Ancora sul Minimo Tariffario non derogabile

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza del 19-10-2011 n. 21633) il giudice non può derogare i minimi tariffari. Obbligo di motivazione sulle spese.

Ancora sul Minimo Tariffario non derogabile

Cosa succede se un giudice liquida a favore dell'avvocato della parte vittoriosa € 230 forfetariamente e senza motivazione?
E' il caso affrontato dalla Suprema Corte, Sez. II, con Sentenza n° 21633 del  19-10-2011.

Questa la vicenda giudiziaria.
In secondo grado, il tribunale di Roma accoglieva l'appello proposto dal ricorrente in merito alla decisione di compensare le spese di lite sancita dal giudice di pace nell'accogliere l'opposizione contro una cartella esattoriale.

Lo stesso Tribunale, quindi, provvedeva a liquidare a favore dell'appellante, unitariamente per il doppio grado di giudizio, la cifra di € 230,00, senza motivazione se non quella sintetizzata nel seguente paragrafo: "avuto riguardo alla natura del procedimento".
Proponeva immediato ricorso per cassazione l'appellante, ritenendo la sentenza di secondo grado viziata perchè contraria al disposto dell'art. 4 Cap. 1 delle tariffe allegate al D.M. n. 127 del 2004, in quanto inferiore ai minimi degli onorari ed ai diritti fissi ivi stabiliti (primo motivo) e perché mancava una qualsiasi indicazione delle ragioni della riduzione adottata rispetto ai minimi tariffari (secondo motivo).

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, accoglie entrambi i motivi.

La stessa si esprime affermando:

"La normativa sui minimi tariffari è ancora in vigore, non essendo stata abrogata dalle disposizioni della L. n. 248 del 2006, art. 2, che consentono un accordo derogatorio tra le parti, nella specie non sussistente. Il Tribunale non poteva quindi ridurre il compenso oltre i minimi o avrebbe dovuto almeno offrire motivazione di detta riduzione, misurandosi con la notula prodotta dal difensore, per consentire il controllo in sede di impugnazione".

Non solo; secondo la Suprema Corte il giudice del gravame deve specificare i criteri adottati nella liquidazione, in relazione alla nota prodotta del difensore, suddividendo la nota spese per ciascuno dei gradi del giudizio. E termina riassumendo in quella che potrebbe essere una massima:

"In materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, il giudice d'appello non può limitarsi ad una apodittica fissazione dei compenso spettante ai professionista, ma deve determinare, soprattutto in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, l'ammontare del compenso dovuto al professionista, specificando il sistema di liquidazione adottato e la tariffa professionale applicabile alla controversia, distinguendo ciascuno dei gradi di giudizio di merito, onde consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e dalle tariffe, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi tariffari".

 

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