Reviviscenza delle Tariffe Professionali in attesa del D.M.

Risposta del Ministro della Giustizia ad una interpellanza dell´On. Capano.

Reviviscenza delle Tariffe Professionali in attesa del D.M.

Il Ministro della Giustizia Severino si esprime in ordine alle difficoltà create dalla repentina abrogazione delle tariffe Professionali, in particolare nel caso in cui il magistrato stia procedendo alla liquidazione delle spese di lite.

L'onorevole Capano ha promosso una interpellanza al Ministro per sottoporre proprio questo specifico problema, chiedendo quale debba essere il criterio d'azione in attesa dell'approvazione del Decreto Ministeriale con il quale dovrebbero essere approvate le linee guida per il calcolo del compenso dell'attività professionale svolta dal professionista.


Questo il testo dell'interrogazione dell'On. Capano, subblicato sulla sua pagina di Facebook.

Interrogazione a risposta in Commissione
Al ministro della giustizia prof. Paola Severino per sapere:
a seguito dell'entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni sono state abrogate le tariffe e la norma che disponeva che il giudice dovesse riferirsi ad esse nella liquidazioni delle spese legali nel caso di soccombenza. Nel medesimo decreto e' prevista l'adozione di un decreto del Ministro della Giustizia sulle tariffe da applicare in caso di soccombenza. In conseguenza, a causa della vacatio legis creata dal decreto e in assenza del previsto decreto ministeriale vi e' l' impossibilita' per i giudici di liquidare le spese nei caso di soccombenza , nonche' l'impossibilita per gli avvocati di redigere gli atti di precetto. Tali atti infatti non essendo rivolti ai propri clienti ma alle controparti non possono procedere alla quantificazione attraverso pattuizione, previste solo per il cliente, ne' possono utilizzare le tariffe previste nel decreto per il caso di soccombenza in assenza della sua adozione e comunque in difetto della specifica previsione della sua applicabilita' agli atti di precetto. Cio' comporta che l'utente dopo aver atteso molti anni per ottenere una sentenza non puo' procedere ad esecuzione forzata, ovvero che ai gia' noti ritardi della giustizia civile si assommino altri ritardi provocati dall'impossibilita per i giudice di pronunziare nella sentenza la condanna alle spese. Tale anomala situazione sta gia' provocando i detti rinvii come evidenziato alla Signora Ministra dal Presidente dell'Associazione Nazionale Forense. Per tali ragioni si chiede quali atti ed in quali tempi il Ministro intenda adottare per evitare questa grave anomalia ed i ritardi ulteriori nella definizione dei processi civili
On. Capano


La risposta del Ministro della giustizia non poteva che essere quella che tutti immaginano, vale a dire l'utilizzo delle vecchie tariffe professionali:
 

"In risposta alle problematiche segnalate dall'On. Capano nell'atto di sindacato ispettivo oggi in discussione tengo innanzitutto a precisare che a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha determinato l'abrogazione immediata delle tariffe per la liquidazione del compenso dei professionisti nel sistema ordinistico, non si è venuto a creare alcun vuoto normativo nei casi segnalati nell'atto di sindacato ispettivo.
L'articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:
a) viene determinato in base agli usi;
b) in mancanza di usi è determinato dal giudice - sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene - in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
In base a tali disposizioni, si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge. In mancanza di usi normativi, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto- legge n. 1 del 2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Ciò chiarito, voglio in ogni caso segnalare che al fine di ovviare alle difficoltà interpretative insorte in sede di applicazione della disposizione normativa citata, è attualmente allo studio dell'Ufficio Legislativo del Ministero un'ipotesi di intervento normativo, da realizzare attraverso la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, volta ad introdurre una disciplina transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti ministeriali che - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge - dovranno stabilire i parametri per la determinazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali chiamati a liquidare il compenso del professionista.
"

 

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