Danno Biologico e le Tabelle di Milano

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 12408/2011 estende a tutto il territorio nazionale la validità delle Tabelle del 'danno non patrimoniale' elaborate dal Tribunale di Milano.

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Danno Biologico e le Tabelle di Milano

Con Sentenza n° 12408/2011 (depositata il 7/6/11), la Terza Sezione della Suprema Corte interviene nuovamente in materia di danno biologico (che dalla nota sentenza dell'11/11/2008 sarebbe il caso rinominare "danno non patrimoniale") per aggiungere un tassello alla ricostruzione interpretativa dell'intero istituto. Nel mirino della Corte la adottabilità di un sistema uniforme di liquidazione e di quantificazione del danno non patrimoniale, che possa estendersi a tutto il territorio nazionale.
Dopo una lunga ed esaustiva analisi degli istituti prodromici, ed in particolare argomentando intorno al concetto di "equità", la Suprema Corte introduce il principio della necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un unico criterio di liquidazione.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, "... l'equità costituisce strumento di eguaglianza ... poiché consente di trattare i casi dissimini in modo dissimile ed i casi analoghi in modo analogo". Equità, continua, la Corte, in definitiva vuol dire "parità di trattamento". Non è accettabile che in località diverse e quindi con giurisprudenza liquidativa di Tribunali diversi, i cittadini, pur sempre italiani, abbiano a subire diverse quantificazioni, talvolta con un divario veramente notevole. Scrive la Cassazione, richiamando anche la parità di trattamento dei cittadini, così come previsto dall'art. 3 della Costituzione, "costituirebbe una contradictio in adiecto l'affermare che l'equità in linea di principio esige parità di trattamento e l'accettare, poi, che tale parità possa appagarsi di una uniformità solo locale". 
Premesso, pertanto, che in tutti i distretti deve applicarsi un criterio uniforme di liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione prende a riferimento le Tabelle elaborate dal foro di Milano, alle quali, secondo la Suprema Corte "è dunque già nei fatti riconosciuta una vocazione nazionale".
E conclude con l'affermazione del principio secondo cui le Tabelle milanesi "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa corte, il valore da ritenersi 'equo' ... ". Ciò significa che le sentenze di Corte d'Appello che non dovessero adottare tale criterio di liquidazione sarebbero censurabili in sede di legittimità per il mancato rispetto o errata interpretazione del principio di equità.
 

Va aggiunto che la corte, incidentalmente, affronta il problema della utilizzabilità o meno del criterio liquidativo previsto per le micropermanenti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni. Anche in questa materia viene introdotto un principio che toglie finalmente dubbi interpretativi che da tempo disturbavano una lineare applicazione della legge da parte degli operatori di giustizia.  Il Codice delle Assicurazioni si applica solo per le lesioni causate dalla circolazione dei veicoli. Precisamente la Suprema Corte così di esprime: "per i postumi di lieve entità [micropermanenti] non connessi alla circolazione verranno dunque i criteri di cui al paragrafo successivo, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni".
Tabelle di Milano anche per le lesioni micropermanenti che non siano causate dalla circolazione dei veicoli.

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