrimonio ereditario in mancanza di altri successibili sino al sesto grado di parentela