Liquidazione del compenso al CTU e soggetto tenuto al pagamento
Il Decreto di Liquidazione del compenso al CTU non individua il soggetto tenuto al pagamento.

La Corte di Cassazione interviene con sentenza datata 04 maggio 2012, n. 6766, in un tema talvolta oggetto di discussione, vale a dire chi sia il soggetto tenuto al pagamento delle spese dell'ausiliario del giudice e, nel caso di specie, anche delle spese di custodia relative ad un sequestro giudiziario.
Il provvedimento esaminato, il decreto di liquidazione, viene considerato provvisorio dagli ermellini poiché non ancora confermato in sentenza. E' naturale, tuttavia, pensare che tutti i decreti di liquidazione dei compensi vengano emessi prima della sentenza e, quindi, alla luce della sentenza commentata, dovremmo ricavarne la natura di provvisorietà degli stessi.
Il caso è interessante, poiché nelle poche righe di motivazione, potremmo dire sbrigativamente, la Suprema Corte si spinge ad affermare che il decreto di liquidazione 'ha l'unica funzione di determinare le spettanze all'ausiliario e l'indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento', con grande imbarazzo del lettore poiché sembra mettersi in dubbio uno dei punti fermi di quel tipo di provvedimento; sempre leggiamo, infatti, nei decreti di liquidazione frasi del tipo .... pone provvisoriamente a carico di .....
Dobbiamo, d'ora in poi, interpretare come illegittime dette statuizioni di addebito?
Al lettore i commenti del caso.
Riportiamo un estratto della sentenza, facendo avvertenza che il testo completo è solo di qualche frase più lungo; si tratta in sostanza di una sentenza molto ridotta nella sua estensione.
Nello svolgimento del processo si legge:
A.G. e A.C. hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza n. 2014/05 depos. in data 27.09.2005 con il quale il Tribunale di Napoli ha in parte accolto il reclamo D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170, avverso il decreto di liquidazione del compenso al Dott. A.O., nominato custode giudiziario nella procedura per sequestro giudiziario dell'Officina MEGA; con il provvedimento impugnato gli esponenti venivano condannati in solido tra loro a corrispondere al custode giudiziario uscente dell'azienda menzionatala somma complessiva di Euro 29.000, nonchè al pagamento delle spese di procedura.
Nella motivazione dell sentenza si legge:
'In tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi dell'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha l'unica funzione di determinare le spettanze all'ausiliario e l'indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento. Avendo la statuizione, contenuta nel medesimo decreto, che pone il pagamento a carico di una o più parti, carattere interinale e provvisorio, in quanto destinata a venir meno con la sentenza emessa all'esito del giudizio, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 cit., qualora i motivi d'impugnazione attengano all'individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice.'