Preferenza per il software libero e open source nella Pubblica Amministrazione
Il Decreto Monti inserisce una modifica al Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il Decreto Monti, cosiddetto Salva Italia ha introdotto una piccola ma significativa novità nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CDA).
Una di quelle piccole modifiche che potrebbero portare un risparmio considerevole ai conti dello Stato.
La Pubblica Amministrazione, infatti, secondo il CDA, dovrebbe prediligere, a parità di altre condizioni, l'utilizzo di software libero o a codice sorgente aperto.
Che l'attuale Presidente del Consiglio (Prof. Monti) fosse sensibile alla tematica è notorio, stante la battaglia svolta, qualche anno fa, in sede comunitaria, contro la società Microsoft. A quel tempo veniva considerato in Europa, e secondo la Commissione presieduta proprio dal prof. Mario Monti, che il sistema operativo Windows violasse le regole antitrust a causa della presenza del browser "internet explorer" fra gli applicativi preinstallati.
Cosa comporta che la Pubblica Amministrazione debba prediligere il "software libero" o "open source" (tradotto in "a codice sorgente aperto")?
Se si considera che solitamente questo tipo di software è gratuito o, comunque, molto economico, principalmente ciò significa un risparmio notevole della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di programmi per i propri calcolatori. Ma non si tratta solamente di questo.
Vi è una scelta di fondo che potremmo definire politica, oltre che filosofica.
In sostanza, lo Stato Italiano è per legge coinvolto in una moderna battaglia di civiltà, a difesa della libertà dell'individuo, anche se limitatamente ad uno specifico settore della sua vita.
Per chi volesse approfondire, segnalo il sito della Free Software Foundation, e della la solita pagina di Wikipedia (che pure fa parte del mondo free software).
La massima rappresentazione del progetto sul libero software è il progetto GNU, al quale rimando per approfondimenti: Il sistema operativo GNU.
Il nuovo articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale **.
Articolo 68. Analisi comparativa delle soluzioni.
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; (191)
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).
Aggiornamento 2020
L'articolo risale al 2011. Si noti che l'attuale art. 68 CAD a seguito di modifiche è il seguente
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalità cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all’acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l’impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all’interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall’AgID.