La Cassazione sul risarcimento del

Pronuncia della Corte di Cassazione sul risarcimento del fermo tecnico

- di Avv. Paolo Alfano
Tempo di lettura: 1 minuto
La Cassazione sul risarcimento del

Con una recente pronuncia (Cassazione civile , sez. III, sentenza 08.05.2012 n° 6907) la Suprema Corte, dopo essersi già pronunciata nel 2011 (Cass. 17135) sulla prova del c.d. 'danno da fermo tecnico', questa volta provvede a ribadire che va risarcito anche il fermo tecnico del veicolo, oltre ai danni subiti.
Attenzione comunque a non farne discendere l'automatica risarcibilità: tale danno comprende in ogni caso soltanto le conseguente immediate e dirette dalla sosta forzata del veicolo.

Ecco il passaggio più significativo della nuova sentenza:

'con riferimento infatti a tale danno subito da proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa del danno stesso anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato.
L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916; Cass. 27 gennaio 2010, n. 1688, in motivazione).
La sentenza, che non si è adeguata agli enunciati principi, deve essere, dunque, cassata sul punto.
Nel caso in esame il Tribunale ha quindi errato nel rigettare la domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico in quanto sfornita di prova...'
 

La sentenza per esteso può essere visionata al seguente indirizzo: Sentenza 6907/2012.

 

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